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NORMATIVA
Normativa regionale - Trentino Alto Adige

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Legge regionale 13 marzo 2009 n. 1
Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l’Unione dei comuni della Valle di Ledro
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


CAPO I
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI LEDRO


ARTICOLO 1
(Fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra)


1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2010 il Comune di Ledro mediante la fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra, che hanno costituito l’Unione dei comuni della Valle di Ledro.
2. La circoscrizione territoriale del Comune di Ledro è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra.


ARTICOLO 2
(Capoluogo e sede del Comune)


1. La sede legale del Comune di Ledro è situata nell’abitato di Pieve di Ledro, che costituisce il capoluogo del Comune. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali
possano svolgersi anche al di fuori della sede legale. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.


ARTICOLO 3
(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)


1. Il Comune di Ledro subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell’Unione dei comuni della Valle di Ledro e dei Comuni di
origine.
2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.


ARTICOLO 4
(Beni di uso civico)


1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.
2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell’amministrazione dei beni di uso civico.


ARTICOLO 5
(Municipi)


1. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione dei municipi, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunità locali. Il funzionamento di ciascun
municipio è affidato a un comitato di gestione composto da un prosindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa parte il municipio è incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.
2. Lo statuto stabilisce:
a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati dal comma 1;
b) le forme per l’elezione dei componenti del comitato che deve avvenire contestualmente all’elezione del consiglio comunale;
c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.
3. I municipi costituiscono circoscrizioni di decentramento ai fini della gestione dei beni frazionali di uso civico.


CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE


ARTICOLO 6
(Gestione del nuovo Comune fino all’elezione degli organi comunali)


1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino all’elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo
Comune provvedono gli organi dell’Unione dei comuni della Valle di Ledro, intendendosi sostituiti al
sindaco, alla giunta e al consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio dell’Unione.


ARTICOLO 7
(Regime degli atti)


1. Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi rispettivamente gli atti e i provedimenti dell’Unione dei comuni della Valle di Ledro per le funzioni e i servizi trasferiti all’Unione stessa, e negli ambiti territoriali dei Comuni di origine gli atti e i provvedimenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.


ARTICOLO 8
(Mobilità del personale)


1. Il personale dei Comuni d’origine e dell’Unione dei comuni della Valle di Ledro è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall’articolo 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, come sostituito dall’articolo 54 della legge regionale 22 dicembre
2004, n. 7.


ARTICOLO 9
(Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale)


1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Ledro si svolge nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010.
2. Per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all’elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.
3. In prima applicazione, sei seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei sei Comuni
originari. A tal fine l’ufficio centrale, prima di procedere all’attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, lettere da g) fino a l) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall’articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 34, comma 1, lettere da a) fino a f), compie le seguenti operazioni:
1) forma, per ognuno dei sei Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l’ordine decrescente dei voti di preferenza
ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;
2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle sei graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei sei seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:
2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in
cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
Nell’altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.
Nell’altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, lettere da g) fino a l) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall’articolo 38 della legge
regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e proclama eletti i candidati secondo l’ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 34; al computo concorrono i seggi assegnati
ai candidati proclamati ai sensi del punto 2);
4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto più votato appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l’ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).


ARTICOLO 10
(Disposizione transitoria in materia di municipi)


1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune di Ledro.


ARTICOLO 11
(Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)


1. Fino alla determinazione con regolamento regionale dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai prosindaci dei municipi spetta un sesto delle indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i
sindaci dei Comuni d’origine;
b) ai consultori dei municipi spetta, per l’effettiva partecipazione a ogni seduta del comitato di gestione, la metà dei gettoni di presenza rispettivamente previsti dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i consiglieri dei Comuni d’origine;
c) al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Ledro spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006
n. 10/L per i sindaci e per gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6, livello intermedio.
2. Il comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificata da ultimo dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, è abrogato.


ARTICOLO 12
(Gestione provvisoria)


1. Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Ledro, è consentita la gestione provvisoria secondo la disciplina prevista dall’articolo 17, comma 15, della legge regionale 23
ottobre 1998, n. 10 e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell’ultimo bilancio approvato dall’Unione dei comuni della Valle di Ledro.


ARTICOLO 13
(Disposizione transitoria per il Comune di Tiarno di Sopra)


1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 58, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, l’elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Tiarno di Sopra non si effettua nell’anno 2009. Fino al 31 dicembre 2009 continuano a operare gli organi rimasti transitoriamente in carica ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3.


ARTICOLO 14
(Norma finanziaria)


1. Alla copertura della spesa annua presunta di euro 1,5 milioni derivante dall’attuazione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, dell’articolo 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 e successive modificazioni.


ARTICOLO 15
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 13 marzo 2009
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DURNWALDER
(La legge regionale n. 1 del 13.3.2009 è stata ripubblicata sul n. 13 Supplemento 1 del 24.3.2009)



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