NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 14 maggio 2009 n. 16
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Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Principi e finalità)
1. La Regione Lazio riconosce che la violenza contro le donne costituisce violazione dei diritti umani fondamentali, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità. 2. Gli effetti della violenza sulle donne di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta. 3. La Regione Lazio, nel rispetto dei principi costituzionali ed in conformità all’articolo 6 dello Statuto, al fine di salvaguardare la libertà, dignità ed integrità di ogni individuo, finanzia interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica e psichica di natura sessuale nei confronti delle donne.
ARTICOLO 2 (Interventi finanziabili)
1. Sono ammessi ai finanziamenti di cui all’articolo 1 i progetti concernenti i seguenti interventi: a) attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e luoghi a rischio di violenza sessuale mediante sistemi di video sorveglianza, telesoccorso, illuminazione e, in generale, l’utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio a rischio di violenza sessuale; b) attività di carattere educativo–sociale, svolte mediante programmi divulgativi, volte alla sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne; c) attività formative di educazione al rispetto dell’altro rivolte anche a docenti e genitori, finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all’acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell’autostima, e di apprendimento di tecniche di autodifesa per prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza nei confronti delle donne; d) attività di sostegno alle strutture ed alle aziende sanitarie per la creazione e l’implementazione di centri di aiuto alle donne.
ARTICOLO 3 (Soggetti beneficiari)
1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all’articolo 2 i progetti presentati: a) dai comuni singoli o associati e dai municipi del Comune di Roma, riconoscendo priorità ai progetti relativi ad aree di particolare degrado sociale, in cui il rischio di reati di natura sessuale risulti particolarmente elevato; b) dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, dalle cooperative sociali iscritte nell’albo regionale di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, limitatamente agli interventi indicati alla lettera b) dell’articolo 2, dalla Consulta femminile regionale per le pari opportunità, dalle associazioni iscritte al registro di cui alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche limitatamente agli interventi indicati alla lettera b) dell’articolo 2; c) dalle istituzioni scolastiche a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, limitatamente agli interventi indicati alle lettere b) e c) dell’articolo 2, anche mediante convenzioni e accordi con il servizio sanitario regionale e con le associazioni sportive. 2. Le attività di carattere educativo–sociale volte alla sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne, sono organizzate e svolte direttamente dai Centri di informazione e consulenza (CIC).
ARTICOLO 4 (Finanziamenti)
1. Il finanziamento, limitatamente ai progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, è concesso nella misura massima del 60 per cento del costo complessivo dell’intervento per le spese di progettazione ed esecuzione.
ARTICOLO 5 (Procedure per la concessione dei finanziamenti)
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina i criteri e le modalità relativi alla: a) redazione dei progetti concernenti gli interventi cui all’articolo 2, da parte dei soggetti beneficiari; b) presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti; c) erogazione dei finanziamenti; d) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.
ARTICOLO 6 (Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H41 di un apposito capitolo denominato “Contributi per contrastare il fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne”, con uno stanziamento pari a 300 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo, rispettivamente, in termini di competenza, dal capitolo T27501, lettera l), dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, dal capitolo T25502.
ARTICOLO 7 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 14 maggio 2009 Marrazzo
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