Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Le strutture sanitarie pubbliche della Regione, già sedi didattiche di attività formative socio sanitarie, di Educazione Continua in Medicina, del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, nonché di lauree triennali in ambito sanitario, nel rispetto della circolare assessorile n. 2659/sp/02 e del decreto dirigenziale n. 63 del 28 ottobre 2005, in conformità all’accordo tra il Ministero della sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le Regioni e Province del 22 febbraio 2001 e della delibera della Giunta regionale n. 995 del 28 luglio 2005, devono avviare la fase di qualificazionedi operatore socio sanitario anche di soggetti non dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o private.
2. In attuazione del comma 1, annualmente, l’assessorato regionale alla sanità, provvede con atto deliberativo alla determinazione del fabbisogno formativo in ambito regionale.
3. La qualificazione nelle strutture sanitarie pubbliche della Regione, avviene attraverso corsi, da tenersi con cadenza annuale, in presenza del fabbisogno formativo rilevato in ambito regionale di cui al comma 2.
4. La Regione, nel mese di ottobre di ogni anno, sentite le competenti commissioni consiliari, provvede ad emanare apposito bando pubblico per la partecipazione ai corsi di operatore socio sanitario per i cittadini che, ai sensi dell’accordo indicato al comma 1, sono in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola dell’obbligo e compimento del diciassettesimo anno di età alla data di scadenza del bando.
5. Nel bando di cui al comma 4 sono, altresì, stabilite le sedi didattiche coinvolte per l’anno scolastico di riferimento, il numero di partecipanti totale e per singola sede, i criteri per la valutazione dei titoli dei richiedenti.
6. Se la previsione finanziaria, di cui all’articolo 2, risulta insufficiente a coprire gli oneri economici cui le aziende devono far fronte per l’organizzazione e l’attuazione dei corsi, la Regione dispone una tassa minima di iscrizione integrativa dalla quale sono comunque esonerati i cittadini disoccupati, gli inoccupati, i minori, gli orfani ed i disabili.
ARTICOLO 2
1. All’onere derivante dalla presente legge fissato per il corrente anno in euro duecentomila si fa fronte mediante prelievo della somma occorrente dalla Unità Previsionale di Base -UPB- 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2006 ed allocazione della stessa somma sulla UPB 3.12.113 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.
2. All’onere degli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 3
1.La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli, 14 ottobre 2006
BASSOLINO