NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 14 luglio 2008, n. 10
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Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 l(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto e nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni di diritto internazionale e della normativa comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, nonché tenuto conto degli orientamenti espressi in materia dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dalle organizzazioni internazionali e dal Consiglio d’Europa, promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono all’esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. 2. La Regione, in particolare, attiva interventi ed iniziative al fine di: a) rimuovere ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo; b) impegnarsi ad accogliere, nel rispetto dell’articolo 10 della Costituzione e secondo le condizioni imposte dalla normativa statale, i cittadini stranieri immigrati costretti a lasciare i paesi di origine a causa di eventi bellici e/o persecuzioni politiche che costituiscono pericolo di vita e/o impediscono il rispetto e l’esercizio delle libertà democratiche; c) garantire l’effettivo godimento del diritto all’assistenza sociale e sanitaria; d) garantire l’accesso ai pubblici servizi; e) assicurare adeguati strumenti per agevolare l’assistenza abitativa; f) promuovere ed agevolare l’inserimento dei minori nel sistema scolastico e formativo nonché favorire il diritto allo studio universitario degli studenti immigrati; g) sostenere la formazione professionale nonché l’inserimento nel mondo del lavoro; h) favorire, anche attraverso appositi servizi di mediazione interculturale, il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identità culturali; i) rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B); j) promuovere, anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dell’immigrazione, il mantenimento del legame con il paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di cittadini stranieri immigrati per il loro rientro nei paesi d’origine; k) promuovere azioni di tutela nei confronti di gruppi svantaggiati, di esuli, di soggetti socialmente discriminati e di minoranze culturali prive di riconoscimento nonché nei confronti di gruppi gravemente sfruttati sessualmente, sul lavoro e nelle forme di accattonaggio forzoso per conto terzi; l) garantire, attraverso appositi strumenti di informazione, l’effettiva conoscenza e l’efficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall’ordinamento italiano; m) assicurare ai giovani immigrati di seconda generazione percorsi di integrazione adeguati alle dinamiche di interazione fra culture diverse; n) assicurare ai cittadini stranieri immigrati fin dal raggiungimento della maggiore età, l’informazione e l’educazione all’acquisizione della cittadinanza italiana. 3. La Regione, nelle more dell’adozione di un’apposita disciplina in materia di elettorato attivo e passivo favorisce, altresì, la più ampia partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita politico istituzionale della Regione e delle comunità locali.
ARTICOLO 2 (Destinatari)
1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito definiti cittadini stranieri immigrati, sono: a) i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati stabilmente nel territorio regionale; b) i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche; c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, sono estesi ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche nonché ai minori non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.
ARTICOLO 3 (Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge attività di programmazione, regolazione e attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in favore dei cittadini stranieri immigrati, nonché di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi medesimi e, in generale, del fenomeno migratorio nel proprio territorio. 2. La Regione provvede in particolare a: a) adottare il programma triennale degli interventi e i relativi aggiornamenti annuali con particolare riguardo alla creazione, in ciascuna provincia, di servizi socio assistenziali dedicati alla protezione di vittime della tratta e della riduzione in schiavitù; b) attuare in via diretta gli interventi considerati di particolare interesse regionale individuati nel programma triennale; c) valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale ed effettuare l’analisi ed il monitoraggio del fenomeno dell’immigrazione, anche avvalendosi della Consulta regionale per l’immigrazione di cui all’articolo 23 e dell’Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione di cui all’articolo 26; d) predisporre, anche avvalendosi della Consulta regionale per l’immigrazione, il rapporto sulla presenza e sulla condizione dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998; e) promuovere l’attività delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati e curare la tenuta del registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati di cui all’articolo 27; f) promuovere l’effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alle assemblee provinciali di cui all’articolo 25 quali organismi di rappresentanza consultiva; g) partecipare ai consigli territoriali per l’immigrazione, istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, con propri rappresentanti designati dal Presidente della Regione, scelti fra i membri stranieri della Consulta regionale di cui all’articolo 23, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione; h) organizzare la conferenza regionale sull’immigrazione, con cadenza biennale, anche al fine di predisporre il programma triennale di cui all’articolo 21. 3. A1 fine di programmare e coordinare gli interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un tavolo interassessorile di coordinamento permanente composto dagli assessori regionali competenti nelle materie disciplinate dalla presente legge nonché dai componenti dell’ufficio di presidenza della competente commissione consiliare permanente. Al tavolo possono partecipare i sindaci nonché gli assessori competenti dei comuni eventualmente interessati dalla programmazione degli interventi.
ARTICOLO 4 (Funzioni delle province)
1. Le province, in materia di interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni: a) predispongono piani annuali riguardanti i servizi e gli interventi a valenza sovra distrettuale, anche promuovendo forme di partecipazione dei cittadini stranieri immigrati e delle loro associazioni; b) partecipano alla definizione ed all’attuazione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui all’articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche; c) elaborano e attuano progetti in materia di orientamento, formazione professionale ed inserimento lavorativo; d) elaborano e attuano politiche di alfabetizzazione, istruzione e formazione per coloro che sono impossibilitati ad accedere ai normali percorsi, anche mediante la realizzazione di corsi da effettuare nelle strutture pubbliche e accreditate presenti nella provincia; e) definiscono programmi di formazione permanente rivolti agli operatori del settore.
ARTICOLO 5 (Funzioni dei comuni)
1. I comuni, in materia d’interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono, in forma singola o associata, le seguenti funzioni: a) programmano e realizzano i servizi e gli interventi previsti nei piani di zona di cui all’articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche, anche promuovendo l’istituzione di uno sportello unico per l’informazione, la formazione e l’assistenza dei cittadini stranieri immigrati; b) favoriscono l’esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale ed in particolare: 1) l’attività di supporto e di assistenza al fine di un efficace e corretto utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall’ordinamento italiano; 2) l’assistenza per richiedenti asilo, rifugiati e sottoposti a regime di protezione umanitaria nonché alle vittime di grave sfruttamento e riduzione in schiavitù; 3) i servizi di mediazione linguistico-culturale; 4) l’attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale; 5) il sostegno, ove necessario, e il supporto nell’ambito delle procedure di regolarizzazione anche attraverso il rafforzamento della rete e dell’integrazione tra gli uffici e i servizi preposti.
ARTICOLO 6 (Politiche contro la discriminazione e il razzismo)
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di monitoraggio, informazione, educazione, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonché per le vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. 2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle associazioni di immigrati, dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 26, di enti e organismi che, comunque, si occupano di cittadini stranieri immigrati, nonché dell’attività degli organismi di consultazione e partecipazione di cui alla presente legge.
ARTICOLO 7 (Protezione sociale e rientro volontario nei paesi di origine)
1. La Regione, anche nell’ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, concede incentivi agli enti locali nonché agli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 27 per la realizzazione di: a) azioni di protezione, assistenza, integrazione sociale con particolare riferimento alle persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo; b) azioni di sostegno al rientro volontario nei paesi di origine.
ARTICOLO 8 (Politiche ed interventi per il reinserimento)
1. La Regione, in conformità con la normativa vigente, sostiene progetti specifici che favoriscano il ricorso agli istituti previsti dall’ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva nonché interventi di reinserimento sociale realizzati dagli enti locali e dagli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 27. 2. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, promuove la stipula di protocolli d’intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile per il Lazio al fine di programmare interventi diretti a rimuovere le condizioni che limitano l’accesso agli istituti previsti dall’ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio di cui all’articolo 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche. 3. Gli enti locali, nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, prevedono progetti specifici per i cittadini stranieri immigrati in esecuzione penale esterna.
ARTICOLO 9 (Politiche per l’integrazione delle seconde generazioni)
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione ed educazione al confronto e alla mediazione fra culture diverse e identità plurali rivolte ai giovani immigrati di seconda generazione.
ARTICOLO 10 (Partecipazione alla vita pubblica e accesso ai servizi pubblici)
1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, al fine di favorire la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri immigrati: a) riconosce e promuove forme di rappresentanza consultiva; b) tutela le libertà di espressione, di associazione e di riunione; c) promuove negli organismi di rappresentanza l’equilibrio di genere; d) promuove e sostiene attività e strumenti d’informazione. 2. La Regione, per facilitare l’accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini stranieri immigrati, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati erogatori dei servizi stessi, promuove e sostiene: a) programmi di formazione mirata per il personale utilizzato nell’erogazione delle prestazioni; b) l’impiego di mediatori interculturali in possesso di qualifica professionale legalmente riconosciuta ottenuta ai sensi della normativa regionale vigente.
ARTICOLO 11 (Diritto allo studio, all’integrazione scolastica e culturale dei minori e degli adulti)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, assicura il diritto allo studio dei cittadini stranieri immigrati e la loro integrazione nel sistema educativo e scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove iniziative nell’ambito del sistema scolastico che favoriscano: a) la conoscenza dell’ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali; b) l’apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti; c) l’educazione interculturale, con particolare riferimento ai giovani immigrati di seconda generazione fino al ventiseiesimo anno di età; d) l’apprendimento dell’educazione civica, con particolare riferimento all’informazione sulla legislazione in materia di cittadinanza nonché al significato connesso all’acquisizione della cittadinanza medesima; e) la costruzione di reti di scuole che promuovano l’integrazione culturale e formativa; f) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori; g) la creazione e l’ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingue, favorendo il rapporto con i sistemi bibliotecari pubblici già presenti sul territorio regionale; h) la conoscenza del fenomeno migratorio. 3. La Regione promuove, altresì, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, interventi riguardanti la formazione interculturale di dirigenti e docenti nonché corsi di aggiornamento rivolti ai docenti per l’acquisizione di competenze metodologico-didattiche per l’insegnamento della lingua italiana. 4. La Regione sostiene interventi di formazione degli adulti volti a favorire l’apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza in collaborazione con i competenti consolati.
ARTICOLO 12 (Formazione professionale ed universitaria)
1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche ed universitarie e con gli enti di formazione accreditati, nell’ambito degli interventi previsti dalla specifica normativa regionale, promuove e favorisce: a) le iniziative di orientamento, di tirocinio, di formazione, a favore dei cittadini stranieri immigrati; b) l’istituzione di borse di studio per cittadini stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post laurea nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione; c) la stipula di accordi di cooperazione fra università con sede nel territorio della Regione e università di paesi non appartenenti all’Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle università aventi sede nel territorio della Regione; d) i programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione; e) gli interventi di formazione nei paesi di provenienza nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 23 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche. 2. La Regione favorisce tutte le attività di formazione mirate alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro ed enti bilaterali. 3. La Regione, al fine di assicurare l’effettivo accesso al sistema formativo ed al mondo del lavoro, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento delle competenze e la valorizzazione dei titoli e delle professionalità acquisiti nei paesi di provenienza nonché delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei paesi stessi.
ARTICOLO 13 (Politiche abitative)
1. La Regione favorisce l’acquisizione della prima casa in proprietà e l’accesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri immigrati, in conformità all’articolo 40 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche. 2. Con accordo di programma, la Regione, le province e i comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione. 3. La Regione, attraverso la concessione di contributi ai comuni, promuove: a) l’attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa; b) l’utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali relativamente ai tributi locali; c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, anche attraverso l’istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.
ARTICOLO 14 (Politiche del lavoro e di sostegno all’imprenditorialità)
1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità all’inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa. 2. La Regione e le province, nell’ambito delle rispettive competenze e degli interventi di politica del lavoro previsti dalla normativa regionale vigente in materia: a) favoriscono l’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori; b) sostengono le iniziative autonome prevedendo forme di cooperazione, di accesso al credito e iniziative di supporto alle attività imprenditoriali, con particolare riguardo alle iniziative da parte di giovani e donne, nonché alle vittime della tratta, gravemente sfruttate in regime di protezione sociale. 3. La Regione stipula convenzioni con gli enti bilaterali rappresentativi a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori e a garantire le necessarie verifiche. 4. La Regione, d’intesa con la provincia interessata e previa informazione degli organismi competenti, per assicurare una corretta gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, promuove convenzioni ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche, con gli enti bilaterali finalizzate a: a) osservare l’andamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attività economica; b) assicurare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e l’adempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali; c) favorire il reperimento degli alloggi, singoli o collettivi, necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona; d) rafforzare il controllo ispettivo e sindacale della regolarità dei rapporti di lavoro, con particolare attenzione alle situazioni di grave sfruttamento lavorativo; e) facilitare l’accesso dei lavoratori stagionali, anche attraverso l’informazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali. 5. In conformità ai principi di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 286/1998, è riconosciuto ai cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per l’accesso al pubblico impiego banditi nell’ambito dell’ordinamento regionale che, per esplicita previsione normativa, non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani. 6. La Regione, d’intesa con gli ispettorati del lavoro, attiva iniziative finalizzate al monitoraggio e al controllo su aree e settori produttivi per l’emersione delle situazioni di sfruttamento lavorativo ed a fornire adeguata ed efficace tutela.
ARTICOLO 15 (Accesso alle prestazioni socio-sanitarie)
1. In attuazione degli articoli 34, 35 e 41 del d.lgs. 286/1998 e ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 35, la Regione garantisce ai cittadini stranieri immigrati anche non in regola con il permesso di soggiorno: a) gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza nell’ambito del servizio sanitario regionale nonché le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale previste dalla normativa vigente nell’ambito del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alle disposizioni in materia di politiche sociali concernenti i cittadini stranieri immigrati; b) le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, gli interventi di tutela della salute mentale, di medicina preventiva e di riabilitazione con particolare attenzione a quella post-infortunistica nonché gli interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, anche in ambito detentivo, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, relativamente agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno; c) la tutela sociale della gravidanza e della maternità nonché la tutela della salute delle donne e dei minori, anche non in regola con il permesso di soggiorno, garantendo l’accessibilità alle strutture sanitarie e la fruibilità delle prestazioni anche attraverso interventi di offerta attiva di informazione ed educazione sanitaria. 2. La Regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, gli enti locali e gli organismi del terzo settore con specifica esperienza, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati e di attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei a facilitare l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e a diffondere sani stili di vita nel rispetto dell’appartenenza culturale. 3. La Regione può concedere, altresì, incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sanitarie e sociali per progetti di supporto alla tutela della salute e all’accesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri immigrati. 4. Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 286/1998, l’amministrazione regionale, nell’ambito di programmi umanitari, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati all’erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti dai paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria. 5. La Regione può contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri immigrati indigenti deceduti nel territorio regionale.
ARTICOLO 16 (Mediazione interculturale)
1. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare, relativamente all’attività di mediazione interculturale, il repertorio regionale istituito dalla deliberazione 22 marzo 2006, n. 128. 2. Nell’ambito degli atti di programmazione relativi alla formazione professionale sono stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per mediatori interculturali. 3. La Regione promuove i corsi di cui al comma 2, nonché corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico e degli enti pubblici. 4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce, altresì, interventi per l’attivazione di servizi di mediazione interculturale.
ARTICOLO 17 (Tutela dei minori)
1. La Regione garantisce ai minori immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l’infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, previsti dalla normativa regionale. 2. La Regione concede finanziamenti agli enti locali, agli enti pubblici nonché agli organismi iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 27 per interventi mirati all’accoglienza, alla protezione e all’inserimento sociale dei minori immigrati non accompagnati presenti sul territorio regionale. 3. Gli interventi di cui al comma 2 possono proseguire anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione.
ARTICOLO 18 (Interventi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, concorre, anche attraverso strumenti di partecipazione, alla tutela del diritto d’asilo e sostiene gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati nonché degli altri stranieri beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche. 2. La Regione sostiene, altresì, progetti territoriali rivolti ai soggetti di cui al comma 1, finalizzati a garantire servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo e tutela legale con particolare riferimento alle vittime di tortura e di gravi violenze.
ARTICOLO 19 (Centri di permanenza temporanea ed assistenza e centri di identificazione)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia e in collaborazione con le locali prefetture-uffici territoriali del governo, contribuisce con propri fondi a migliorare le condizioni ambientali dei centri di permanenza temporanea e assistenza e dei centri di identificazione per richiedenti asilo e svolge costante attività di osservazione e monitoraggio sul loro funzionamento, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e, più in generale, al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri immigrati trattenuti. 2. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le prefetture-uffici territoriali del governo, favorisce e promuove l’accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza ed ai centri di identificazione presenti sul territorio regionale, di rappresentanti dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 26, della Consulta regionale di cui all’articolo 23, delle assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati di cui all’articolo 25 e degli organismi senza fini di lucro operanti nel settore.
ARTICOLO 20 (Finanziamento dei centri di accoglienza)
1. La Regione, in collaborazione con le province e i comuni, finanzia i centri di accoglienza di cui all’articolo 40 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.
ARTICOLO 21 (Programma triennale degli interventi)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui all’articolo 23 e acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente, adotta, al fine di attuare le politiche regionali di cui agli articoli da 6 a 19, in coerenza con gli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale, il programma triennale degli interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato programma triennale, il quale costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali. 2. Il programma triennale individua in particolare: a) le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi da perseguire; b) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione; c) la tipologia degli interventi di competenza degli enti locali; d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle associazioni, degli enti e degli organismi iscritti al registro regionale di cui all’articolo 27, con priorità per le associazioni composte in misura prevalente da immigrati; e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto anche delle aree maggiormente interessate dal fenomeno migratorio; f) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali finalizzate alle politiche migratorie; g) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui all’articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche; h) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani annuali provinciali riguardanti interventi e servizi a valenza sovra distrettuale; i) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi nonché per l’eventuale revoca dei finanziamenti. 3. Il programma triennale è articolato in piani annuali aggiornati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, previo parere della Consulta regionale di cui all’articolo 23, in relazione alle risorse disponibili nei relativi bilanci di previsione, anche unitamente ai piani di utilizzazione delle risorse del fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale e delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione. 4. Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensità, in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione europea, la Giunta regionale può, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga al programma triennale, finalizzato alla prima accoglienza di cittadini stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 286/1998.
ARTICOLO 22 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in particolare: a) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell’analisi costi-benefici; b) le attività svolte dalla Consulta regionale di cui all’articolo 23 e dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 26 nonché lo stato dei fenomeni di discriminazione e di sfruttamento di cittadini stranieri immigrati; c) il livello di accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi pubblici; d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio regionale.
ARTICOLO 23 (Consulta regionale)
1. In attuazione dell’articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l’assessorato competente in materia di immigrazione, la Consulta regionale per l’immigrazione, di seguito denominata Consulta. 2. La Consulta è composta: a) da dodici cittadini stranieri immigrati di cui quattro designati dall’Assemblea provinciale di Roma e due da ciascuna delle restanti assemblee provinciali di cui all’articolo 25; b) da tre rappresentanti delle organizzazioni senza fini di lucro maggiormente rappresentative sul piano regionale che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, scelti tra cittadini stranieri immigrati; c) da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle organizzazioni dei datori di lavoro operanti nei diversi settori economici interessati alla presenza di lavoratori e lavoratrici immigrati, maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) da quattro rappresentanti delle confederazioni sindacali designati dalle strutture regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale nella presenza di mano d’opera straniera; e) da tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche, di cui due provenienti dagli istituti costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed uno dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi; f) da un rappresentante dei comuni designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); g) da un rappresentante di ciascuna delle province del Lazio; h) da un componente dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 26; i) dai presidenti o loro delegati delle singole assemblee provinciali di cui all’articolo 25; l) da un rappresentante designato dal Centro per la giustizia minorile per il Lazio. 3. La Consulta elegge al suo interno il Presidente, scelto tra i cittadini stranieri immigrati. 4. La Consulta svolge i seguenti compiti: a) rappresenta le istanze dei cittadini stranieri immigrati residenti nel territorio del Lazio; b) formula proposte sull’adeguamento delle politiche regionali alla realtà dell’immigrazione nel Lazio; c) esprime una valutazione preventiva in ordine al programma triennale e ai piani annuali; d) sottopone alla Giunta regionale il rapporto annuale sull’attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale; e) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.
ARTICOLO 24 (Costituzione e funzionamento della Consulta)
1. La Consulta, nella cui composizione deve essere assicurata una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento e una maggioranza di cittadini stranieri immigrati, è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale ed è rinnovata entro novanta giorni dall’insediamento stesso. 2. Le designazioni per la costituzione della Consulta sono effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, decorso il quale la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve, comunque, le successive integrazioni. 3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di immigrazione. 4. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedano nel comune in cui si svolgono le sedute stesse.
ARTICOLO 25 (Assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati)
1. La Regione, al fine di favorire forme istituzionali organizzate di rappresentanza e di piena ed attiva partecipazione, promuove l’istituzione delle assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio provinciale. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità relative alla prima convocazione delle assemblee. 3. Le assemblee definiscono le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento da adottarsi nella prima seduta.
ARTICOLO 26 (Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione)
1. La Regione, in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, comma 12, del d.lgs. 286/1998, istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l’Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di garanzia con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti dei cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazioni. 2. La Regione, attraverso l’Osservatorio, coordina le reti territoriali di sportelli legali e di associazioni di immigrati e antirazziste operanti sul territorio, al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni, garantendo risorse adeguate e sostenendo l’attività dei nodi territoriali. All’Osservatorio possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte di singoli cittadini stranieri immigrati o da realtà associative. 3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché i criteri per la nomina dei componenti.
ARTICOLO 27 (Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati)
1. La Regione riconosce e sostiene l’attività delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e come mezzo di aggregazione tra le comunità di cittadini stranieri immigrati. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione, il registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato registro, che può essere funzionalmente articolato in sezioni. 3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari permanenti in materia di politiche sociali e affari comunitari, determina i requisiti e le modalità per l’iscrizione al registro di cui al comma 2. 4. L’iscrizione al registro è requisito indispensabile per beneficiare dei finanziamenti regionali. 5. La struttura regionale competente procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all’aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione e dispone, sentita la Consulta, l’eventuale cancellazione dallo stesso con provvedimento motivato.
ARTICOLO 28 (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla costituzione della Consulta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Fino alla data di insediamento, resta in carica la Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Lazio, costituita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari), la quale esercita i propri compiti secondo le disposizioni della presente legge. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro regionale di cui all’articolo 27 ed all’iscrizione nello stesso registro, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 27, comma 3, delle associazioni già iscritte all’albo di cui all’articolo 6 della l.r. 17/1990, la cui validità cessa dalla data di costituzione del registro. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta il programma triennale di cui all’articolo 21 anche in mancanza della definizione degli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale. La Regione, nelle more dell’adozione del programma triennale, attua gli interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati secondo i criteri e le modalità stabiliti negli atti programmatori adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 29 (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari); b) l’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997).
ARTICOLO 30 (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H43, di un apposito capitolo denominato “Tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale”, con uno stanziamento, per l’anno 2008 pari a 1 milione 222 mila 500 euro, per il 2009 e il 2010 pari a 1 milione 122 mila 500 euro. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede utilizzando, per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010, gli stanziamenti di cui ai capitoli di spesa H43501, H43502 e H43503 i quali rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui e per l’assolvimento delle obbligazioni assunte fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 31 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 14 luglio 2008 Marrazzo
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