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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43
Disposizioni in materia fiscale
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Di(Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRE non superiore ad euro 20.000,00 è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRE superiore a euro 20.000.00, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 l’aliquota
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) di cui all’articolo 50 del d.lgs. 446/1997, da applicarsi all’intero ammontare del reddito imponibile, è fissata nella misura prevista
dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50%, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRE compreso fra euro 20.000,01 ed euro 20.101,42, l’imposta determinata ai sensi del comma 2, è ridotta di un importo pari al prodotto tra il
coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 20.101,42 ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale IRE.

ARTICOLO 2
(Variazione dell’aliquota IRAP per alcuni settori di attività)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997 è aumentata di un punto percentuale per i soggetti passivi che esercitano le attività comprese nelle seguenti divisioni riferite a settori economici, secondo la classificazione delle attività economiche della Agenzia delle Entrate denominata ATECOFIN:
a) divisione 11 - Estrazione di petrolio greggio, gas naturale e servizi connessi (esclusa la prospezione);
b) divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;
c) divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;
d) divisione 64 - Poste e telecomunicazioni.

ARTICOLO 3
(Norma finanziaria)

1. Il minor gettito derivante dalla variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito, stimato in 16 milioni di euro, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 trova compensazione:
a) per l’anno 2007 nella revoca per pari importo dell’autorizzazione all’impegno di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 16 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2007) sulle somme stanziate all’U.P.B. 18.108 “Fondo perenti di parte corrente” dello stato di previsione della spesa;
b) per l’anno 2008 e successivi nel maggior gettito derivante dalla variazione dell’aliquota IRAP di cui all’articolo 2.

ARTICOLO 4
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 14 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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