Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Basilicata, al fine di favorire il consolidamento, il rilancio e lo sviluppo delle attività industriali presenti sul territorio regionale, concede agevolazioni per la realizzazione di Piani Industriali di Consolidamento e Sviluppo, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
ARTICOLO 2
Soggetti beneficiari
1. Alle agevolazioni di cui alla presente legge possono accedere le imprese manifatturiere:
a) rientranti nel campo di applicazione degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità Regionali 2007/2013 (2006/C54/08);
b) operanti sul territorio regionale, nelle aree e nei settori che la Giunta Regionale individuerà come prioritari con apposito atto deliberativo da sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare;
c) con un numero di occupati non inferiore a 15.
2. I soggetti beneficiari sono individuati dalla Regione Basilicata attraverso procedure di contrattazione negoziata ad evidenza pubblica.
ARTICOLO 3
Oggetto
1. I Piani Industriali di Consolidamento e Sviluppo delle Attività Industriali Regionali, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, devono prevedere:
a) investimenti in attività materiali ed immateriali finalizzati all’ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riorganizzazione, riconversione o diversificazione produttiva;
b) il consolidamento e lo sviluppo dei livelli occupazionali delle imprese beneficiarie, attraverso:
1) il mantenimento del livello occupazionale esistente nell’unità produttiva precedente all’utilizzo di qualunque tipologia di ammortizzatori sociali;
2) il reinserimento lavorativo nel ciclo produttivo dei lavoratori eventualmente collocati in C.I.G.S. o interessati da contratti di solidarietà;
3) l’eventuale ampliamento della base occupazionale con assunzioni a tempo indeterminato.
c) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori da impegnare nelle unità produttive interessate dagli investimenti.
2. Sono considerati prioritari i Piani Industriali che contengano elementi di innovazione tecnologica, applicazioni di ricerca industriale, di salvaguardia ambientale, di risparmio energetico.
ARTICOLO 4
Tipologie di agevolazioni
1. Possono essere concesse le seguenti tipologie di aiuti:
a) contributi in conto capitale e in conto interessi, per la realizzazione degli investimenti relativi a beni materiali ed immateriali, nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C54/08) e secondo le intensità di cui alla Mappa degli aiuti regionali 2007/2013 (Aiuto di Stato n.324/2007);
b) aiuti per l’assunzione di lavoratori, considerati svantaggiati o disabili, ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia;
c) incentivi per la formazione continua, nel rispetto delle norme di cui ai regolamenti comunitari sugli aiuti destinati alla formazione vigenti in materia.
2. In favore dei lavoratori in C.I.G.S. e di quelli da assumere di cui alla lettera b), comma uno del precedente articolo 3, possono essere erogate attività di formazione professionalizzante.
ARTICOLO 5
Procedura di evidenza pubblica
1. La Giunta Regionale provvede all’adozione di appositi Avvisi Pubblici articolati per aree e settori prioritari al fine di disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge.
ARTICOLO 6
Copertura finanziaria
1. La copertura finanziaria delle agevolazioni previste dalla presente legge è assicurata dai fondi provenienti dal Programma Operativo FESR 2007/2013, dal Programma Operativo FSE 2007/2013, nonché da altri fondi nazionali o regionali aventi finalità compatibili.
ARTICOLO 7
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
1. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 14 giugno 2008
DE FILIPPO