Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
(Sostituzione dell’articolo 26)
1. L’articolo 26 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 (Procedure concertative per l’individuazione di aree di particolare rilevanza e disciplina delle aperture)
1. La libertà di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall’articolo 12 del decreto, si applica:
a) ai centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, alle aree di elevato valore storico artistico e culturale di cui all’articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), nonché a quelle individuate negli specifici atti di promozione e valorizzazione di cui all’articolo 21;
b) alle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente a periodi di effettivo afflusso turistico, ed alle attività commerciali collocate all’interno di strutture di intrattenimento e svago, in cui la superficie destinata a servizi ed intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie aperta al pubblico dell’intero complesso;
c) agli esercizi commerciali ubicati in piccoli borghi rurali e nuclei parimenti rurali.
2. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), sono individuate dal Comune, in accordo con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e l’azienda di promozione turistica. L’accordo di cui al presente comma viene formalizzato in uno specifico incontro di concertazione, ha validità triennale ed è inviato dal Comune, per conoscenza, alla Regione.
3. La convocazione dell’incontro al fine del raggiungimento dell’accordo previsto al comma 2 può essere richiesta al Comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi. In tal caso il Comune provvede entro trenta giorni alla convocazione dell’incontro.
4. Qualora non si perfezioni l’accordo di cui al comma 2 o nel caso in cui il Comune non provveda alla convocazione, la Regione, su richiesta di una delle parti indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, cui partecipano i soggetti indicati al comma 2.”.
ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 27)
1. L’articolo 27 della l.r. 24/1999, come modificata ed integrata dalla l.r. 26/2005, è sostituito dal seguente:
“Art. 27 (Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale)
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto, gli operatori effettuano la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per quanto disposto all’articolo 26.
2. Ai fini di conseguire una maggiore uniformità a livello regionale, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, facoltativamente disposta dai comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto deve coincidere con il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio o il sabato pomeriggio. In caso di attività miste, ai fini della individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, il settore alimentare è sempre prevalente su quello non alimentare.
3. Onde garantire un approvvigionamento ininterrotto all’utenza nell’arco dell’intera settimana, è in facoltà dei comuni di:
a) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale possa essere effettuata in uno o altro dei giorni indicati, anche, qualora se ne ravvisi l’opportunità, sulla base di apposite turnazioni;
b) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale avvenga in un giorno in alcune zone e in altro giorno in altre zone.
4. In ogni caso, qualora nell’arco della settimana vi siano altre festività, non sussiste obbligo di chiusura infrasettimanale.
5. Le determinazioni di cui al comma 3 sono assunte previo parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, provinciale.
6. Ferme restando le disposizioni particolari previste all’articolo 26, comma 1, nonché per il mese di dicembre, il Comune convoca annualmente, entro il mese di ottobre, un incontro di concertazione cui partecipano tutti i soggetti indicati al comma 5, finalizzato alla individuazione delle otto domeniche o festività annue in deroga, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto, anche in modo differenziato tra zone, nonché di ulteriori aperture domenicali o festive in deroga, nella misura massima di quattro giorni in un anno, per eventi di rilevanza cittadina o di zona o di quartiere o festività del santo patrono. In assenza di tale accordo, il Comune può individuare fino a dodici domeniche o festività in deroga.
7. La convocazione dell’incontro di concertazione previsto al comma 6 può essere richiesta al Comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi. In tal caso il Comune provvede entro trenta giorni alla convocazione dell’incontro.
8. La concertazione di cui ai commi 6 e 7 è volta alla definizione di impegni convergenti sull’individuazione delle aperture in deroga e sulle garanzie di tutela dei diritti dei lavoratori nonché alla realizzazione di attività di promozione qualificata del territorio.
9. Gli esercizi commerciali non possono aprire nei giorni del 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 2 giugno, 25 dicembre e 26 dicembre. L’apertura in deroga in occasione di una o più di tali festività è ammessa nell’ambito dell’accordo di cui al comma 6 e può riguardare le fattispecie di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a) e c), nonché località di particolare attrattività storica, artistica o culturale da individuare nel medesimo accordo.
10. Nel medesimo accordo che stabilisce l’apertura in deroga, di cui al comma 9, sono previste nelle aree interessate corrispondenti chiusure compensative, ugualmente in deroga, in occasione di altre domeniche o festività.
11. I comuni, su conforme parere delle Associazioni degli imprenditori, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, possono stabilire che nei giorni festivi in cui è ammessa l’apertura, questa riguardi un numero limitato di esercizi sulla base di apposite turnazioni.
12. I comuni delle Classi III e IV di cui all’articolo 3 possono delegare la stipula degli accordi previsti al presente articolo alle forme associative degli Enti locali previste dalla normativa vigente.”.
ARTICOLO 3
Norma transitoria)
1. Per l’anno 2008, il termine per la stipula degli accordi di cui all’articolo 27, comma 6 della l.r. 24/1999 così come modificato dalla presente legge è fissato al 15 marzo 2008.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 14 dicembre 2007
LORENZETTI
Note:
Note al titolo della legge:
La legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante “Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 11 agosto 1999, n. 44), è stata modificata ed integrata con legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 (in S.O. al B.U.R. 14 dicembre 2005, n. 52).
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 aprile 1998, n. 95.
Note all’art. 1, parte novellistica:
Si riporta il testo dell’art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (si vedano le note al titolo della legge):
«12.Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di cui all’articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all’utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d’arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.».
Il testo dell’art. 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante “Piano urbanistico territoriale” (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), è il seguente:
«Art. 29 Insediamenti di valore storico culturale.
1. Il P.U.T. indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:
a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria;
b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio;
c) le aree già vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, zone archeologiche.
2. Il P.U.T., al fine di salvaguardarne l’integrità ambientale come bene unitario, riconosce valore estetico culturale e pregio mbientale ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28.
3. Il P.U.T. riconosce quali zone di interesse archeologico le aree corrispondenti al percorso dell’antica via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28. La Giunta regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell’Antica via Flaminia e delle relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa individuazione dei tracciati e riserva, nell’ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla loro qualificazione.
4. I comuni per le zone di tipo «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], individuate negli strumenti urbanistici generali definiscono le normative tecniche e di settore per garantire la valorizzazione, la tutela e la riqualificazione degli aspetti storici, architettonici ed artistici presenti. Fino alla approvazione del PRG ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, gli interventi edilizi nelle zone «A», così come individuate negli strumenti urbanistici generali alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale sono autorizzati previo parere della Commissione edilizia come integrata ai sensi dell’art. 39, comma 2 della legge regionale n. 31/1997.
5. Negli interventi di recupero edilizio, all’interno degli insediamenti di cui al presente articolo, deve essere conservata l’originaria immagine storica degli edifici e il loro principale impianto tipologico strutturale.».
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77) e decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220).
Nota all’art. 2, parte novellistica:
Si riporta il testo dell’art. 11, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (si vedano le note al titolo della legge):
«11. Orario di apertura e di chiusura.
Omissis.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno.».
Nota alla dichiarazione d’urgenza:
Il testo dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:«Art. 38.Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
Omissis.».