Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. Obiettivo della presente legge è la promozione di un collaudato modello alimentare, lo stile di vita mediterraneo, il recupero di tradizione e cultura che la moderna medicina nutrizionistica indica come esemplare al mondo intero.
2. Esso deve essere raggiunto attraverso il concetto di educazione alimentare inteso come educazione al benessere e al miglioramento della qualità della vita nel rapporto col cibo visto anche come rispetto dell’ambiente e delle tradizioni di un popolo.
3. La Regione Basilicata si impegna, pertanto, alla costante valorizzazione di una dieta equilibrata che permetta di fornire all’organismo i materiali e l’energia utili alla vita, un’alimentazione che oltre a nutrire è anche rispettosa dell’ambiente, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, una sana, equilibrata ed attenta alimentazione come strumento di prevenzione di numerose malattie, per vivere più a lungo e avere un’identità legata alle tradizioni e alle proprie radici.
4. Tali finalità devono essere perseguite anche attraverso la sicurezza e la qualità alimentare in modo che il consumatore possa riconoscere i rischi alimentari e assumere comportamenti adeguati,
fidandosi delle istituzioni pubbliche impegnate a tutelare la salute umana e animale e l’ambiente.
ARTICOLO 2
Centri comunali di educazione alimentare
1. Per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente articolo la Regione Basilicata istituisce i Centri di educazione alimentare e benessere alla salute.
2. Essi hanno sede presso i Comuni della Regione e si avvalgono dell’assistenza tecnica delle AUSL territoriali con il coordinamento del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione e del Centro regionale di educazione alimentare e benessere alla salute.
3. A mezzo di apposite convenzioni possono, inoltre, avvalersi della consulenza scientifica dell’Università degli Studi della Basilicata e di altri istituti scientifici.
4. Al funzionamento dei centri comunali sono destinati appositi fondi regionali trasferiti ai Comuni.
ARTICOLO 3
Composizione
1. I Centri comunali di educazione alimentare e benessere si avvalgono di un Comitato composto da:
a) Sindaco del Comune o suo rappresentante, con funzioni di Presidente;
b) Direttore Generale o suo delegato dell’AUSL competente per territorio;
c) Dirigente degli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
d) Rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio comunale.
2. La partecipazione dei soggetti sopra menzionati è completamente gratuita.
3. Svolge le funzioni di segretario un Funzionario del Comune.
4. I componenti, compresi quelli designati, sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
ARTICOLO 4
Compiti dei Centri comunali
1. I Centri comunali di educazione alimentare e benessere alla salute, coordinati dal Centro regionale e dal Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione, promuovono ogni anno programmi attuativi locali di informazione ed educazione alimentare.
ARTICOLO 5
Centro regionale
1. Con funzioni di coordinamento e programmazione è istituito, presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione, il Centro regionale di educazione alimentare e benessere alla salute.
2. Esso si avvale di un Comitato composto da:
a) Assessore regionale alla Sicurezza e Solidarietà Sociale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) Responsabile scolastico regionale o suo rappresentante;
c) Presidente regionale dell’ANCI;
d) Presidenti della Provincia di Potenza e di Matera o loro delegati;
e) Tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.
3. Svolge le funzioni di segretario un Funzionario del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione.
4. I componenti, compresi quelli designati, sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
5. La partecipazione dei soggetti sopra menzionati è completamente gratuita.
6. Il Centro, a mezzo di apposita convenzione, può avvalersi della consulenza scientifica dell’Università degli Studi della Basilicata e di altri Istituti scientifici.
7. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emana apposito regolamento per il funzionamento del Centro regionale.
ARTICOLO 6
Compiti del Centro regionale
1. Il Centro regionale di educazione alimentare e benessere alla salute promuove, in collaborazione con il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione, programmi annuali informativi/educativi che sappiano misurarsi con la complessità culturale del fenomeno cibo, che mirino a farlo conoscere e apprezzare e che aiutino i giovani a diventare consumatori consapevoli e critici, ma anche aperti al piacere e alla scoperta delle diverse esperienze gastronomiche meridionali.
ARTICOLO 7
Clausola valutativa
1. La Giunta Regionale presenta, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, apposita relazione al Consiglio Regionale sui programmi e iniziative del Centro regionale e di quelli comunali al fine della valutazione dell’efficacia e dell’attuazione della presente legge.
ARTICOLO 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2008 in Euro 60.000,00, si provvede con lo stanziamento già previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio 2008 alla U.P.B. 1091.01, Cap. 35005 “Iniziative a favore dei Centri Comunali per l’educazione alimentare e benessere per la salute - L.R. 28/2007”.
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del Bilancio regionale.
ARTICOLO 9
Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 14 ottobre 2008
IL VICE PRESIDENTE
FOLINO