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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29
Norme per favorire le utenze domestiche nell’acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi
 
Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità e definizioni)

1. La Regione, nell’ambito delle azioni finalizzate al contenimento del costo dell’approvvigionamento energetico, promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di società cooperative, denominate Gruppi d’Acquisto, che perseguano lo scopo di ridurre il prezzo d’acquisto dell’energia elettrica e del gas delle utenze domestiche.
2. Il Gruppo d’Acquisto la cui attività è disciplinata dalla presente legge è di seguito denominato in breve <>.
3. Il Comitato Regionale di Vigilanza di cui all’articolo 4 è di seguito denominato in breve <>.

ARTICOLO 2
(Gruppi d’Acquisto vigilati e idonei)

1. La Regione, per le finalità della presente legge, istituisce un elenco di Gruppi d’acquisto vigilati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e idonei a ridurre il costo dell’approvvigionamento del gas e dell’energia elettrica delle utenze domestiche.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di energia, approva l’elenco di cui al comma 1 previa istruttoria svolta dalla Direzione centrale competente per l’energia la quale accerta che:
a) il Gruppo sia costituito nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente con sede in Friuli Venezia Giulia e per statuto assolva agli obblighi tributari con versamenti effettuati nell’ambito del territorio regionale;
b) il Gruppo sia costituito, sia per l’acquisto dell’energia elettrica che del gas, da almeno diecimila soci cooperatori,
mantenga permanentemente tale numero minimo di soci e i medesimi non eccedano mai il quinto delle utenze domestiche dell’energia elettrica e del gas del Friuli Venezia Giulia; il numero delle utenze domestiche della regione cui fare riferimento è annualmente reso noto dalla struttura regionale competente in materia di energia entro il mese di gennaio;
c) il Gruppo disciplini i rapporti con i propri soci in merito all’acquisto di gas ed energia elettrica per mezzo di un regolamento, prevedendo la possibilità per il socio di recedere dal contratto di fornitura senza penalità, con un preavviso non superiore a sessanta giorni;
d) lo statuto del Gruppo e il regolamento di cui alla lettera c) siano approvati con le modalità di cui all’articolo 6.
3. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 avviene, inoltre, a condizione che lo statuto del Gruppo preveda:
a) che sia istituito un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di cinque e da un massimo di nove membri, che elegge al suo interno il presidente;
b) che ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione debba possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
c) che il consiglio di amministrazione sia eletto con voto segreto, con metodo D’Hont e sulla base di una o più liste di candidati per i quali l’associato esprime il voto di preferenza;
d) che l’avviso della convocazione dell’assemblea per l’elezione del consiglio di amministrazione sia pubblicato e recapitato al socio presso il suo domicilio di utente almeno sessanta giorni prima del giorno dell’elezione con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento;
e) che sia sempre consentito al socio anche il voto per corrispondenza e con le forme telematiche consentite;
f) che il Gruppo si assoggetti alle verifiche del CRV riconoscendo allo stesso l’accesso a tutti i documenti inerenti la propria attività, nonché la facoltà di convocare in audizione i propri esponenti;
g) che il Gruppo rediga rapporti quadrimestrali e annuali sulla propria attività, che tali rapporti vengano approvati dal consiglio di amministrazione e senza indugio messi a disposizione del pubblico on line;
h) che il Gruppo si assoggetti alla disciplina del regolamento di cui all’articolo 5;
i) che il Gruppo non possa acquistare titoli emessi da società che producono, trasportano o distribuiscono energia elettrica e gas né possa ammettere tali soggetti quali soci finanziatori;
j) che il Gruppo possa accantonare utili in misura strettamente necessaria al prudente svolgimento dei propri compiti di istituto;
k) che il Gruppo finanzi le attività necessarie al conseguimento del proprio scopo sociale trasferendo il costo di tali attività sul prezzo pagato dai soci per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas;
l) che il Gruppo informi costantemente il pubblico sulla propria attività e pubblichi i rapporti del CRV che lo concernono tramite un proprio portale web;
m) che il Gruppo svolga la sua attività di acquisto collettivo di energia elettrica e di gas per uso domestico nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.
4. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 avviene, inoltre, a condizione che il regolamento della cooperativa preveda:
a) che siano definite le modalità con le quali il socio si rivolge al Gruppo per ottenere la fornitura dell’energia elettrica e del gas;
b) che siano definite le modalità con le quali il Gruppo soddisfa la richiesta di fornitura di energia elettrica e di gas del socio prevedendo nei contratti di fornitura che abbiano durata superiore ai due anni la possibilità per il socio di recedere senza penalità, con un preavviso non superiore a sessanta giorni;
c) che siano definite le modalità di trasferimento a carico dei soci del costo dell’energia elettrica e del gas, nonché gli oneri gestionali di cui al comma 3, lettera k):d) che siano definite le modalità di attribuzione e distribuzione ai soci dei ristorni eventuali.

ARTICOLO 3
(Sospensione e revoca dell’iscrizione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per l’energia, sospende l’iscrizione all’elenco dei Gruppi qualora accerti il venir meno di una o più delle condizioni di cui all’articolo 2.
2. Il provvedimento di sospensione viene comunicato al Gruppo che provvede al ripristino delle condizioni di cui all’articolo 2 entro trenta giorni.
3. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per l’energia,
revoca l’iscrizione all’elenco.
4. Non può ottenere l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 2 il Gruppo che sia stato interessato per due volte dal provvedimento di revoca di cui al comma 3.

ARTICOLO 4
(Comitato Regionale di Vigilanza)

1. Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale competente per l’energia, costituisce il Comitato Regionale di Vigilanza (CRV) che dura in carica per tre anni, i suoi membri possono essere riconfermati per un ulteriore mandato.
Il CRV continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del successivo.
2. Il CRV si riunisce almeno ogni novanta giorni ed è composto da cinque membri iscritti all’albo ufficiale dei revisori contabili uno dei quali, per determinazione della Giunta regionale in sede di nomina, svolge la funzione di presidente. Le riunioni del CRV sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il direttore del Servizio regionale per l’energia partecipa alle riunioni del CRV senza diritto di voto e il suo Servizio svolge la funzione di segreteria tecnica.
3. Il CRV svolge una costante attività di monitoraggio dell’attività dei Gruppi e segnala senza indugio alla struttura regionale competente in materia di energia ogni aspetto gestionale che contrasti con le disposizioni della presente legge e per tale scopo acquisisce tempestivamente ogni informazione anche convocando in audizione gli esponenti dei Gruppi.
4. Il CRV redige un rapporto semestrale e un rapporto annuale sull’attività di ciascun Gruppo allo scopo di rendere noto al pubblico l’esito dell’attività di vigilanza svolta; il rapporto esamina l’attività gestionale del Gruppo in relazione agli obblighi della presente legge e valuta l’adeguatezza dell’attività di informazione svolta dal Gruppo a favore dei soci e del pubblico in merito alla propria attività. I rapporti sono pubblicati senza indugio sul sito web della Regione e su quello del Gruppo.
5. I componenti del CRV ricevono un compenso e rimborsi delle spese, che sono determinati con il provvedimento di nomina.

ARTICOLO 5
(Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per l’energia, approva il regolamento di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il regolamento disciplina:
a) il metodo con il quale viene valutato l’esito gestionale della attività di ogni Gruppo anche in comparazione con l’esito gestionale della attività degli altri Gruppi;
b) le modalità con le quali il Gruppo pubblica on line e immediatamente l’esito di tutte le operazioni d’acquisto perfezionate per conto dei propri soci; il metodo è definito in modo tale che il pubblico possa facilmente conoscere e apprezzare l’attività del Gruppo e la possa comparare con quella degli altri Gruppi;
c) le modalità con le quali il Gruppo indica nelle proprie comunicazioni con i soci e i terzi il fatto di essere iscritto come Gruppo d’acquisto vigilato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e idoneo a ridurre il costo dell’approvvigionamento del gas e dell’energia elettrica delle utenze domestiche;
d) le modalità con le quali il Gruppo indica nelle proprie comunicazioni con i soci e i terzi, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza del provvedimento regionale, la sospensione e la revoca dell’iscrizione come Gruppo;
e) le modalità con le quali la Regione svolge attività di vigilanza sui Gruppi avvalendosi di Comitati regionali di sorveglianza;
f) le spese ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 7;
g) l’entità dei compensi nonché dei rimborsi spese dovuti ai componenti del CRV;
h) le modalità del funzionamento del CRV;
i) le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 7, nonché i criteri per l’assegnazione dei relativi contributi.

ARTICOLO 6
(Statuto e regolamento del Gruppo)

1. La cooperativa che ambisce all’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 2, comma 1, sottopone il proprio statuto nonché il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), alla Giunta regionale che li approva su proposta dell’Assessore competente per l’energia.
2. Il Gruppo che desideri modificare lo statuto o il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), ne chiede preventivamente l’approvazione con le procedure di cui al comma 1 pena la perdita dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 2, comma 1.

ARTICOLO 7
(Contributi ed oneri)

1. L’Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, è autorizzata a concedere un contributo una tantum dell’importo massimo di 50.000 euro per ciascun gruppo, per sovvenzionare gli investimenti di primo impianto.
2. L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 2 costituisce condizione per l’accesso al contributo regionale.
3. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi e della loro eventuale revoca sono determinati con apposito regolamento ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

ARTICOLO 8
(Norma transitoria)

1. I gruppi hanno la facoltà di operare nel campo dell’energia elettrica dall’1 luglio 2007.

ARTICOLO 9
(Acquisto di prodotti assicurativi)

1. I gruppi hanno la facoltà di operare nel campo dell’acquisto di prodotti assicurativi destinati alle famiglie e finalizzati a coprire i rischi derivanti da calamità naturali a condizione che non acquistino titoli emessi da società assicurative e che non ammettano le medesime tra i loro soci finanziatori.

ARTICOLO 10
(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 5, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unità previsionale di base 6.4.350.1.561 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.4 - Rubrica n. 350 - Servizio n. 294 - Infrastrutture energetiche e di telecomunicazione - spese correnti con la denominazione <> con riferimento al capitolo 4376 (1.1.163.3.08.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 350 - Servizio n. 294 - Infrastrutture energetiche e di telecomunicazione - spese correnti - con la denominazione <> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2007.
3. All’onere di 100.000 euro per l’anno 2007, derivante dall’autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 5.5.350.1.215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 3977 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 15 dicembre 2006.


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