Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.
2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:
a) favorire l’incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione;
b) assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità dei prodotti agricoli regionali;
c) vietare la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, nel rispetto del principio di precauzione di cui all’articolo 7 del Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio del 2002;
d) sostenere l’acquisto di prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell’ambito del territorio regionale;
e) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli
imprenditori agricoli;
f) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
g) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti.
3. All’attuazione della presente legge provvedendo la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.
ARTICOLO 2
(Divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lett. c) della presente legge, è fatto divieto ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di somministrare cibi e bevande contenenti organismi geneticamente modificati nonché alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi contenenti organismi geneticamente modificati.
2. La violazione del divieto di cui al precedente comma è considerata grave inadempimento ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile e comporta la risoluzione del contratto di appalto del servizio di ristorazione.
ARTICOLO 3
(Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)
1. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari
destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione
l’utilizzazione di prodotti agricoli regionali in misura superiore alla percentuale di cui al
precedente comma.
3. L’utilizzazione di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporta la risoluzione di fatto del contratto.
ARTICOLO 4
(Promozione dei prodotti agricoli regionali)
1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.
2. La Regione, anche in deroga alle norme vigenti, può concludere contratti di sponsorizzazione con le imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli regionali.
3. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma precedente nella percentuale ivi indicata deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare la indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
4. Alle imprese di cui al presente articolo viene inoltre assegnato, al fine di pubblicizzare
l’utilizzo dei prodotti agricoli regionali, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta regionale.
ARTICOLO 5
(Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)
1. Il presente articolo disciplina l’esercizio della vendita diretta al dettaglio dei prodotti
agricoli da parte degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel
registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che adempiano agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
2. La vendita al dettaglio di cui al comma 1 ha ad oggetto prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte o coltivate dai soggetti ivi indicati.
3. I prodotti posti in vendita si considerano provenienti prevalentemente da un’azienda agricola quando, avuto riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquisiti da terzi siano quantitativamente inferiori. Se la vendita diretta ha ad oggetto prodotti riferibili a comparti agronomici differenti, si ha prevalenza dei beni provenienti dall’azienda del soggetto interessato qualora i beni stessi abbiano un valore superiore a quelli acquisiti da terzi.
4. L’esercizio dell’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soggetti di cui al comma 3 deve essere preceduto da una dichiarazione di inizio attività secondo la disciplina di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La vendita diretta effettuata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di
altre aree private di cui agli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nonché la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è soggetta alla dichiarazione di cui al precedente comma.
6. Ai soggetti di cui al comma 5, che esercitano la vendita diretta nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, non si applica la disciplina in materia di commercio, fatta salva l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
ARTICOLO 6
(Compito dei Comuni)
1. I Comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate all’esercizio del commercio al dettaglio.
2. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono riservati ulteriori posteggi agli imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli ad un prezzo inferiore almeno del 10 per cento rispetto alla media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito comunale, come rilevati trimestralmente dall’Ufficio statistico comunale e dalla polizia amministrativa locale.
3. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un’adeguata
informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni,
nell’ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di farmer markets da parte degli imprenditori agricoli, di cui al precedente art. 5 comma 1.
4. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni, nei limiti delle proprie competenze, adottano le deliberazioni di modifica dei regolamenti di funzionamento e di organizzazione dei propri piani per il commercio affinché nei mercati stessi sia consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
ARTICOLO 7
(Attività di controllo e sanzioni)
1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l’esercizio delle attività di cui al precedente comma, le Amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione nell’ambito degli stessi organi di appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali 1 agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.
ARTICOLO 8
(Disposizioni finali e abrogazione)
1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, che non presentano la dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, possono esercitare la vendita diretta previa autorizzazione del Comune nel quale intendano effettuarla.
2. Decorsi trenta giorni dall’inoltro dell’istanza di autorizzazione di cui al comma precedente la medesima si intende accolta e l’attività di vendita può essere esercitata, nel territorio del Comune cui l’istanza stessa è indirizzata, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge.
4. L’attuazione della presente legge è affidata al Dipartimento Agricoltura.
ARTICOLO 9
(Parere comunitario di compatibilità)
1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di
compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 14 agosto 2008
Loiero