NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia
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Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
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Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.
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L'Assemblea regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
Titolo I DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI ED IN MATERIA DI ENTRATE
ARTICOLO 1 Risultati differenziali
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l’anno 2009 è determinato in termini di competenza in 683.274 migliaia di euro. 2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l’anno 2010 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 174.573 migliaia di euro, mentre per l’anno 2011 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 42.550 migliaia di euro. 3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 compresi quelli inclusi nel Programma attuativo regionale 2007-2013, nelle more della definizione dell’iter di approvazione dello stesso, per un ammontare complessivo pari a 650.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009, di 455.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010 e di 261.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2011.
ARTICOLO 2 Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti
1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2007 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio 2008, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008. 3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata. 4. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all’esercizio finanziario 1998, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2008, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo. 5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008. 6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all’esercizio 2007 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio 2006, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2008 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto. 8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 6. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008. 9. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista ancora l’obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
ARTICOLO 3 Limiti d’impegno
1. Le somme impegnate su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno autorizzati con leggi precedenti all’esercizio finanziario 2008 e per le quali alla chiusura del medesimo esercizio finanziario 2008 non siano stati emessi titoli di spesa, sono eliminate dal bilancio. Sono, comunque, fatti salvi i pagamenti effettuati durante l’esercizio provvisorio del bilancio dell’anno 2009. 2. Qualora con riguardo alle somme eliminate in attuazione del comma 1 sussista l’obbligazione giuridicamente perfezionata nell’anno di assunzione dell’impegno poliennale, si provvede a valere sul pertinente fondo di riserva istituito ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e previa istanza documentata da presentare al competente dipartimento regionale che ha disposto l’originario impegno.
ARTICOLO 4 Controllo e monitoraggio della spesa
1. Per l’esercizio finanziario 2009, i centri di responsabilità amministrativa dell’Amministrazione regionale assumono mensilmente impegni di spesa per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nei capitoli istituiti secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui ed ogni altra spesa non frazionabile. 2. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica rispetto ai risultati differenziali determinati con l’approvazione con legge regionale dei documenti contabili - bilancio di previsione e disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009 - il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, dispone con proprio decreto la limitazione all’assunzione di impegni di spesa, anche se autorizzati in forza di leggi regionali, e all’emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese individuate al comma 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze può proporre al Presidente della Regione, su segnalazione delle competenti amministrazioni, l’esclusione di altre spese dalla predetta limitazione all’assunzione di impegni di spesa o all’emissione di titoli di pagamento. 3. Le disposizioni previste al comma 1 si applicano altresì agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti da parte della Regione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore.
ARTICOLO 5 Contenimento delle spese di funzionamento
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 600, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’Amministrazione regionale, gli enti del servizio sanitario regionale e gli enti regionali costituenti il settore pubblico regionale di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, adottano piani triennali per la individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nella automazione d’ufficio, nonché delle autovetture di servizio, anche attraverso il ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativi. 2. Nei piani di cui al comma 1 sono altresì individuati gli interventi diretti alla soppressione o all’accorpamento di uffici e strutture centrali e periferiche, finalizzati anche alla istituzione di sportelli unici per gli utenti ed alla riduzione di oneri per la locazione e la gestione di immobili. 3. A consuntivo annuale le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono una relazione agli organi di controllo e alla Corte dei conti. Il Presidente della Regione trasmette all’Assemblea regionale siciliana ed alla Corte dei conti la relazione relativa all’Amministrazione regionale.
ARTICOLO 6 Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni regionali
1. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze promuove, per l’anno 2009, la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni regionali, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano dell’efficacia, della qualità e della economicità. 2. Il programma di cui al comma 1 è sottoposto al parere vincolante della Commissione legislativa Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana. 3. Il programma deve, almeno: a) prendere in esame le priorità e l’efficacia dei principali programmi di spesa della Regione indicando per essi anche prcisi obiettivi, sulla base di indicatori misurabili e verificabili ex post, anche dai cittadini; b) verificare lo stato di efficienza dell’organizzazione della Regione, esaminando gli aspetti organizzativi comuni per il complesso delle amministrazioni regionali, al fine di identificare possibili incrementi di efficienza e possibili sinergie; c) proporre linee generali per la revisione del sistema di classificazione del bilancio regionale che conduca ad una semplificazione del bilancio riclassificato per funzioni. 4. Entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni regionali trasmettono all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, evidenziando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in relazione all’allocazione delle risorse ed alle azioni che possano incrementare l’efficacia della spesa. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze presenta all’Assemblea regionale siciliana entro il 30 novembre 2009 una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento. 5. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono individuate esclusivamente all’interno dell’Amministrazione regionale senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione le risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione del programma di cui al presente articolo.
ARTICOLO 7 Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, è fatto divieto alle società, a capitale interamente o a maggioranza pubblico non quotate in borsa, costituite o partecipate dall’Amministrazione regionale nonché alle aziende regionali, agli istituti, alle agenzie, ai consorzi, agli organismi ed enti regionali comunque denominati, di procedere alla costituzione o partecipazione ad altre società od organismi vari. 2. Gli enti di cui al comma 1 procedono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione delle società od organismi partecipati, comunicando l’avvio delle procedure ed i tempi di liquidazione agli organi tutori e alla Ragioneria generale della Regione. 3. Il mancato avvio delle procedure previste dal presente articolo comporta l’immediata decadenza di tutti gli organi d’amministrazione degli enti di cui al comma 1 o la revoca dei rappresentanti della Regione nelle società.
ARTICOLO 8 Patto di stabilità
1. Al fine di evitare che la crisi economica in atto abbia pesanti refluenze sull’occupazione e sulle condizioni di vita dei cittadini residenti nel proprio territorio, la Regione mette in atto azioni a sostegno dell’economia reale, nell’ambito del piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 gennaio 2009, serie C 16/1. 2. In armonia con quanto previsto dal patto di cui al comma 1, la Regione si avvale della flessibilità nella politica di bilancio offerta dal piano di stabilità e di crescita, al fine di dare concreta attuazione agli interventi ed alle misure anticicliche da realizzare da parte degli enti locali. 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 4. I trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006, non sono considerate tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale.
ARTICOLO 9 Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2009-2011
1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall’articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali. 2. Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. 3. Per il triennio 2009-2011 un’ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per essere assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti per il rimborso dell’80 per cento delle spese sostenute e documentate nell’anno precedente per la gestione degli asili nido. 4. Per il triennio 2009-2011 una ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per rimborsare ai comuni l’80 per cento delle spese sostenute e documentate per ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404. 5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni. 6. L’iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall’articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15. 7. Per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, determinate con il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, sono ridotte del 12 per cento. 8. Le assegnazioni annuali di cui al comma 7 sono destinate a spese d’investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l’obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali. 9. La ripartizione delle risorse di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità previste dall’articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. 10. Per la riparazione e il ristoro dei danni subiti da soggetti pubblici o privati nonché per la copertura finanziaria degli interventi sostenuti dai comuni per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi meteorici avversi verificati nei mesi di novembre e dicembre dell’anno 2008 e di gennaio e febbraio dell’anno 2009 compresi quelli di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 16 gennaio 2009, n. 3734 e successive modifiche e integrazioni, accertati e quantificati dal Dipartimento regionale della protezione civile, con priorità per gli interventi già effettuati, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 11. Entro la terza rata trimestrale in favore degli enti locali, per le assegnazioni previste dal presente articolo, i medesimi enti certificano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L’inadempimento degli obblighi suddetti comporta una riduzione della quarta rata trimestrale in misura determinata dalla Conferenza Regione-Autonomie locali. 12. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio.
ARTICOLO 10 Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet
1. All’articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi: "2 bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, fino a quando il comune o la provincia inadempiente non abbia ottemperato. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l’obbligo per il comune di sospendere i trasferimenti di somme a qualsiasi titolo fino a quando l’azienda pubblica non abbia ottemperato. 2 ter. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge i legali rappresentanti degli enti di cui ai commi 1 e 2 trasmettono all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali una dichiarazione, a propria firma, attestante l’istituzione del servizio di cui al comma 1 e la nomina del responsabile del procedimento. 2 quater. L’aggiornamento del sito è effettuato entro il primo giorno di ogni mese, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 bis.".
ARTICOLO 11 Interventi in favore dei Comuni in crisi finanziaria
1. Al fine di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, su indicazione dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai comuni, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate, entro il limite massimo di tre esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le anticipazioni già deliberate dalla Giunta regionale e concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti. 3. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.
ARTICOLO 12 Riequilibrio finanziario delle province
1. All’articolo 27 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 dopo le parole "aree interne" sono aggiunte le seguenti parole: "di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26. L’individuazione dei criteri compensativi non comporta l’assegnazione di una quota di trasferimento annuale inferiore alla quota stabilita per l’anno 2002.".
ARTICOLO 13 Attribuzione di somme alle province per l’erogazione dei servizi socio assistenziali
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, le parole "1.650 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "1.720 migliaia di euro.". 2. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gravano sulle disponibilità del fondo autonomie locali per le province.
ARTICOLO 14 Cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici territoriali
1. Al fine di contenere i ritardi nei pagamenti dei debiti degli enti pubblici, territoriali e non, loro società e consorzi derivanti da contratti di somministrazione, forniture ed appalti, gli stessi certificano, entro venti giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del creditore, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Il rifiuto del rilascio della certificazione deve essere entro 30 giorni adeguatamente motivato. La certificazione attesta l’inesistenza di eccezioni opponibili ai creditori nascenti dal contratto e/o dall’esecuzione dello stesso. 2. La certificazione di cui al comma 1 può essere utilizzata da parte dei creditori al fine di perfezionare con banche o intermediari finanziari abilitati dalla vigente legislazione operazioni di cessione del credito pro-soluto. L’eventuale cessione, da perfezionare nel rispetto delle formalità di legge, ha effetto nei confronti del debitore ceduto. Qualora l’esigibilità dei crediti certificati sia subordinata secondo quanto previsto dal contratto, al verificarsi di una determinata scadenza temporale connessa alla modalità di perfezionamento della somministrazione, della fornitura o di esecuzione dell’appalto, la cessione è immediatamente efficace e l’esigibilità del credito resta condizionata al maturare della scadenza prevista. 3. Al fine di evitare che imprese, artigiani e commercianti che vantano crediti nei confronti della Regione non ottengano l’attestazione di regolarità contributiva da parte di Inps, Inail e Cassa edile per la sussistenza di debiti nei confronti di detti enti, anche di entità inferiore al credito vantato, l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i suddetti istituti per poter consentire a imprese, artigiani e commercianti, la compensazione con i debiti contributivi, dei crediti vantati dagli stessi nei confronti della Regione e da questa certificati con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Le modalità relative alla compensazione e alla stipula della convenzione sono previste da un apposito decreto emanato dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze. 4. Al fine di evitare che le amministrazioni pubbliche procedano al blocco dei pagamenti superiori a euro 10.000 qualora a carico del destinatario risultino debiti col fisco superiori al suddetto importo pur in presenza di crediti di importo superiore vantati nei confronti della Regione, l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate al fine di consentire la compensazione dei crediti vantati e certificati con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con i debiti relativi a imposte di spettanza regionale. 5. Le modalità relative alla compensazione e alla stipula della convenzione sono previste da un decreto emanato dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze. 6. Gli enti locali, loro società e consorzi, e le ASL certificano alle cooperative sociali entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, se i crediti dalle stesse vantati siano liquidi ed esigibili. 7. La certificazione di cui al comma 6 può essere utilizzata per cessioni di credito pro soluto.
ARTICOLO 15 Fondo di Quiescenza
1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell’articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati. 2. E’ istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico. 3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. 4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale. 6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un’Agenzia indipendente pubblica, e l’importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell’anno di conferimento degli stessi. 7. L’onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo. 8. L’onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l’onere relativo all’indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti. 9. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell’Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo. 10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l’esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l’esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.11. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.12. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a titolo gratuito dalla Regione. 13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell’indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa. 14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell’indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo. 15. L’articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale.". 16. L’Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l’esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro. 17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l’applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 16 Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte
1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, al fine di promuovere e sostenere l’agricoltura, è autorizzato a concedere finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, aventi qualsiasi forma giuridica con sede nel territorio regionale e regolarmente iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, finalizzati all’acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all’esercizio dell’attività agricola. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d’importanza minore "de minimis" in agricoltura di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 50.000 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 500.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie. 3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, si applica la procedura valutativa "a sportello" ai sensi del comma 3 dell’articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i criteri per la erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali. 5. Per le finalità di cui al comma 1, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), che assume il ruolo di gestore concessionario. La CRIAS a tal fine costituisce una contabilità separata per l’espletamento del predetto ruolo di gestore concessionario. La convenzione prevede che l’impresa richiedente corrisponda alla CRIAS, oltre a una commissione a copertura delle spese di istruttoria non superiore a euro centocinquanta, un tasso di interesse calcolato nella misura del trenta per cento del tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per giovani agricoltori, nonché nella misura del quaranta per cento del tasso di riferimento BCE, aumentato di un punto per le altre imprese, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 19 gennaio 2008, n. C 14/6. 6. Per i finanziamenti di importo sino ad euro trentamila l’impresa richiedente non è obbligata a fornire garanzie reali. Per i finanziamenti di importo superiore a euro trentamila, sono richieste garanzie reali o patrimoniali, personali o di terzi. 7. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l’esercizio finanziario 2009, di 15.000 migliaia di euro.
ARTICOLO 17 Credito agrario di esercizio a tasso agevolato
1. Al fine di migliorare l’efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l’anno 2008 ed agli inizi dell’anno 2009, nonché dell’aggravarsi dell’attuale crisi congiunturale, nei limiti complessivi degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1535 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni: a) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi; b) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, in essere prima della data di pubblicazione della presente legge o all’acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni. 2. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia e perfezionati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le operazioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attualizzata. 3. Gli istituti di credito per l’erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, una convenzione con l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste. 4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa, per quelli della lettera b) del comma 1, dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l’agroalimentare (SGFA), nell’ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). 5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, stabilisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità dello stesso. 6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell’Assessorato regionale delle foreste, per gli anni 2006, 2007 e 2008: a) 8.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a); b) 12.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b).
ARTICOLO 18 Consolidamento delle passività onerose in agricoltura
1. La Regione sostiene la ristrutturazione e la riorganizzazione delle imprese del settore agricolo aventi sede nel proprio territorio. Sono beneficiarie dell’intervento le imprese agricole, singole o associate, rispondenti ai requisiti soggettivi di cui all’articolo 2135 del codice civile. 2. La Regione concede contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio, comprese le passività arretrate, e per il consolidamento delle passività onerose gravanti sulla gestione e derivanti da operazioni creditizie in essere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e fornisce le garanzie sussidiarie o le controgaranzie a supporto di quelle già offerte dai confidi in favore degli istituti di credito, ai sensi della vigente normativa regionale. 3. Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale, calcolata al tasso di riferimento, e la rata calcolata al tasso agevolato, pari al 30 per cento del tasso ufficiale della Banca centrale europea, vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione. Il contributo è erogato agli istituti in rate semestrali o annuali, costanti e posticipate, alle scadenze fissate dai contratti. 4. Per gli interventi di capitalizzazione, al fine di rendere possibile un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitali investiti, ai soggetti di cui al comma 1 può essere concesso, per l’aumento del capitale sociale, un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento dell’incremento del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci. Alle sole organizzazioni dei produttori riconosciute e alle aziende ad esse associate può essere concesso, in aggiunta al contributo di cui al presente comma, un ulteriore contributo sugli interessi nella misura del 70 per cento del prestito finalizzato all’aumento del capitale, al fine di favorire i soci nella sottoscrizione delle rispettive quote. La durata massima del prestito è fissata in anni cinque, al tasso agevolato di cui al comma 3. 5. Sono trasformate in mutui ventennali a tasso agevolato le seguenti passività definite alla data dell’entrata in vigore della presente legge: a) prestiti agrari di conduzione accesi a tasso di riferimento; b) prestiti ed altri finanziamenti bancari a breve, fino a un massimo di diciotto mesi; c) scoperti di conto corrente bancario; d) prestiti finanziari e mutui ordinari a medio e a lungo termine; e) prestiti dei soci. 6. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni comunitarie, statali e regionali. 7. I soggetti beneficiari effettuano l’aumento di capitale sociale per un importo almeno pari ad una annualità di ammortamento del prestito da consolidare. 8. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l’esercizio finanziario 2009, di 5.000 migliaia di euro. 9. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa della stessa procedura di cui all’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell’Unione europea, le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".
ARTICOLO 19 Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e ristrutturazione delle passività a tasso agevolato
1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa dell’attuale grave crisi economica mondiale o del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito prorogano fino a diciotto mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2008, nonché le esposizioni delle aziende agrumicole, ortofrutticole e serricole, con scadenza sino alla rata del 31 maggio 2009, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento delle singole scadenze. 2. Le domande di ammissione al beneficio della proroga sono presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 3. Le operazioni prorogate ai sensi del comma 1 possono essere oggetto di ristrutturazione secondo le modalità previste dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 14, ed in tal caso la data di scadenza della proroga coincide con la data della stessa ristrutturazione e comunque non può superare la data del 31 dicembre 2009. A tal fine le richieste di ristrutturazione sono avanzate agli Istituti di credito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le esposizioni riferite alle aziende agrumicole, frutticole e serricole richiamate al comma 1, per le quali la domanda è avanzata entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell’esposizione. 4. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 14, è così sostituito: "5. Le esposizioni oggetto della ristrutturazione si considerano in regime di proroga non agevolata sino alla data del perfezionamento della procedura e comunque non oltre il 31 dicembre 2009". 5. Le operazioni di ristrutturazione di cui alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 14, e di cui al presente articolo, sono assistite dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l’agroalimentare (SGFA), nell’ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
ARTICOLO 20 Disposizioni in favore della viticoltura
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "9.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "500 migliaia di euro". 2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 19/2005, le parole "25.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "10.000 migliaia di euro". 3. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 19/2005, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere: "h bis) 8.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell’anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora della vite, (plasmopara viticola) attraverso l’erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito; h ter) 500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi pregressi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto; h quater) 15.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lettera c), in favore dei viticoltori danneggiati dalla siccità dell’anno 2002.".
ARTICOLO 21 Riperimetrazione di aziende faunistico-venatorie
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma: "2 bis. In caso di riperimetrazione di aziende già esistenti per la trasformazione in due o più aziende faunistico-venatorie contigue la superficie minima di ciascuna non può essere inferiore a 140 ettari. Il decreto iniziale di riconoscimento dell’azienda al momento della riperimetrazione, conserva la propria validità, fino all’emissione dei nuovi decreti di riconoscimento per le aziende richiedenti la nuova perimetrazione, fermo restando la contiguità delle stesse, gli impegni assunti, i programmi, i piani, i tributi e l’obbligo della tabellazione previsti dal decreto iniziale, a mezzo di singole dichiarazioni dei nuovi concessionari. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente comma provvede direttamente il Servizio XI faunistico-venatorio ed ambientale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste".
ARTICOLO 22 Riconoscimento di associazioni faunistico-venatorie
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33,dopo le parole "E’, altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "Italcaccia’’", è aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche ed ambientali Caccia e Ambiente Artemide, A.N.C.A. e Enalcaccia.".
ARTICOLO 23 Norme sui consigli di circoscrizione
1. Sino alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica, le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, si applicano anche ai consiglieri circoscrizionali di comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, ove i consigli siano stati istituiti ai sensi della previgente normativa. 2. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possono mantenere i consigli circoscrizionali, senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci, ove gli stessi siano stati istituiti prima dell’entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.
ARTICOLO 24 Oneri per permessi retribuiti di consiglieri di enti locali
1. Al comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "ad un terzo" sono sostituite dalle parole "a due terzi"; b) l’ultimo periodo è soppresso.
ARTICOLO 25 Attivazione di iniziative di microcredito
1. All’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, come integrato e modificato dall’articolo 55, commi 20, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo "o per l’attivazione di iniziative di microcredito"; alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo "salvo che per le iniziative di microcredito da realizzarsi secondo modalità stabilite con decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze". 2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie ed alle microimprese siciliane, rispettivamente residenti ed operanti nel territorio siciliano, che coinvolgano, in particolare, donne e giovani e contrastare così il fenomeno criminale dell’usura. Per la definizione di microimpresa si fa riferimento a quella contenuta nell’Allegato I al regolamento della Commissione europea (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 9 agosto 2008, serie L214. 3. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS) da destinarsi per il 65% dell’ammontare in favore delle microimprese e per il restante 35% in favore delle famiglie. Tale fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati. 4. All’attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito - alla cui nomina provvede con proprio decreto l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere della Commissione legislativa Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze o un suo delegato, con funzione di presidente, tre rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nell’attuazione dell’iniziativa, un esperto di microcredito e il segretario, individuato tra il personale del Dipartimento regionale finanze e credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività. 5. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito - è autorizzato a stipulare convenzioni con le aziende di credito operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi no profit, al fine di attivare le iniziative di microcredito alle famiglie di cui al comma 1. E’ altresì autorizzato a stipulare convenzioni con le aziende di credito riguardo alle iniziative di microcredito rivolte alle microimprese. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito - predispone uno schema tipo delle suddette convenzioni, da sottoporre al parere della Commissione legislativa Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana. 6. I finanziamenti erogati non possono superare l’importo di euro 3.000 per le operazioni di microcredito alle famiglie e di euro 15.000 per le operazioni destinate alle microimprese, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 5 di stabilire: a) l’apporto economico dei firmatari delle convenzioni; b) le modalità di accesso al microcredito da parte di famiglie e microimprese e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento in favore di queste; c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito; d) i tassi di interesse massimi applicabili; e) l’importo massimo dei prestiti; f) i criteri di precedenza per l’accesso al credito. 7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da adottarsi sentita la Commissione legislativa Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di gestione operativa del Fondo di cui al comma 3 e le disposizioni per l’attuazione del presente articolo. Le iniziative sono attuate nei limiti e alle condizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 dicembre 2006, serie L379, n. 875/2007 del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 luglio 2007, serie L193, n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 dicembre 2007, serie L337, così come successivamente modificati ed integrati, e tenuto conto, relativamente al triennio 2009-2011, della Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C16/01). 8. Per la costituzione del Fondo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro cui si provvede con parte delle entrate previste dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, da reiscrivere, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009.
ARTICOLO 26 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
1. All’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole "obiettivi specifici 4.1" sono aggiunte le seguenti: ", 4.2"; b) al comma 5, dopo le parole "obiettivi specifici 4.1" sono aggiunte le seguenti: ", 4.2".
ARTICOLO 27 Contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese dei servizi ospedalieri
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, è aggiunto il seguente comma: "4 bis. Con il decreto di cui al comma 4, l’Assessore regionale per l’industria può prevedere l’utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri".
ARTICOLO 28 Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15. Norme in materia di contrasto alla criminalità
1. Alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 2, le parole "aprire un" sono sostituite con le parole "indicare un"; b) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole "bonifico bancario" sono aggiunte le seguenti: "bonifico postale o assegno circolare non trasferibile"; c) all’articolo 16 le parole "100.000 euro" sono sostituite dalle parole "150.000 euro".
ARTICOLO 29 Norme in materia di censimento degli alloggi popolari
1. All’articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "1 bis. I comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari annualmente provvedono all’aggiornamento dei dati del censimento con le modalità di cui al presente articolo come integrate dall’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11. 1 ter (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 1 quater. I dati annuali del censimento sono trasmessi all’Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il successivo mese di marzo".
ARTICOLO 30 Modifica di norme in materia di mutui per la prima casa
1. All’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, dopo il nono comma sono aggiunti i seguenti: "9 bis. I commi sesto e ottavo non si applicano nel caso in cui il mutuatario documenti, nelle forme di legge, che il mancato pagamento delle rate scadute di ammortamento sia stato causato da gravi e sopravvenuti motivi di seguito elencati: a) morte del beneficiario; b) sopravvenuta indisponibilità di reddito causata da spese sanitarie sostenute dal beneficiario per gravi e inabilitanti malattie; c) perdita di occupazione stabile, con conseguente riduzione del reddito da lavoro ad un livello inferiore a 10 mila euro annui. 9 ter. Nei casi elencati nel comma 9bis non si applicano gli interessi legali e di mora. 9 quater. In ogni caso, al mutuatario che estingue interamente il debito, può essere operata una transazione fino ad un massimo del 20 per cento per gli interessi legali e di mora per le rate di ammortamento scadute.".
ARTICOLO 31 Fondo progettazione
1. E’ istituito nel bilancio della Regione, Ragioneria generale della Regione, un Fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla progettazione definitiva necessaria per l’accesso alle risorse, anche di provenienza extraregionale, per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali. 2. L’importo del Fondo di cui al comma 1 è determinato, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana in 60.000 migliaia di euro per l’anno 2009 e 90.000 migliaia di euro per l’anno 2010. 3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato: a) per il 15 per cento alle finalità previste dall’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15; b) per l’85 per cento in favore degli enti locali. 4. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, che comunque si attengono ai seguenti criteri di priorità: a) inserimento, per gli enti locali, dell’opera nell’ultimo piano triennale delle opere pubbliche approvato in allegato al bilancio di previsione e per le amministrazioni regionali nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria; b) finalizzazione dell’intervento al completamento, messa in sicurezza o valorizzazione del patrimonio edilizio, urbanistico o ambientale o alla portualità peschereccia; c) destinazione del fondo degli enti locali ai comuni, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti; d) eventuale cofinanziamento dell’onere di progettazione da parte del soggetto richiedente. 5. Le eventuali risorse non utilizzate per le finalità previste dal comma 3 sono ripartite proporzionalmente tra le restanti destinazioni. 6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme che i soggetti destinatari del presente articolo rimborsano entro novanta giorni dall’atto dell’erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere. 7. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, gli enti locali sono comunque tenuti, nel termine di cinque anni dall’erogazione delle somme previste dal presente articolo, a rimborsare al Fondo di cui al comma 1 le somme anticipate dalla Regione. 8. In caso di mancato versamento la Ragioneria generale della Regione è autorizzata a provvedere al recupero delle somme erogate, a valere sui trasferimenti regionali in favore degli enti beneficiari. 9. I soggetti di cui ai commi 6 e 7 sono obbligati a dare tempestiva comunicazione alla Ragioneria generale della Regione dell’avvenuto versamento delle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi. In caso di mancata comunicazione o versamento il soggetto inadempiente non può accedere ai benefici previsti dal presente articolo. 10. L’articolo 17 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, l’articolo 69 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e i commi 2 e 3 dell’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, sono abrogati. 11. In deroga a quanto disposto dall’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 2009 il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati anche separatamente dall’approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 giugno 2009. 12. Per le finalità di cui all’articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2009 la spesa di 2.500 migliaia di euro. Per le suddette finalità il contributo per ogni ente richiedente non può essere concesso in misura superiore al 50 per cento delle spese preventivate e successivamente rendicontate.
ARTICOLO 32 Disposizioni in materia di studio e progettazione di opere pubbliche
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Genio civile opere marittime" sono aggiunte le parole "e per gli impianti sportivi dal CONI Sicilia, anche attraverso la CONI Servizi.".
ARTICOLO 33 Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee
1. L’Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprietari di edifici classificati netto storico, per la manutenzione straordinaria, l’adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale per un importo massimo di 300 migliaia di euro, e comunque non superiore ad un importo massimo di 2.000 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli interessi. I mutui di cui al presente comma possono coprire il 100% del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale. 2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, un limite di impegno ventennale dell’importo di 7.500 migliaia di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro e a decorrere dall’esercizio finanziario 2011 un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro. 3. L’articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.
ARTICOLO 34 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
ARTICOLO 35 Interventi per la formazione della "gente di mare"
1. Per l’avviamento al lavoro nel settore marittimo e per garantire la sicurezza, come previsto dalle norme International Maritime Organization (IMO), l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, adotta entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge un atto di indirizzo per definire: a) i criteri di individuazione, attraverso bandi di gara a evidenza pubblica, degli enti o degli istituti, tra quelli riconosciuti ed autorizzati dal Ministero dei trasporti, Dipartimento della navigazione marittima e acque interne, come previsto dalle norme internazionali, definite "STCW78/95 STANDARD", e dalla circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007 Ministero dei trasporti e dal decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 per le persone a mobilità ridotta (PMR) per l’addestramento e la tenuta della certificazione ai fini della formazione del personale marittimo; b) la programmazione dei percorsi di addestramento e della formazione ai fini dell’applicabilità dei requisiti obbligatori minimi previsti per il personale che presta servizio su navi battenti bandiera italiana e straniera che effettuano viaggi nazionali ed internazionali; c) le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari del buono formativo residenti da almeno tre anni nella Regione e iscritti al collocamento marittimo della stessa, per la frequenza dei corsi teorico-pratici. 2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo nell’ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alla Regione siciliana.
ARTICOLO 36 Misure urgenti per l’emergenza sociale
1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a finanziare, nell’anno 2009 e nell’anno 2010, interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l’impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. 2. La gestione dei cantieri di cui al comma 1 è affidata direttamente ai comuni. 3. Possono essere ammesse a finanziamento le spese concernenti: a) retribuzione ed oneri assicurativi del personale di direzione; b) retribuzione ed oneri assicurativi dei lavoratori; c) spese forfettarie di progettazione e compenso forfettario spettante al Responsabile unico per il procedimento (RUP); d) costo del materiale, dei trasporti, noli e mano d’opera qualificata o specializzata. 4. Il trattamento economico dei lavoratori utilizzati per la realizzazione dei progetti previsti dal comma 1 nonché del personale di direzione, è fissato nella misura prevista dalla vigente normativa per i cantieri di lavoro. 5. I rappresentanti legali dei comuni inoltrano istanza di finanziamento all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione. Le istanze sono corredate del progetto regolarmente approvato dagli organi competenti e munito dei visti necessari. 6. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione dispone l’accreditamento dell’intero ammontare delle somme finanziate dopo aver acquisito i seguenti documenti: a) comunicazione di inizio dei lavori; b) verbale di selezione dei lavoratori da avviare al cantiere; c) nomina e ratifica del personale di direzione; d) dichiarazione da parte di un istituto di credito di accettazione del servizio di cassa; e) copia del verbale di aggiudicazione della fornitura dei materiali, noli e trasporti. 7. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione può disporre ispezioni amministrative sulla conduzione dei cantieri. 8. Il comune, entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione dei lavori, trasmette all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione la relazione consuntiva finale dei lavori e contestualmente versa in entrata nel bilancio della Regione eventuali somme residue, con la specifica degli interessi maturati ed al netto della commissione bancaria. 9. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a finanziare ad ogni comune della Regione, per l’anno 2009, un numero di cantieri di lavoro secondo il seguente prospetto: a) n. 2 per i comuni fino a 3.000 abitanti; b) n. 4 per i comuni fino a 5.000 abitanti; c) n. 5 per i comuni da 5001 a 10.000 abitanti; d) n. 6 per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti; e) n. 7 per i comuni da 15.001 a 30.000 abitanti; f) n. 8 per i comuni da 30.001 a 60.000 abitanti; g) n. 12 per i comuni oltre 60.000 abitanti; h) almeno 15 per i comuni oltre 300.000 abitanti. 10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l’anno finanziario 2009 la spesa di euro 55.400 migliaia di euro e per l’anno 2010 la spesa di 166.200 migliaia di euro cui si provvederà con la disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 - linea d’azione 6.3 del Programma attuativo regionale (PAR). 11. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione emana apposita direttiva che stabilisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento. 12. Il comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 è abrogato. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni sui cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 37 Misure urgenti di sostegno all’occupazione
1. Al fine di consentire la tempestiva attivazione degli investimenti previsti nel Programma attuativo regionale (PAR) della Regione siciliana 2007-2013, è autorizzata, sino al 31 dicembre 2009, l’utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25. 2. Per far fronte agli oneri discendenti dall’attuazione del comma 1, è autorizzata l’ulteriore spesa di 72.936 migliaia di euro per l’anno 2009. 3. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "quale quota per i primi quattro mesi" sono soppresse e la cifra "13.000" è sostituita con la cifra "36.000". 4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni discendenti dall’applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 38 Personale CEFPAS
1. Per assicurare la continuità dell’azione istituzionale del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario - CEFPAS - possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2009, i contratti di lavoro del personale del Centro, selezionato con procedure di evidenza pubblica, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui lo stesso ente è dotato, ai sensi dell’articolo 25, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
ARTICOLO 39 Norme sul comando di personale
1. Al fine del contenimento della spesa, il personale dell’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, previo consenso dell’interessato, può essere temporaneamente assegnato dai competenti dipartimenti, o dai relativi enti a qualsiasi titolo e per funzioni da concordare in protocolli d’intesa, con oneri a carico dell’ente o società destinatarie, fermo restando il trattamento previdenziale a carico della Regione e le salvaguardie previste dal vigente contratto collettivo di lavoro, presso amministrazioni dello Stato, società a totale capitale pubblico, enti pubblici anche economici, organi istituzionali, nonché presso enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione.
ARTICOLO 40 Contributi in conto interessi alle imprese
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "Le risorse disponibili per il contributo regionale di cui al presente comma sono destinate nella misura del 50 per cento prioritariamente alle operazioni creditizie a medio e a lungo termine.".
ARTICOLO 41 Convenzioni con i confidi
1. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e l’Assessorato regionale dell’industria sono autorizzati a stipulare le convenzioni di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, anche per le annualità pregresse, per le agevolazioni di cui all’articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per quelle di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21.
ARTICOLO 42 Contributo straordinario all’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all’Ente autonomo Fiera di Messina
1. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2009, ad erogare un contributo straordinario, di 1.000 migliaia di euro in favore dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e di 350 migliaia di euro in favore dell’Ente autonomo Fiera di Messina, finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze accessorie ed oneri accessori del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008 nonché delle competenze maturate e spettanti ai revisori dei conti degli stessi Enti alla stessa data. 2. La Ragioneria generale della Regione è autorizzata a prestare garanzia sussidiaria, sino ad un importo massimo di 2.000 migliaia di euro, in favore degli istituti di credito che erogano mutui all’Ente autonomo Fiera di Messina, finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti al 31 dicembre 2006 ed alla definizione di transazioni. 3. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2009, ad erogare all’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo un contributo di 100 migliaia di euro per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili. 4. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato a destinare la somma di 50 migliaia di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, finalizzandola al pagamento di spese urgenti e indifferibili per gli oneri finanziari derivanti dal canone di concessione per l’occupazione demaniale marittima per gli uffici dell’Ente autonomo Fiera di Messina, nonché per l’uso del quartiere fieristico di Messina. 5. Le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al comma 4, che l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca verserà direttamente all’Autorità portuale quale soggetto deputato al rilascio delle concessioni anzidette, sono stabilite con decreto assessoriale da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge. 6. L’erogazione delle provvidenze di cui al comma 4 è subordinata all’emissione di apposito atto di assenso, da parte dell’Autorità portuale di Messina, in ordine alla reviviscenza del diritto dell’Ente autonomo Fiera di Messina alle indennità e ai rimborsi per il valore di miglioramento realizzato dallo stesso ente sul quartiere fieristico, relativamente al costo effettivo dell’intervento di opere transitate nelle pertinenze dello stesso quartiere. 7. Il valore del diritto di cui al comma 6 è portato in detrazione dal debito complessivo che l’ente autonomo Fiera di Messina ha maturato nei confronti dell’Autorità portuale di Messina, in ragione dei canoni di concessione scaduti e non pagati.
ARTICOLO 43 Indennità per calamità e aiuti all’occupazione nel settore della pesca
1. Nei limiti delle risorse disponibili, la spesa autorizzata dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, può essere, altresì, erogata per il pagamento delle indennità e degli aiuti all’occupazione da corrispondere a coloro che si trovano nelle medesime condizioni previste dai citati articoli 1 e 2 della predetta legge regionale n. 33/1998, successivamente alla data 31 dicembre 2008. 2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto degli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura 2008/C 84/06, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 3 aprile 2008 serie C 84/10. 3. Le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono destinate, con decreto del Ragioniere generale, su proposta dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e per la pesca, alle finalità di cui agli articoli 174 e 176 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per fare fronte alle emergenze ambientali rilevate a seguito delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei previsti dall’articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16.
ARTICOLO 44 Consorzi di ripopolamento ittico
1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione della spesa pubblica, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato a procedere, con proprio decreto, ad una riorganizzazione dei comuni costituenti i consorzi di ripopolamento ittico, fermi restando i consigli di amministrazione oggi in carica previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 nonché quelli costituiti ai sensi dell’articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Dei consorzi di ripopolamento ittico di cui al comma 1 non possono fare parte i comuni il cui territorio non confina con il mare o che non abbiano nel proprio territorio imprese di conservazione o trasformazione di prodotti ittici. 3. Il compenso da corrispondere ai presidenti e vice presidenti dei consorzi è pari al 40 per cento del compenso attualmente previsto. 4. I consorzi di ripopolamento ittico sono autorizzati, previa convenzione con l’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, negli ambiti territoriali di loro competenza, a svolgere i servizi previsti dagli articoli nn. 175, 176, 177, 178, 179 e 180 della legge regionale n. 32/2000, nonché indagini biologiche delle acque ed il monitoraggio degli ambienti marino-costieri. 5. I commissari straordinari in carica da più di dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, decadono con effetto immediato. 6. E’ fatto divieto ai Consorzi di ripopolamento ittico di procedere all’assunzione di personale.
ARTICOLO 45 Norme in materia di accesso al credito delle piccole e medie imprese
1. Le somme destinate all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono versate su un apposito conto corrente aperto presso la società o ente aggiudicatario intestato alla Regione siciliana, Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca.
ARTICOLO 46 Norme sulle cooperative giovanili
1. Dopo il comma 5quinquies dell’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi: "5 sexies. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle cooperative giovanili operanti in Sicilia, che siano in attività ed in regola con gli obblighi occupazionali di cui al presente articolo e alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e alla presente legge, è sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2010 relative a crediti di esercizio e mutui concessi dall’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. 5 septies. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono. 5 octies. Il pagamento delle rate og che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente. 5 nonies. Il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio e spese, per il pagamento delle rate oggetto della sospensione da applicare dovrà essere quello corrente fissato dall’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai finanziamenti agevolati concessi dalla medesima alle cooperative siciliane. 5 decies. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l’impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.". 2. Per le finalità del presente articolo il Fondo unico a gestione separata costituito presso l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, di 1.500 migliaia di euro.
ARTICOLO 47 Personale dei soppressi patronati scolastici
1. Il personale di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, disciplinato dall’articolo 17, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 nonché dall’articolo 6, comma 13, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, può essere inquadrato negli organici dei comuni o degli enti pubblici partecipati che ne facciano richiesta.
ARTICOLO 48 Istituto regionale per l’integrazione dei diversamente abili di Sicilia
1. L’istituto regionale dei sordi di Sicilia assume la nuova denominazione di "Istituto regionale per la integrazione dei diversamente abili di Sicilia". 2. L’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad approvare con proprio decreto entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le conseguenti e necessarie modifiche del relativo statuto.
ARTICOLO 49 Servizio museografico
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, dopo le parole "Ad essi" sono aggiunte le parole "ed al servizio museografico".
ARTICOLO 50 Disposizioni relative al Museo regionale d’arte moderna e contemporanea
1. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15 e, per l’effetto, sono vigenti le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.
ARTICOLO 51 Modalità di sostegno alle iniziative per la diffusione e conoscenza delle tradizioni popolari siciliane
1. Le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si applicano altresì per le iniziative di cui all’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16.
ARTICOLO 52 Contributi per attività di catalogazione libraria e documentale
1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere le parole "catalogazione libraria e documentale".
ARTICOLO 53 Risanamento e recupero del centro storico di Ragusa Ibla
1. Per il triennio 2009-2011 continua ad applicarsi, aumentata fino a 5.000 migliaia di euro per ciascuno dei tre anni, la disposizione di cui all’articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 54 Adeguamento e messa in sicurezza di edifici scolastici
1. L’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a predisporre e a finanziare un programma di interventi per l’adeguamento alle normative in materia di sicurezza e alle normative antisismiche di edifici scolastici di ogni ordine e grado di pertinenza dei comuni e delle province regionali, tenendo conto della ripartizione territoriale della spesa. 2. Possono essere ammessi a finanziamento anche gli interventi di manutenzione straordinaria tesi al recupero di agibilità e/o abitabilità e/o alla piena fruizione degli edifici scolastici come individuati al comma 1. 3. L’Assessore regionale competente per l’edilizia scolastica, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta il programma di cui al comma 1 all’Assemblea regionale siciliana per l’esame da pare delle Commissioni legislative competenti per il merito e per i profili finanziari. 4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 2009-2011 la spesa annua di 25.000 migliaia di euro cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) a titolarità regionale per il periodo 2007-2013 programmate con il relativo Programma attuativo regionale 2007-2013.
ARTICOLO 55 Disposizioni in favore dello svolgimento di iniziative culturali
1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì a soggetti giuridici dotati di adeguata capacità tecnico organizzativa.
ARTICOLO 56 Norme sulle borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia
1. Al comma 27 dell’articolo 24 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "non può superare l’importo complessivo dell’anno 2006." sono sostituite con le parole "è determinata annualmente, nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con legge di bilancio, in relazione al fabbisogno regionale, dall’Assessore regionale per la sanità, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana".
ARTICOLO 57 Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. Al comma 11 dell’articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nell’ultimo periodo dopo le parole "nel caso di omessa presentazione" sostituire le parole da "entro il 31 dicembre" a "presentata." con "entro cinque anni dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata".
ARTICOLO 58 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
ARTICOLO 59 Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica
1. Fino all’emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. 2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Non sono assoggettati all’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1 i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell’articolo , commi 2, 3 e 3 bis del decreto legislativo medesimo, che: a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007; b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all’approvazione da parte della Regione a norma della vigente legislazione in materia. 4. Relativamente ai piani regolatori generali e alle loro revisioni o varianti generali adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente a norma della vigente legislazione in materia, lo stesso Assessorato effettua la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al medesimo comma 1.
ARTICOLO 60 Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, si interpreta nel senso che la competenza ad assumere le determinazioni e ad effettuare le valutazioni di incidenza, previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per i singoli progetti, interventi e piani attuativi, è attribuita ai comuni nel cui territorio insistono i siti di importanza comunitaria (SIC) e/o le zone di protezione speciale (ZPS). 2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 13/2007 si interpreta nel senso che l’espressione "intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale" si riferisce esclusivamente ai piani regolatori generali comunali, ai piani territoriali provinciali ed ai piani sovracomunali e relative varianti.
ARTICOLO 61 Misure di contenimento dell’emergenza ambientale
1. La Regione, per il tramite dell’Agenzia delle acque e dei rifiuti, provvede, ove indifferibilmente necessario, entro 10 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla nomina di commissari ad acta presso i comuni e le società d’ambito con l’incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) alla data del 31 dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, la quale può avvalersi di uno o più advisor. I commissari ad acta procedono, altresì, alla totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 4. Gli ATO rifiuti non possono procedere ad assunzioni di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, comprese quelle protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali di cui all’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Le procedure concorsuali in itinere debbono essere revocate.
ARTICOLO 62 Disposizioni sul personale dei consorzi idrici tra comuni
1. All’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20, la parola "assumono" va intesa come "transitano". 2. Il personale operaio in esubero può essere comandato presso il soggetto gestore.
ARTICOLO 63 Norme in materia di nautica da diporto
1. Alle lettere e) ed o) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come introdotto con l’articolo 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, al punto e) ed al punto o) le parole "opere marittime" sono soppresse. 2. Al comma 1 dell’articolo 8 del D.P.R. n. 509/97, come introdotto con l’articolo 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "per le opere marittime" sono soppresse.
ARTICOLO 64 Istituzione del Parco dei Monti Sicani
1. Al fine di pervenire alla istituzione del Parco dei Monti Sicani, con la partecipazione della popolazione locale e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessate e presenti nel territorio, è costituito un Comitato avente il compito di sottoporre alla Regione, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, una proposta che contenga: a) la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonché ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all’esercizio delle attività umane tradizionali della zona; b) la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall’articolo 8 della legge regionale n. 98/1981 che devono includere le riserve naturali già istituite. 2. Il Comitato può assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali del territorio e a promuovere il turismo naturalistico e l’agriturismo. 3. Il Comitato garantisce la pubblicità delle informazioni relative alle finalità del parco e all’andamento dei propri lavori. 4. Al fine di agevolare l’elaborazione delle proposte, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente fornisce la documentazione in suo possesso e la necessaria assistenza finalizzata alla realizzazione del parco. 5. Il Comitato è nominato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente ed è composto: a) in via transitoria, dai sindaci dei comuni interessati alle riserve già istituite; b) da un rappresentante dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente; c) da un rappresentante dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali; d) da un rappresentante dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura rispettivamente di Palermo e di Agrigento; e) da sei esperti designati dalle associazioni ambientaliste più rappresentative in ambito ambientale e paesaggistico. 6. Il comitato elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario. 7. In caso di mancanza di designazioni dei membri entro 30 giorni dalla richiesta, il Comitato è costituito con quelli designati purché in numero non inferiore a sei. 8. La proposta di cui al comma 1 è presentata dal Comitato all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente entro 180 giorni dalla costituzione. Trascorso detto termine, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario ad acta per l’esercizio in via sostitutiva delle funzioni attribuite al Comitato. 9. Tenuto conto della proposta formulata dal Comitato, o in via sostitutiva dal commissario ad acta, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del Parco. 10. La sede legale e gli uffici dell’Ente Parco dei Monti Sicani sono stabiliti presso i comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA). 11. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2009, la spesa complessiva di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 442525.
ARTICOLO 65 Disposizioni in materia di beni immobili della Regione
1. L’articolo 9 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è abrogato. 2. La Chiesa dei Santi Elena e Costantino sita in Palermo, di proprietà della Regione, è assegnata in uso perenne all’Assemblea regionale siciliana per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
ARTICOLO 66 Disposizioni in favore della Fondazione "Federico II"
1. Il contributo di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, può essere destinato ad incrementare il fondo patrimoniale fino alla concorrenza del 50 per cento del suo importo.
ARTICOLO 67 Medaglia d’oro ai siciliani vittime di Nassirya
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una medaglia d’oro alla memoria dei siciliani caduti nell’attentato terroristico di Nassirya.
ARTICOLO 68 Fondo per le imprese di trasporto merci
1. Al fine della ristrutturazione e riqualificazione del trasporto di merci di cui all’articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS), previa stipula di apposita convenzione con il Dipartimento regionale dei trasporti contenente i criteri e le tipologie di intervento, un fondo a gestione separata per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese di autotrasporto che abbiano sede o un’unità operativa nel territorio regionale. 2. Il fondo è costituito con le risorse derivanti dalle economie dello stanziamento previsto per il sistema di aiuti di cui alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 11.
ARTICOLO 69 Norme in materia di liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo
1. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Servizio patrimonio, partecipazioni e liquidazioni. 2. Il Servizio di cui al comma 1, acquisiti i bilanci di liquidazione adottati dai commissari liquidatori delle aziende autonome, provvede ad assumere tutte le iniziative connesse al perfezionamento dell’iter previsto dal comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 10/2005. 3. Il parere reso dall’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 10/05 assorbe il parere del collegio dei revisori dell’azienda in liquidazione. 4. La rappresentanza anche in giudizio delle aziende in liquidazione è assunta dal Ragioniere generale della Regione che può delegarla, anche con provvedimento generale, al servizio competente. 5. Per il contenzioso relativo alle aziende in liquidazione il Ragioniere generale della Regione si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. 6. Definiti i contenziosi pendenti ed esaurite le iniziative occorrenti per far fronte agli eventuali saldi negativi, il Servizio competente, previa acquisizione della delibera di approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci finali di liquidazione ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 10/2005, dichiara, con propri decreti, chiusa la liquidazione delle aziende. L’estinzione delle stesse aziende è successivamente dichiarata con decreto dell’Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
ARTICOLO 70 Incentivi in favore del Bed and Breakfast
1. Al fine dell’incremento della microricettività nei comuni con una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, ai soggetti residenti nel territorio di tali comuni, sono concessi i contributi previsti dall’articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 maggiorati del 50 per cento.
ARTICOLO 71 Disposizioni in materia di agenzie immobiliari turistiche
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, le parole "brevi stagionali" sono sostituite dalle parole "non inferiori a sette giorni". 2. I commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 sono abrogati.
ARTICOLO 72 Disposizioni in materia di attività di guida turistica
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 sono aggiunte le seguenti parole: "Ai predetti soggetti e agli altri organi di polizia, relativamente alle violazioni accertate dagli stessi, spetta il potere sanzionatorio previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689". 2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è così sostituita: "c) Sezione "Sicilia nord orientale", la cui iscrizione consente l’esercizio della professione nelle province di Catania e Messina; c bis) Sezione "Sicilia sud orientale", la cui iscrizione consente l’esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa.". 3. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2009, la spesa di 100 migliaia di euro.
ARTICOLO 73 Norme in materia di disciplina di attività nel settore del turismo
1. All’articolo 18 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, sono soppresse le parole "sentito il Consiglio regionale per il turismo" e le parole "delle professioni turistiche".
ARTICOLO 74 Disposizioni in materia di distretti turistici
1. Sono riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico recettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali. Il distretto turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320. 2. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere ai distretti turistici di cui all’articolo 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, anche strutturati come associazioni temporanee di scopo fra soggetti pubblici e privati, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di riferimento, secondo le modalità previste dalle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013. 3. La percentuale massima del contributo di cui al comma 2 è pari al 50 per cento delle spese di progetto ammissibili.
ARTICOLO 75 Agevolazioni alle imprese turistico-alberghiere
1. Le agevolazioni alle imprese concesse ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e le direttive emanate in data 9 febbraio 2009 per la concessione e l’erogazione delle suddette agevolazioni, sono estese alle imprese turistico-alberghiere come definite dalla vigente legislazione regionale.
Titolo II NORME FINALI
ARTICOLO 76 Abrogazione e modifiche di norme
1. Al comma 1 dell’articolo 89 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "con decreto dell’Assessore regionale alla Presidenza" sono sostituite dalle parole "con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione". 2. Il comma 2 dell’articolo 89 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è abrogato. 3. Al comma 3 dell’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "dipartimento segreteria generale" sono soppresse. 4. La lettera "a" del comma 3 dell’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituita: "a) partecipazione e acquisizione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società, nonché alla liquidazione ed alla ricapitalizzazione di società a partecipazione regionale;". 5. Al comma 4 dell’articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "frequentanti corsi di laurea o corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o, solamente per l’esercizio finanziario in corso,", sono sostituite dalle parole "iscritti ai corsi di laurea con almeno venti iscritti o a corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o"; b) la cifra "70" è sostituita dalla cifra "50"; c) alla fine aggiungere le seguenti parole "e per il 20 per cento ai consorzi cui afferiscono corsi di studio di area medico-sanitaria.". 6. Dopo il comma 6 dell’articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "6 bis. Il consiglio di amministrazione dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 è integrato da un componente in rappresentanza della Regione designato dall’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.". 7. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dopo le parole "Enti Parco" sono aggiunte le parole "e il Museo archeologico regionale di Centuripe". Per le finalità del presente comma, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, il Fondo unico per il precariato, di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è incrementato di 600 migliaia di euro. 8. Al comma 1bis dell’articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, sono soppresse le parole "alla provincia regionale di Enna per l’istituzione del" e dopo la parola "siciliano" sono aggiunte le parole "di Enna". 9. Al comma 24 dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "dal 1 gennaio 2009" sono sostituite dalle parole "dal 1 gennaio 2011"; b) le parole "entro l’esercizio 2007" sono sostituite dalle parole "entro l’esercizio 2009". 10. Al comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, la cifra "1.000" è sostituita dalla cifra "3.000" e sono soppresse le parole "attivazione dell’". 11. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 8, dopo "2008" sono inserite "nonché 2009 e 2010" e la cifra "3.000" è sostituita dalla cifra "4.000". 12. L’articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è abrogato. 13. L’articolo 2 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 è abrogato. 14. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come sostituito dall’articolo 24, comma 25, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è abrogata. 15. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato. 16. Al comma 1 dell’articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "dalla provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici" sono sostituite dalle parole "dalla provincia regionale siciliana di riferimento o da altri enti pubblici". 17. Al comma 2 dell’articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni le parole "in favore di un solo consorzio per ciascun ambito provinciale già costituito" sono sostituite dalle parole "in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale già costituiti". 18. All’articolo 8, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole "2006-2008" sono sostituite dalle parole "2009-2011".
ARTICOLO 77 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
ARTICOLO 78 Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 nelle misure indicate nelle Tabelle "A" e "B", allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale. 2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2009, nella allegata Tabella "C". 3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella allegata Tabella "D" sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nella Tabella medesima. 4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell’allegata Tabella "E" sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2009, 2010 e 2011, nella Tabella medesima. 5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nell’allegata Tabella "F" sono abrogate. 6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell’allegata Tabella "G". 7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nell’allegata Tabella "I". 8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno terminale, sono determinati nell’allegata Tabella "L".
ARTICOLO 79 Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo. 2. Le disposizioni della presente legge, ove non diversamente disposto, si applicano con decorrenza dall’1 gennaio 2009.
ARTICOLO 80 Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 14 maggio 2009.
ALLEGATO 1 ATTI ALLEGATI Prospetto allegato – Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2009-2011 Allegato 1 Tabella A - Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente Tabella B - Importi da iscrivere nei fondi globali di conto capitale Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa Tabella D - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesaTabella E - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione di autorizzazioni legislative di spesaTabella F – Leggi di spesa che si abrogano ed effetti finanziari nel triennio 2009-2011 Tabella G – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziariaTabella I – Oneri discendenti dall’applicazione della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 (art. 200) Tabella L – Nuovi limiti di impegno autorizzati nel triennio 2009-2011(Il testo degli allegati non è acquisito nel sito.) Gli allegati sono reperibili l’indirizzo: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g09-22/g09-22-a.pdf
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