Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
(Oggetto)
1. La Regione promuove e disciplina, con la presente legge, gli ecomusei istituiti sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo.
2. Gli ecomusei sono territori connotati da forti peculiarità storico-culturali, paesistiche ed ambientali, finalizzati ad attivare un processo dinamico di conservazione, interpretazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della società umbra da parte delle comunità locali, in funzione di una comprensione del ciclo ecologico, delle specificità biotopiche, geomorfologiche e demoantropologiche e del rapporto uomo-natura, accompagnando le trasformazioni del territorio nel quadro di uno sviluppo economicamente sostenibile e ambientalmente compatibile.
ARTICOLO 2
(Finalità)
1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:
a) la valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio;
b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolarità urbanistiche ed architettoniche che caratterizzano il paesaggio locale;
c) la valorizzazione di beni mobili, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso le attività di ricerca, acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione, anche in collaborazione con la rete dei musei aderenti al Sistema museale dell’Umbria;
d) la messa a sistema, nei programmi di gestione e promozione degli ecomusei, delle attività presenti nel territorio per l’educazione alla sostenibilità da parte dei centri e laboratori della rete regionale Informazione, Formazione, Educazione Ambientale (INFEA) e del Sistema regionale dei parchi;
e) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro trasmissione;
f) la predisposizione di percorsi nel territorio dell’ecomuseo finalizzati alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, al fine di una migliore fruizione da parte dei visitatori;
g) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle pro-loco e di altre forme associative, nonché di soggetti imprenditoriali locali, nella cooperazione alla progettazione e alla gestione delle attività degli ecomusei;
h) la promozione e la crescita della cooperazione tra soggetti imprenditoriali ed istituzioni, rivolte a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso attività finalizzate ad uno sviluppo condiviso, sostenibile e ambientalmente compatibile;
i) la ricostruzione di contesti di vita e il mantenimento o il recupero in situ di attività tradizionali locali che possono creare occasioni d’impiego e produrre beni o servizi;
l) la trasmissione dei saper fare locali e delle tecniche operative degli antichi mestieri, anche attraverso il sostegno ai laboratori artigiani e la creazione di botteghe-scuola.
ARTICOLO 3
(Riconoscimento degli ecomusei)
1. Il riconoscimento degli ecomusei è promosso:
a) dagli enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di fattibilità condiviso;
b) da associazioni, istituzioni di natura pubblica o privata che operano nell’ambito territoriale dell’ecomuseo, previo parere favorevole degli enti locali territorialmente competenti, sulla base di un progetto di fattibilità condiviso.2. Il progetto di fattibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), individua i
soggetti e le modalità di gestione dell’area dell’ecomuseo, delle eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento. Il progetto di fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla Regione, al fine della richiesta di riconoscimento.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, dispone il riconoscimento dell’ecomuseo, sulla base della valutazione del progetto di fattibilità come predisposto ai sensi del comma 2, effettuata dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6.
ARTICOLO 4
(Criteri per il riconoscimento degli ecomusei)
1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce le modalità e i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei tenendo conto dei seguenti criteri:
a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l’ecomuseo;
b) partecipazione attiva della comunità nella elaborazione del progetto di fattibilità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
c) presenza di enti locali singoli o associati nell’organismo di gestione;
d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per le stesse comunità;
e) esistenza di itinerari di visita;
f) assenza sul medesimo territorio di altri ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.
2. Con cadenza triennale, la Giunta regionale riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione della presente legge ed in particolare sulla sussistenza nell’ecomuseo dei requisiti accertati al momento del provvedimento regionale di riconoscimento e sulle proposte e i progetti, ed in generale sull’andamento dei lavori, del Forum di cui all’art. 7.
3. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza l’immagine complessiva degli ecomusei dell’Umbria.
ARTICOLO 5
(Gestione degli ecomusei)
1. Alla gestione degli ecomusei provvedono le province territorialmente competenti, o i comuni singoli o associati nel cui ambito ricade l’ecomuseo, o le comunità montane, o altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano comunque, come scopo, le finalità di cui all’articolo 2.
2. I soggetti cui è affidata la gestione definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le risorse strumentali e finanziarie da apportare.
3. I soggetti incaricati della gestione:
a) predispongono un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
b) adottano, in coerenza con il documento di cui al comma 3, lettera a), il piano annuale di attuazione per l’anno successivo.
4. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi alla Giunta regionale.
5. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad utilizzare, oltre al proprio marchio, il logo regionale degli ecomusei di cui all’articolo 4, comma 3.
ARTICOLO 6
(Comitato tecnico scientifico)
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da:
a) due rappresentanti dell’amministrazione regionale con competenze specifiche nelle materie oggetto della presente legge, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Giunta regionale;
b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio e comunque nelle materie di cui alla presente legge, designati dall’Università degli Studi di Perugia;
c) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:
a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera a), i progetti di fattibilità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;
c) formula proposte ai soggetti che provvedono alla gestione;
d) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all’articolo 7;
e) elabora indicazioni e valutazioni periodiche sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine dell’accertamento previsto dall’articolo 4, comma 2.
4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla Direzione Ambiente e territorio della Regione.
5. Il Comitato tecnico scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.
6. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico è attribuito, nei casi previsti dalla vigente normativa, un gettone di presenza la cui misura è determinata dalla Giunta regionale oltre al rimborso spese documentato.
7. La misura del gettone è annualmente rideterminata sulla base dell’inflazione programmata.
ARTICOLO 7
(Forum)
1. Il Forum degli operatori del settore costituisce una sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio anche con ecomusei esterni alla regione.
Al Forum partecipano:
a) rappresentanti designati dai singoli ecomusei;
b) rappresentanti degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli ecomusei;
c) rappresentanti di associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione di ecomusei;
d) esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri.
2. Il Forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’articolo 6.
ARTICOLO 8
(Norma transitoria)
1. Il Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 6 è costituito entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)
1. All’onere derivante dall’articolo 6, comma 6, si fa fronte con lo stanziamento annuale del Capitolo 560 della parte spesa del Bilancio regionale UPB 02.1.005.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 14 dicembre 2007
LORENZETTI