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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10
Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
i(Istituzione)


1. È istituito, per le finalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia in materia di beni culturali e paesaggistici), l’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Istituto, con sede principale presso la Villa Manin di Passariano, in Comune di Codroipo (Udine).
2. L’Istituto è un ente funzionale della Regione, aperto anche alla partecipazione dello Stato, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L’Istituto opera, in applicazione del principio generale di cooperazione tra lo Stato e la Regione nell’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di beni culturali, come struttura specializzata per l’organizzazione di attività di ricerca, formazione e documentazione da realizzare in collaborazione con la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e con gli Istituti centrali del Ministero per i Beni e le Attività culturali.
4. L’Istituto promuove e partecipa a iniziative e progetti in ambito europeo e internazionale che sviluppano forme di collaborazione scientifica e tecnica con istituzioni culturali pubbliche e private, in materia di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.


ARTICOLO 2
(Attribuzioni)


1. Nello svolgimento delle funzioni indicate all’articolo 1, l’Istituto provvede in particolare all’espletamento dei seguenti compiti:
a) cura, in conformità a quanto previsto dalla legislazione statale vigente in materia, la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e concorre allo sviluppo e al potenziamento, anche su base tecnologica, del sistema informativo di catalogazione partecipata finalizzato all’implementazione del Catalogo nazionale dei beni culturali, svolgendo in tale ambito anche attività didattica e formativa degli operatori del settore;
b) presta la propria collaborazione e consulenza tecnico-scientifica e coordina le attività di catalogazione promosse e realizzate dalle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, con particolare riguardo agli istituti museali e bibliotecari degli enti locali, dagli enti ecclesiastici e da altri soggetti pubblici e privati, nonché la rete di mediateche riconosciute;
c) cura la programmazione e la gestione di attività didattiche e formative in materia di conservazione e restauro dei beni culturali anche mediante l’organizzazione di laboratori altamente specializzati per la formazione e l’aggiornamento di figure professionali operanti nel settore; a tal fine presso l’Istituto opera la Scuola regionale per il restauro, di seguito chiamata Scuola, per l’organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi nell’osservanza della normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, di criteri e livelli di qualità dell’insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento;
d) effettua, con l’osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo;
e) esercita le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari;
f) effettua e coordina, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni;g) assicura il supporto tecnico-scientifico e la consulenza per la programmazione e l’attuazione del sistema bibliotecario regionale;
h) svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per i servizi e gli istituti museali del Friuli Venezia Giulia;
i) promuove la elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell’accesso ai finanziamenti comunitari in materia;
j) favorisce la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati con specifiche attività promozionali, divulgative e convegnistiche, nonché mediante la costruzione, la gestione e l’edizione di banche - dati informatiche specialistiche.
2. Nell’ambito delle attribuzioni riconosciute, l’Istituto può svolgere attività per conto di soggetti pubblici e privati regolate da apposita convenzione.


ARTICOLO 3
(Programmazione dell’attività)


1. L’Istituto sviluppa la propria attività sulla base di programmi pluriennali definiti per settori omogenei, avuto riguardo alle attribuzioni di cui all’articolo 2.
2. I programmi di cui al comma 1 sono elaborati sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di consulenza scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, che ne verifica altresì la realizzazione, e si attuano per stralci annuali, definiti in corrispondenza con le previsioni del bilancio dell’Istituto.


ARTICOLO 4
(Ordinamento)


1. L’Istituto è retto da un Direttore, nominato con le modalità di cui all’articolo 5, al quale compete la responsabilità per la realizzazione dei programmi di attività previsti all’articolo 3, in attuazione degli indirizzi e sotto l’alta vigilanza del Comitato di cui al comma 2.
2. Per la formulazione degli indirizzi generali dell’attività è istituito con deliberazione della Giunta regionale un Comitato di consulenza scientifica composto da cinque esperti di cui tre designati, rispettivamente in numero di uno per ciascuna istituzione, dall’Università degli Studi di Trieste, dall’Università degli Studi di Udine e dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.
3. Il controllo della gestione è svolto da un revisore contabile nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono attribuiti per una durata non inferiore a due anni. Con la deliberazione giuntale di nomina è fissato anche l’ammontare delle indennità spettanti.
5. L’Istituto attua la propria attività anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.
6. L’Istituto opera sulla base di un proprio statuto nel quale sono disciplinate le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di direzione, consulenza scientifica e di controllo gestionale, le modalità della gestione finanziaria e patrimoniale nonché l’articolazione interna delle strutture e la loro organizzazione in coerenza con le aree di attività di cui all’articolo 2.
7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente; il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.


ARTICOLO 5
(Direttore)


1. Il Direttore è individuato tra soggetti in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario in materie afferenti ai settori di competenza dell’Istituto, con elevata professionalità e comprovata esperienza maturata, per almeno un quinquennio, in settori attinenti l’ambito operativo dell’Istituto stesso;
all’individuazione si provvede sulla base della valutazione di curricula professionali da parte di una commissione di tre esperti a tal fine nominata dalla Giunta regionale.
2. Il Direttore è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’istruzione, formazione e cultura.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque.
4. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale sono fissate in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di Servizio.
5. Il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Istituto a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. Il conferimento dell’incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.


ARTICOLO 6
(Risorse umane)


1. L’Istituto si avvale, per lo svolgimento della propria attività, di personale appartenente al ruolo unico regionale e di esperti con competenze professionali specialistiche per l’attuazione di specifici progetti di ricerca scientifica e formazione previsti dai programmi di cui all’articolo 3.
2. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla definizione della dotazione organica dell’Istituto, suddivisa per categorie e profili professionali in corrispondenza dei compiti e dell’articolazione interna delle strutture definita dallo statuto ai sensi dell’articolo 4, comma 5.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Istituto può avvalersi altresì di collaborazioni esterne, di consulenze professionali e di forme di lavoro flessibile.
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono affidati mediante contratti stipulati dal Direttore dell’Istituto.


ARTICOLO 7
(Risorse finanziarie e patrimoniali)


1. Per lo svolgimento della propria attività l’Istituto si avvale di finanziamenti previsti annualmente a carico del bilancio regionale, di risorse assegnate da altri soggetti pubblici e privati e di proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni da esso edite nonché dalla prestazione a terzi di servizi di natura tecnico scientifica nelle materie di competenza.
2. L’Amministrazione regionale provvede inoltre a mettere a disposizione dell’Istituto i beni immobili, gli arredi e le attrezzature necessarie per il suo funzionamento, nonché i servizi del sistema informativo regionale.
3. L’Istituto è dotato di un proprio bilancio, con il quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale, nonché all’acquisizione delle attrezzature tecniche e dei materiali necessari al suo svolgimento.
4. Alla gestione economico - patrimoniale si applicano le norme vigenti in materia di contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione.


ARTICOLO 8
(Vigilanza)


1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’Istituto in conformità all’articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).


ARTICOLO 9
(Norme transitorie)


1. L’Istituto subentra nell’esercizio delle funzioni e dei compiti svolti dall’Amministrazione regionale per mezzo del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, nonché nella titolarità dei relativi rapporti giuridici.
2. In sede di prima attivazione la dotazione di personale dell’Istituto è costituita dal personale regionale in servizio presso il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali.
3. Nelle more della nomina degli organi di cui all’articolo 4, le funzioni ad essi attribuite sono esercitate dall’Amministrazione regionale.


ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)


1. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 1, fanno carico all’unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.


ARTICOLO 11
(Abrogazioni)


1. Con effetto dalla data di approvazione dello statuto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);
b) articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49 (Modificazioni all’ordinamento dell’Amministrazione regionale);
c) legge regionale 17 luglio 1974, n. 30 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, concernente << Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario >>, così come modificata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49);
d) legge regionale 25 novembre 1975, n. 72 (Proroga, con modifiche, della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49 e dalla legge regionale 17 luglio 1974, n. 30, concernente la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);
e) legge regionale 16 agosto 1976, n. 43 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 17 luglio 1974, n. 30 e 25 novembre 1975, n. 72, concernente la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli -Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);
f) articoli da 18 a 23, 31 e 32 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali);
g) articoli da 8 a 12 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l’ acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);
h) articoli 2 e 14 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali);
i) articoli da 13 a 17 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell’edilizia bibliotecaria e museale);
j) articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni oncernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);
k) comma 24 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 13 ottobre 2008.



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