Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
1. All’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania), come modificato dall’articolo 34, comma 6, lettera a), della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, le parole “non inferiore a 40 ore. L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo per il riposo settimanale.” sono sostituite dalle seguenti “non inferiore a 44 ore, né superiore a 60 ore.
L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l’orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all’articolo 4.”
2. All’articolo 3 della legge regionale n. 7/1980, come modificato dall’articolo 34, comma 6, lettera b), il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le festività diverse dalla domenica. Aperture ulteriori domenicali sono autorizzate dal consiglio dell’ordine competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate”.
ARTICOLO 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
15 gennaio 2010
Bassolino