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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 3
Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Articolo 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), limitando l’utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell’individuo. 2. In attuazione dell’articolo 2, comma 2, dello Statuto, la Regione promuove e sostiene interventi a favore dei soggetti affetti dai disturbi di cui al comma 1, volti a incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari al fine di: a) assicurare adeguate possibilità per l’identificazione precoce dei DSA e per la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti, definendo modalità e procedure per il riconoscimento e l’attestazione; b) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA; c) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento degli alunni con DSA, predisponendo misure adeguate di supporto; d) agevolare la piena integrazione in ambito sociale e lavorativo di coloro che sono affetti da DSA. ARTICOLO 2 (Iniziative per l’informazione e la comunicazione) 1. La Regione, nell’ambito della programmazione sociosanitaria, promuove iniziative con cadenza annuale volte a sensibilizzare le famiglie, la scuola, l’Università, il mondo del lavoro, le realtà sanitarie e l’associazionismo alla problematica delle difficoltà specifiche di apprendimento e ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l’arco scolastico. ARTICOLO 3 (Formazione nella scuola, nell’Università e nelle strutture sanitarie) 1. Nell’ambito della programmazione regionale nel settore della formazione sono previsti interventi per la formazione e l’aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e l’Università. 2. La formazione degli insegnanti è diretta a garantire: a) la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai disturbi di apprendimento ed in particolare ai DSA, con specifico riferimento alla loro precoce individuazione; b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate anche alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione di centri di ricerca universitari e ospedalieri pubblici e privati, di associazioni, agenzie ed istituzioni educative; c) la capacità di applicare le strategie di cui alla lettera b), nonché di adottare percorsi educativi individualizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d’istruzione; d) l’attenzione, nella scelta dei testi scolastici di pari qualità, a privilegiare le case editrici che forniscano i libri in formato digitale. 3. E’ altresì assicurata l’adeguata formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari al fine di: a) fornire consulenza ai docenti in merito ai disturbi dell’apprendimento ed in particolare ai DSA; b) discriminare tra disturbi dell’apprendimento e DSA; c) diagnosticare ed attestare le situazioni di DSA; d) fornire gli opportuni interventi riabilitativi; e) collaborare con i docenti alla stesura e realizzazione, per ciascun alunno con DSA, di un piano individualizzato che tenga conto degli interventi riabilitativi, educativi e didattici. ARTICOLO 4 (Adeguamento del Servizio Sanitario Regionale) 1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, educatori professionali, terapisti della neuropsicomotricità) e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale. 2. La Regione, attraverso il Servizio Sanitario Regionale ed in sinergia con le famiglie, le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, e le Associazioni interessate, promuove iniziative dirette all’identificazione precoce dei soggetti affetti da DSA. 3. La scuola qualora accerti la persistenza di difficoltà di apprendimento dell’alunno, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, trasmette un’apposita comunicazione alla famiglia. 4. La diagnosi di DSA in un bambino e in adulti in quanto non ancora diagnosticati è effettuata nei servizi delle Aziende sanitarie locali o delle Aziende ospedaliere da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti e neuropsicomotricisti ovvero da specialisti della medesima disciplina, anche convenzionati. ARTICOLO 5 (Contributi agli enti locali e alle famiglie) 1. La Regione concede annualmente specifici contributi agli enti locali, che abbiano segnalato la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accertata, al fine di favorire l’acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni. 2. Ulteriori contributi sono devoluti da altri interventi regionali alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l’acquisto degli stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la misura del contributo nonché i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione e l’erogazione del medesimo. ARTICOLO 6 (Misure compensative e dispensative) 1. Al fine dell’attuazione di quanto previsto dalla circolare n. 28 del 15 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, la Regione assicura alle Istituzioni scolastiche la fornitura di materiale e tecnologia idonea all’assunzione, nei confronti degli alunni correttamente diagnosticati ed attestati, di misure compensative e dispensative da adottare nello svolgimento delle prove scritte e orali anche in sede di esame di Stato. ARTICOLO 7 (Misure per l’attività lavorativa e sociale) 1. La Regione assicura alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale. ARTICOLO 8 (Concorsi pubblici regionali) 1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso. 2. La Regione assicura la disponibilità delle misure compensative e dispensative per le prove di concorsi pubblici che si svolgono nell’ambito del territorio regionale. 3. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l’esistenza del disturbo. ARTICOLO 9 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio, nello stato di previsione della spesa – Area IX “Sanità” – all’U.P.B. 9.101 “Finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario regionale”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 15 febbraio 2010 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


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