Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
La Regione promuove l’agevolazione dell’accesso al credito da parte delle imprese artigiane operanti in Calabria mediante l’attuazione di interventi in garanzia.
Art. 2
Gli interventi di garanzia si attuano attraverso la costituzione del Fondo regionale di garanzia per le imprese artigiane e le piccole imprese. Tale fondo potrà agire in complementarietà e compartecipazione con analoghi fondi di carattere nazionale ed europeo.
Art. 3
La gestione del fondo regionale di garanzia viene affidata a Fidart Calabria, Consorzio regionale unitario dell’artigianato calabrese, già soggetto concessionario della Regione Calabria ex art. 32 legge 12/97.
Art. 4
La Giunta regionale è autorizzata ad integrare annualmente il Fondo di garanzia sulla base di specifici programmi annuali di intervento, per l’esercizio 2004 la Giunta regionale integra il Fondo di garanzia per l’importo di 2.500.000,00 C, quale compartecipazione alla facility europea del F.E.I. - European Investment Fund - di cui Fidart Calabria è beneficiario, gravandone il conseguente onere sul capitolo 6125201 del bilancio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. é fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 14 aprile 2004
Chiaravalloti