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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 14 novembre 2008, n. 28
Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Finalità)

1. La Regione, in attuazione della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), riconosce il valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico delle vestigia della Prima guerra mondiale presenti sul territorio della Lombardia.
2. Nell’ambito delle proprie competenze, per la migliore valorizzazione e fruizione delle eccellenze culturali della Lombardia e con la finalità di sostenere la crescita della cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la Regione, per le tipologie di vestigia relative alla Prima guerra mondiale di cui all’articolo 2, promuove e sostiene:
a) la ricognizione, la catalogazione, gli studi e le ricerche;
b) il monitoraggio, la manutenzione, il restauro e la conservazione;
c) la conoscenza dei fatti storici e del territorio alpino, anche attraverso lo svolgimento di attività educative e didattiche e la promozione di parchi culturali tematici o di ecomusei;
d) la creazione, la gestione, la valorizzazione, la fruizione e la manutenzione di percorsi turistico- culturali;
e) la promozione di progetti culturali interregionali;
f) la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano, a vario titolo, sul tema con l’obiettivo di unire le risorse disponibili;
g) lo sviluppo di strumenti adeguati di sostegno alla valorizzazione turistica e culturale della linea del fronte della Guerra bianca e della Linea Cadorna;
h) l’attivazione di iniziative di sistema che creino un contesto favorevole allo sviluppo di forme di imprenditorialità settoriale diffusa, in relazione anche a quanto stabilito dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e dalla legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell’agriturismo).
3. La Regione individua annualmente le priorità di intervento anche attraverso la stipulazione di accordi ai sensi dell’articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137).

ARTICOLO 2
(Tipologie delle vestigia)

1. Le attività e gli interventi di conservazione e valorizzazione sono rivolti alle vestigia del patrimonio storico della Prima guerra mondiale esistenti sul territorio lombardo quali:
a) forti, fortificazioni permanenti, baracche e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, villaggi e cimiteri militari, strade, mulattiere, sentieri militari e relative infrastrutture, punti di osservazione;
c) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali, fotografici, cinematografici, sonori, sia pubblici che privati;
f) ogni altro reperto e residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale;
g) i contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico,
cui appartengono le vestigia;
h) il patrimonio immateriale della Prima guerra mondiale.

ARTICOLO 3
(Soggetti attuatori)

1. La Regione promuove, coordina e, ove necessario, realizza gli interventi di cui all’articolo 1.
2. La Regione può altresì promuovere od attuare interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle vestigia di cui all’articolo 2, in conformità alla normativa vigente in materia, sia in forma diretta sia tramite:
a) le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco e altri enti pubblici, singoli od associati;
b) le associazioni culturali senza fine di lucro, le fondazioni e i privati iscritti nel registro di cui all’articolo 8;
c) le università, gli istituti di ricerca e i musei.

ARTICOLO 4
(Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili)

1. E’ fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti immobili di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g).
2. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di restauro, manutenzione, conservazione dei reperti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g) almeno sessanta giorni prima della data di inizio attività devono chiedere le necessarie autorizzazioni alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.
3. Chiunque, sul territorio della Regione, fortuitamente rinvenga o individui reperti immobili di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve darne tempestiva comunicazione scritta al sindaco del Comune competente per territorio ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.

ARTICOLO 5
(Norme per la raccolta e la conservazione dei reperti mobili)

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), della l. 78/2001, è permessa la ricerca e la raccolta dei reperti mobili della Prima guerra mondiale nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette della Lombardia, finalizzate alla ricerca scientifica e storica, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti.
2. Sul restante territorio della Regione le attività di ricerca e raccolta sono soggette al regolamento di cui all’articolo 12.
3. Chiunque, sul territorio della Regione, sia fortuitamente, cioè a vista e senza manomissione dell’ambiente circostante, sia a seguito di attività di ricerca regolarmente autorizzate, rinvenga o individui nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette reperti mobili di notevole valore storico o documentario relativi alla Prima guerra mondiale, deve darne tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio anche tramite le forze dell’ordine, entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo del rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.
4. I sindaci trasmettono alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute ed ogni altra notizia di cui siano a conoscenza riguardo i reperti di cui all’articolo 2 presenti sul territorio di competenza.
5. I reperti mobili di cui al comma 3 devono essere valorizzati mantenendo uno stretto legame con il territorio al fine di diffondere la cultura della storia locale. Nel caso di musealizzazione o, comunque, di esposizione al pubblico dei reperti mobili di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) e f), deve essere garantita la loro corretta contestualizzazione e la valorizzazione delle valenze culturali connesse al luogo ed al territorio di provenienza.
6. La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia può variare la destinazione dei reperti di cui al comma 5 in presenza di particolari motivi di interesse nazionale.

ARTICOLO 6
(Commercio di reperti mobili)

1. Ai reperti mobili della Prima guerra mondiale rinvenuti nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali, nonché nelle aree protette del territorio della Regione, si applicano, qualora sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale, le disposizioni del d.lgs. 42/2004 sul commercio e trasferimento oltre i confini nazionali dei beni culturali.

ARTICOLO 7
(Collezioni private)

1. La Regione riconosce l’importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.
2. La Regione a tal fine tutela l’attività dei collezionisti privati, purchè svolta nel rispetto delle norme civili e penali vigenti nonché di quanto disposto dalla presente legge, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale sul territorio.

ARTICOLO 8
(Registro dei collezionisti)

1. I soggetti di cui all’articolo 7 che provvedono a dare comunicazione del possesso o della detenzione di reperti mobili di particolare rilevanza storica o documentaria al sindaco del comune nel cui territorio essi si trovano ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, sono iscritti, previa valutazione da parte del Comitato scientifico di cui all’articolo 10, nel registro dei collezionisti istituito dalla Regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 ha fini esclusivamente conoscitivi ed è tesa a creare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, attraverso mostre ed esposizioni, per la divulgazione della storia della Prima guerra mondiale.

ARTICOLO 9
(Caduti della Prima guerra mondiale)

1. La Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all’articolo 10, realizza per via informatica, liberamente accessibile dal web, l’elenco di tutti i caduti lombardi della Prima guerra mondiale.
2. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, la Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all’articolo 10, emana le linee guida per il recupero, il riconoscimento, lo studio e l’inumazione dei resti dei caduti della Prima guerra mondiale rinvenuti sul suolo lombardo.

ARTICOLO 10
(Comitato scientifico)

1. Presso la Giunta regionale è istituito un Comitato scientifico, con funzioni consultive, composto da esperti, storici e docenti universitari, nominati dal Presidente della Giunta regionale, in numero massimo di cinque.
2. Le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
4. Il Comitato presenta una relazione annuale alla Giunta regionale e al Consiglio regionale in merito alla attività svolta ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 11
(Archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima guerra mondiale in Lombardia)

1. Al fine di effettuare il monitoraggio sul rinvenimento e la raccolta dei reperti mobili e immobili, nonché sui materiali documentali e fotografici, la Regione istituisce l’archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima guerra mondiale in Lombardia.
2. Con accordo stipulato ai sensi dell’articolo 112, comma 4, del d.lgs. 42/2004, tra Regione, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, sono definite le modalità in base alle quali copia delle comunicazioni di cui agli articoli 4 e 5 devono pervenire all’archivio di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dell’archivio di cui al comma 1.

ARTICOLO 12
(Regolamento)

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è disciplinata l’attività di raccolta dei reperti mobili di cui alla presente legge.

ARTICOLO 13
(Contributi)

1. Nell’ambito degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2, la Regione concede contributi per progetti concernenti:
a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di reperti immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni e la bonifica territoriale conseguente al ritrovamento di residuati bellici;
b) l’acquisizione o la sistemazione dei reperti immobili da destinare ad uso museale;
c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi alla Prima guerra mondiale, al loro restauro e valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nella Prima guerra mondiale;
d) la realizzazione e manutenzione di forme di fruizione culturale, anche transfrontaliera, di sentieri e percorsi storici con creazione di punti d’informazione e accesso, attrezzature complementari, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati;
e) la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano, a vario titolo, sul tema, con l’obiettivo di unire le risorse disponibili, condividere le informazioni, attivare attorno ad iniziative specifiche il valore aggiunto del volontariato e dell’associazionismo, con particolare riferimento alle associazioni combattentistiche e d’arma.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre agli enti pubblici, anche le associazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), che perseguono finalità coerenti con la presente legge e che rispondano ai seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) adozione di atto costitutivo o statuto, anche se prive di personalità giuridica.
3. La Regione può concedere contributi anche a soggetti privati sui terreni di proprietà dei quali insistano reperti immobili di particolare rilevanza storica; i contributi sono finalizzati alla manutenzione, conservazione, nonché alla fruizione da parte della collettività, dei reperti stessi. La particolare rilevanza storica è determinata dalla Giunta regionale sentito il Comitato scientifico di cui all’articolo 10.
4. Gli interventi sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato scientifico di cui all’articolo 10 e della competente commissione consiliare.
5. I contributi sono erogati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 14
(Norma finanziaria)

1. All’autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

ARTICOLO 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano,14 novembre 2008

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/723 del 4 novembre 2008


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