Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le leggi regionali 16 aprile 1998, n. 14 (Regolamento interno del Consiglio regionale), 15 gennaio 2001, n. 5 (Modificazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14. Regolamento interno del Consiglio regionale), 9 marzo 2001, n. 6 (Integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 – Regolamento interno del Consiglio regionale) e 17 aprile 2001, n. 12 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 – Regolamento interno del Consiglio regionale).
2. Le abrogazioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 14 maggio 2007
Note all’art. 1, comma 1:
- La legge regionale 16 aprile 1998, n. 14,
recante “Regolamento interno del Consiglio regionale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 aprile 1998, n. 27.
- La legge regionale 15 gennaio 2001, n. 5,
recante “Modificazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14. Regolamento interno del Consiglio regionale”, è pubblicata nel B.U.R. 24 gennaio 2001, n. 4.
- La legge regionale 9 marzo 2001, n. 6, recante “Integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 – Regolamento interno del Consiglio regionale”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 16 marzo 2001, n. 12.
- La legge regionale 17 aprile 2001, n. 12, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 – Regolamento interno del Consiglio regionale”, è pubblicata nel B.U.R. 2 maggio 2001, n. 20.
Nota alla dichiarazione d’urgenza:
- Il testo dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 16
aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”
(pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:«Art. 38. Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
Omissis.».