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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 15 aprile 2009, n. 9
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Modificazione all’articolo 6)


1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) è sostituto dal seguente:
“3. L’autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile.”.


ARTICOLO 2
(Modificazioni all’articolo 7)


1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
“2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 6 e 7 dell’articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni successivi all’impianto, per una superficie pari a quella interssata dall’intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell’ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al
costo presunto dell’imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione o in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell’autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio
boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell’esecuzione degli interventi compensativi l’istante deve presentare all’ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato all’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).”.
2. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
“5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.”.


ARTICOLO 3
(Modificazione all’articolo 9)


1. L’articolo 9 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Ditte boschive)
1. È istituito presso ciascun ente competente per territorio l’elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all’utilizzazione dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso dell’esecutore dell’intervento selvicolturale.
2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l’elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce:
a) fascia A: ditte idonee all’utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;
b) fascia B: ditte idonee all’utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà;
c) fascia C: ditte idonee all’utilizzo di superfici inferiori a due ettari per singola proprietà.
3. Il regolamento disciplina:
a) le modalità di tenuta dell’elenco;
b) le modalità di iscrizione all’elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell’idoneità;
c) il limite massimo, riferito ad una stagione silvana, di superficie entro il quale per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1.
4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l’attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall’amministrazione regionale di provenienza o di certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla locale Camera di Commercio Industria e
Artigianato e previo rilascio di apposito attestato di idoneità da parte dell’ente competente per territorio.”.


ARTICOLO 4
(Integrazioni all’articolo 10)


1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 28/2001 il “punto” è sostituito dal “punto e virgola”.
2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 28/2001 è aggiunta la seguente:
“b bis) Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1.”.


ARTICOLO 5
(Integrazioni all’articolo 19)


1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001 il “punto” è sostituito dal “punto e virgola”.
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001 sono aggiunte le seguenti lettere:
“c bis) dare immediata comunicazione al Sindaco del Comune interessato da incendio boschivo, qualora l’incendio in atto non possa essere posto sotto controllo con le forze di primo intervento;
c ter) dare immediata comunicazione al Sindaco, al Prefetto e alla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile per gli adempimenti di competenza, qualora l’incendio boschivo può interessare aree o fasce nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche ed aree rurali è molto stretta
tale che il sistema urbano può venire rapidamente in contatto con la propagazione di un incendio che interessa vegetazione combustibile.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001 sono inseriti i seguenti commi:
“3 bis. Nel caso di incendi in situazioni tipiche di interfaccia, ovvero in aree in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e soprassuolo arboreo forestale e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di vite umane e di infrastrutture civili, la direzione delle operazioni di spegnimento è effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3 ter. Nel caso di incendi boschivi che per estensione o pericolosità minacciano di propagarsi a soprassuoli forestali dove sono prevalenti la salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici e, contemporaneamente, a zone boschive che si possono configurare come situazioni
tipiche di interfaccia ed assumano particolare gravità o complessità tali da richiedere contemporaneamente l’intervento sia del Corpo Forestale dello Stato che del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli stessi Corpi si coordinano al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di spegnimento.”.


ARTICOLO 6
(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 20)


1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 la parola: “revisione” è sostituita dalla seguente: “verifica”.
2. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 la parola“unico” è soppressa.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 è inserito il seguente:
“2 bis. Per l’attuazione del Piano regionale di cui al comma 1, il dirigente del Servizio regionale competente approva entro il 31 maggio di ogni anno le procedure operative che comprendono:
a) una analisi storica e statistica dei dati con particolare riferimento all’anno precedente;
b) lo schema base di operatività delle squadre operative delle Comunità montane;
c) il modello organizzativo e le procedure;
d) l’individuazione delle esigenze formative e relativa programmazione;
e) le attività informative;
f) le previsioni economico-finanziarie;
g) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera a).”.
4. Alla lettera o) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 le parole: “la previsione economico-finanziaria delle attività previste nello stesso” sono sostituite dalle seguenti: “la previsione della spesa complessiva delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva sostenuta nei tre anni precedenti,”.


ARTICOLO 7
(Modificazione all’articolo 33)


1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 28/2001 le parole: “in attuazione della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni,”
sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione),”.


ARTICOLO 8
(Integrazioni all’articolo 34)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 28/2001 sono aggiunti i
seguenti commi:


“2 bis. È istituito presso la Giunta regionale il registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del d.lgs. 386/2003.
2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5
marzo 2001, n. 57), relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali.”.


ARTICOLO 9
(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 48)


1. Il comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
“3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni
in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei boschi senza essere iscritti all’elenco delle ditte di cui all’articolo 9 o all’elenco degli operatori forestali di cui all’articolo 10 o commercializzano prodotti legnosi in difformità all’articolo 10, comma 5, lettera a) sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l’obbligo di compiere i lavori imposti dall’ente competente per territorio.”.
2. Il comma 11 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
“11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e, nei casi previsti dal regolamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 50,00 (pari a lire 48.407 e lire 96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.”.
3. Il comma 12 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
“12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni o eseguono lavori senza preventiva comunicazione sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850).”.4. Dopo il comma 14 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è inserito il seguente:
“14 bis. Coloro che eseguono operazioni colturali o potature in assenza o difformità dall’autorizzazione o dal regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 520,00 (pari a lire 100.686 e lire 1.006.860), elevata al doppio nel caso di piante con diametro, a un metro e trenta, superiore a trentuno centimetri.”.
5. Il comma 20 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
“20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 24 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00 (pari a lire 25.172 e lire 251.715), elevata rispettivamente a euro 130,00 e euro 1.300,00 (pari a lire 251.715 e lire 2.517.151) dal 15 giugno al 15 settembre.”.
6. Il comma 22 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
“22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dall’articolo 16 del d.lgs. 386/2003.”.


ARTICOLO 10
(Norme transitorie e finali)


1. Il regolamento 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) è modificato in attuazione delle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della stessa.
2. Fino all’entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1 la superficie massima, riferita ad una stagione silvana, per l’utilizzazione dei boschi cedui ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera c) e dell’articolo 10, comma 3, lettera b bis) della l.r. 28/2001, come modificata dalla presente legge, è fissata in un ettaro di superficie accorpata per singola proprietà.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 15 aprile 2009
LORENZETTI



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