Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
CAPO I
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
l. La Regione con la presente legge, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in armonia con i principi e le norme comunitarie, disciplina la gestione integrata dei rifiuti, nonché la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici.
2. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 178 del d.lgs. 152/2006, è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizza-zione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e nella normativa statale e comunitaria vigente.
ARTICOLO 2
(Ciclo integrato dei rifiuti)
l. La Regione e gli enti locali nell’ambito delle rispettive competenze ed in particolare nell’esercizio delle funzioni di programmazione e di autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono idonee iniziative per realizzare il ciclo integrato dei rifiuti secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. Il ciclo integrato dei rifiuti comprende, in ordine di priorità:
a) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti, in particolare mediante:
1) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettono un maggiore risparmio di risorse naturali;
2) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
3) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;
b) la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;
c) il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come materia;
d) il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire il massimo di tutela della salute e dell’ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli.
3. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avviene all’interno del territorio regionale.
4. Lo smaltimento delle restanti tipologie di rifiuti avviene tenendo conto del criterio di adeguatezza degli impianti e di prossimità rispetto al luogo di produzione.
CAPO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione)
l. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare:
a) verifica la coerenza del Piano d’ambito di cui all’articolo 13 rispetto alle previsioni del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano regionale, di cui all’articolo 11 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
1) raggiungimento degli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata a carattere domiciliare e di recupero dei rifiuti;
2) dotazione dell’offerta impiantistica ovvero della rete delle strutture a supporto della raccolta differenziata, degli impianti dedicati al trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata, degli impianti di pretrattamento del rifiuto residuo, degli impianti di smaltimento finale e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti inerti;
3) promozione dello sviluppo, in conformità con la normativa statale, di sistemi di tariffazione che possono consentire la modulazione degli oneri a carico degli utenti anche in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti;
4) previsioni in merito alla distribuzione dei costi dei servizi;
5) tariffazione per i servizi di smaltimento;
b) promuove il coordinamento tra gli Ambiti territoriali integrati di cui all’articolo 8 di seguito denominati ATI e l’integrazione delle politiche di gestione dei rifiuti;
c) favorisce l’aggregazione, anche progressiva, della gestione degli impianti di smaltimento finale presenti nella regione, per disegnare un sistema impiantistico omogeneo ed improntato alla valorizzazione energetica dei rifiuti e allo smaltimento in discarica dei soli flussi residui;
d) stabilisce indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. 152/2006, ivi comprese le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi;
e) stabilisce indirizzi e criteri generali per la comunicazione di inizio attività di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, ivi comprese le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi.
2. La Regione esercita, altresì, le seguenti funzioni:
a) concede contributi e irroga sanzioni agli ATI in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai comuni sulla base delle previsioni di cui all’articolo 21;
b) sostiene gli interventi di riorganizzazione dei servizi orientati alla progressiva estensione delle forme di raccolta differenziata domiciliare;
c) provvede alla comunicazione e diffusione, a soggetti pubblici e privati, dei dati trasmessi dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale di seguito denominata ARPA;
d) certifica la quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti e i valori di raccolta differenziata conseguiti da ciascun ATI e da ciascun comune;
e) rilascia le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all’articolo 211 del d.lgs. 152/2006;
f) indice la Conferenza di servizi di cui all’articolo 242, comma 13 del d.lgs. 152/2006 e adotta i provvedimenti conseguenti i quali prevedono i termini per la realizzazione degli interventi, per la procedura e per la presentazione di eventuali integrazioni dei progetti.
3. La Regione provvede, inoltre, in ordine:
a) alla verifica di coerenza della localizzazione dei nuovi impianti previsti dagli ATI;
b) alla valutazione dell’efficacia delle azioni previste dal Piano regionale e all’analisi degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e dalle pianificazioni di ambito ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero, autosufficienza del sistema di trattamento e smaltimento sia a livello regionale che a livello dei singoli ATI;
c) alla adozione di interventi correttivi ed integrativi necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale di cui all’articolo 11;
d) alla analisi delle complessive capacità del sistema di trattamento e smaltimento e valutazione della eventuale necessità di potenziamento degli impianti tenuto anche conto delle capacità residue delle discariche.
4. La Regione definisce, di concerto con le province, i criteri per la localizzazione e l’individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, al fine di perseguire il corretto e ottimale inserimento degli stessi sul territorio e prevenire e contenere i potenziali impatti derivanti.
5. La Regione esercita, inoltre, le funzioni ad essa attribuite dall’articolo 196 del d.lgs. 152/2006.
ARTICOLO 4
(Funzioni delle province)
l. Le province esercitano le funzioni di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006.
2. Le province esercitano, altresì, le funzioni amministrative di cui all’articolo 197 del d.lgs. 152/2006 e recepiscono nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) le aree non idonee e le aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 17, comma 4 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica).
ARTICOLO 5
(Funzioni delegate alle province)
l. Sono delegate alle province le funzioni per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità e le procedure previste dallo stesso articolo e nel rispetto di specifiche disposizioni relative a particolari tipologie di rifiuti.
2. L’autorizzazione unica di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi dell’articolo 208, comma 6 del d.lgs. 152/2006. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).
3. Sono altresì delegate alle province le funzioni amministrative per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale di cui all’articolo 209 del d.lgs. 152/2006 nonché il rilascio delle autorizzazioni in ipotesi particolari di cui all’articolo 210 del d.lgs. 152/2006.
ARTICOLO 6
(Forme di collaborazione)
1. Le province nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5 si avvalgono dell’ARPA.
2. Le province forniscono all’ARPA, con periodicità semestrale, tutte le informazioni necessarie ad aggiornare lo stato di fatto del sistema impiantistico, in particolare della capacità residua delle discariche, nonché tutte le informazioni necessarie per l’aggiornamento del Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del d.lgs. 152/2006 e del sistema informativo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d).
3. Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in merito alle attività svolte nell’anno precedente.
ARTICOLO 7
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) controllo del corretto conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti urbani ed assimilati ai servizi di raccolta nell’ambito del proprio territorio;
b) promozione e conclusione di accordi con organismi pubblici e privati al fine di garantire una maggiore efficacia alle azioni e agli interventi volti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle aree e degli spazi urbani;
c) approvazione della realizzazione dei centri di raccolta o loro adeguamento alle norme vigenti; rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione degli stessi. Tali centri di raccolta non sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006.
2. Nella redazione del Piano regolatore, parte operativa, i comuni individuano le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti inerti, dimensionandole in proporzione alla quantità dei rifiuti prodotti.
3. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi a quanto previsto nella progettazione degli interventi edilizi con riferimento all’individuazione degli spazi da destinare al conferimento da parte degli utenti dei rifiuti differenziati.
4. I comuni esercitano, altresì, le funzioni ad essi attribuite dagli articoli 198 e 255 del d.lgs. 152/2006.
ARTICOLO 8
(Funzioni dell’Ambito territoriale integrato)
1. Gli ATI istituiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) esercitano le funzioni di cui al Capo III della Parte IV del d.lgs. 152/2006. In particolare ciascun ATI esercita le seguenti funzioni:
a) organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definisce gli obiettivi da perseguire;
b) elabora, approva e aggiorna il Piano d’ambito di cui all’articolo 13;
c) effettua il controllo ed il monitoraggio sull’attuazione del Piano d’ambito con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni ed all’offerta impiantistica disponibile e necessaria;
d) assegna i contributi e irroga le sanzioni di cui all’articolo 21 ai comuni in funzione del conseguimento dei risultati di raccolta differenziata;
e) determina la tariffa di ATI, ai sensi dell’articolo 238 del d.lgs.152/2006;
f) definisce le procedure di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui agli articoli 16 e 17.
2. L’ATI promuove accordi di programma con soggetti pubblici e privati di riconociuta competenza in materia di rifiuti, al fine di perseguire il
miglioramento qualitativo del servizio di gestione integrata dei rifiuti e il controllo della gestione.3. L’ATI, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale, fornisce all’ARPA, con periodicità almeno trimestrale, i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per ciascun comune della quantità di rifiuti raccolta in forma differenziata e indifferenziata, per consentirne la validazione e l’elaborazione a cura dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 10 di seguito denominato Osservatorio.
4. L’ATI trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del Piano d’ambito.
5. Al fine di uniformare i regolamenti comunali l’ATI adotta un regolamento tipo per tutti i comuni del proprio ambito in coerenza con le previsioni del Piano d’ambito.
6. L’ATI istituisce il Comitato consultivo degli utenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
ARTICOLO 9
(Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale)
1. L’ARPA provvede:
a) alla gestione della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, istituito ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. 152/2006;
b) alla gestione del programma di monitoraggio del Piano regionale attraverso la raccolta dei dati trasmessi, entro il 31 gennaio di ogni anno, dai comuni, dalle province, dagli ATI e dai gestori degli impianti e di tutte le informazioni utili al popolamento del sistema di monitoraggio;
c) alla trasmissione alla Giunta regionale di un rapporto semestrale sulla gestione dei rifiuti urbani;
d) alla realizzazione e gestione, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, di un sistema informativo di tutti i dati inerenti i rifiuti e le aree da bonificare. Il sistema deve contenere almeno le seguenti banche dati:
1) modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) al fine di fornire un quadro conoscitivo della produzione e della gestione dei rifiuti speciali, nonché della loro movimentazione da e verso il territorio regionale;
2) anagrafe delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006;
3) anagrafe delle comunicazioni relative agli impianti di recupero dei rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006;
4) anagrafe delle iscrizioni relative ai trasportatori e gestori degli impianti di cui all’articolo 212 del d.lgs. 152/2006;
5) archivio delle apparecchiature contenenti policlorobifenile (PCB) e delle altre particolari categorie di rifiuti di cui all’articolo 227 del d.lgs. 152/2006.
2. Per l’esercizio delle funzioni e le spese per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge è riconosciuto all’ARPA un contributo pari a euro 0,001 per ciascun chilogrammo di rifiuto urbano e assimilato destinato allo smaltimento.
ARTICOLO 10
(Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti)
1. È istituito, presso l’ARPA, l’Osservatorio sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti.
2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da esperti in materia di rifiuti:
a) tre designati dall’ARPA di cui uno con funzioni di Presidente;
b) tre designati dalla Giunta regionale;
c) uno designato da ciascuna provincia;
d) uno designato da ciascun ATI;
e) uno designato dall’Albo nazionale gestori ambientali - Sezione regionale.
3. L’Osservatorio coordina le attività di monitoraggio e controllo dell’attuazione del Piano regionale di cui all’articolo 11, in particolare svolge le seguenti attività:
a) verifica e validazione delle quantità dei rifiuti prodotte e conferite al servizio pubblico di gestione integrata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune;
b) verifica annuale delle quote percentuali di rifiuti intercettate attraverso le azioni di raccolta differenziata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune;
c) verifica trimestrale dei dati gestionali degli impianti per rifiuti urbani, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti urbani e speciali conferiti in discarica;
d) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell’erogazione nonché degli impianti;
e) trasmissione di una relazione annuale da inviare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo, relativa alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
f) supporto allo sviluppo delle azioni attuative del Piano regionale per quanto di competenza della Regione.
4. L’Osservatorio collabora con l’Osservatorio nazionale dei rifiuti di cui all’articolo 206-bis del d.lgs. 152/2006 ed esercita le funzioni di cui all’articolo 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale).
5. I componenti dell’Osservatorio non percepiscono alcun compenso.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le modalità di trasmissione, raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti di cui al presente articolo e di cui all’articolo 9.
CAPO III
PROGRAMMAZIONE
ARTICOLO 11
(Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti)
1. Il Piano regionale è adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e di ciascun ATI ed è trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione. Eventuali modifiche ed adeguamenti del Piano regionale a disposizioni legislative sono adottate dalla Giunta regionale e trasmesse al Consiglio regionale.
2. Il Piano regionale ha validità quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all’approvazione del successivo.
3. Il Piano regionale è redatto nel rispetto dei contenuti dell’articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e definisce:
a) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire per ciascun ATI l’autosufficienza per le funzioni di pretrattamento dei rifiuti urbani;
b) i fabbisogni complessivi di trattamento termico e smaltimento in discarica da soddisfare con riferimento anche al bacino di più ATI;
c) il contenimento dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
d) gli indirizzi per l’organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti.
4. Il Piano regionale definisce le integrazioni tra il sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali e quello dei rifiuti urbani.
5. Il Piano regionale contiene la rappresentazione cartografica in scala 1:150.000 delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti come individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 4.
6. Costituisce parte integrante del Piano regionale il Piano per la bonifica delle aree inquinate di seguito denominato Piano di bonifica, di cui all’articolo 32.
7. Il Piano regionale è coordinato con gli strumenti di programmazione e pianificazione di competenza regionale previsti dalle normative vigenti.
8. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del Piano regionale.
ARTICOLO 12
(Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale)
1. È istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di rifiuti, il Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta stessa.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da esperti in materia di rifiuti di cui:
a) tre designati dalla Giunta regionale, di cui almeno un componente dell’Osservatorio;
b) uno designato da ciascuna provincia;
c) uno designato da ciascun ATI.
3. Il Comitato svolge funzioni consultive alla Giunta regionale relative alla gestione di rifiuti, in particolare per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 3 e per problematiche particolarmente complesse che interessano la gestione dei rifiuti.
4. I componenti del Comitato non percepiscono alcun compenso.
5. Il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento e organizzazione.
ARTICOLO 13
(Piano d’ambito)
1. L’ATI adotta il Piano d’ambito di cui all’articolo 201, comma 3 del d.lgs. 152/2006 entro centottanta giorni dalla approvazione del Piano regionale di cui all’articolo 11 sulla base delle linee guida adottate dalla Regione e lo trasmette alla Giunta regionale. Il Piano d’ambito ha durata quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all’approvazione del successivo; comprende il programma degli interventi necessari e la localizzazione dei relativi impianti ed è accompagnato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.
2. Il Piano d’ambito tiene conto della situazione esistente e stabilisce gli obiettivi da conseguire nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale. A tal fine costituiscono elementi essenziali del Piano d’ambito:
a) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell’intero territorio di ciascun ATI.
Tali modalità sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;
b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione di cui all’articolo 42 nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 238, comma 6 del d.lgs. l52/2006;
c) le tariffe riferite ai diversi servizi organizzati nell’ATI;
d) i criteri per l’assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale;
e) gli studi di fattibilità degli impianti previsti per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento alla luce delle indicazioni del Piano regionale, incluse le stazioni di trasferimento e gli impianti a supporto delle raccolte differenziate. Per gli impianti previsti sono definiti i tempi e i relativi costi per la loro realizzazione e gestione;
f) le quote di rifiuti speciali non recuperabili che possono essere smaltite a discarica tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dal Piano regionale;
g) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del Piano regionale; ai fini della stima di nuovi impianti sono considerate le eventuali iniziative già presenti sul territorio;
h) l’individuazione, nel rispetto del Piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché, considerata la rilevanza pubblica che assume la corretta gestione dei rifiuti inerti, delle aree ove localizzare gli impianti di iniziativa pubblica necessari al soddisfacimento dei fabbisogni;
i) le attività e le risorse finanziarie previste per le attività di informazione e comunicazione di cui all’articolo 25;
l) il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 42 per il periodo considerato;
m) le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 21 ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.
ARTICOLO 14
(Procedure per l’adozione del Piano d’ambito)
1. L’ATI trasmette alla Giunta regionale, entro venti giorni dall’adozione, il Piano d’ambito per la verifica di coerenza di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). La Giunta regionale ne dà atto entro trenta giorni dal ricevimento.
2. Nel caso in cui la Giunta regionale ravvisi la mancata coerenza del Piano d’ambito con il Piano regionale, trasmette le proprie osservazioni all’ATI entro trenta giorni dalla data di ricevimento, fissando un termine per l’adeguamento.
3. Qualora l’ATI non provveda a modificare il Piano d’ambito entro il termine stabilito ai sensi del comma 2, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 30.
4. Le previsioni contenute nel Piano d’ambito sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati. In particolare i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del Piano d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti.
5. Il Piano d’ambito è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006.
CAPO IV
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
ARTICOLO 15
(Gestione integrata dei rifiuti)
1. Ciascun ATI costituisce il comprensorio territoriale di riferimento del sistema di gestione integrata delle seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti urbani;
b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che ai fini dello smaltimento usufruiscono del servizio pubblico;
c) rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;
d) rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani;
e) rifiuti inerti che ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento usufruiscono del servizio pubblico.
2. Ciascun ATI deve conseguire la tendenziale autosufficienza per i trattamenti di compostaggio, pretrattamento del rifiuto urbano residuo e per il recupero e smaltimento di rifiuti inerti non recuperabili e terre da scavo non conformi alle condizioni dettate dall’articolo 186, comma 1 del d.lgs. 152/2006.
3. Gli ATI, avvalendosi del Comitato di coordinamento di cui all’articolo 12, sottoscrivono appositi accordi di programma per la gestione dei flussi e relativi costi di conferimento agli impianti sulla base delle previsioni del Piano regionale. La Regione concorre all’attuazione degli accordi nei limiti delle risorse disponibili.
4. Per specifiche esigenze legate alla gestione dei rifiuti, gli ATI possono sottoscrivere accordi per il trattamento e lo smaltimento presso gli impianti che abbiano adeguata disponibilità. Di tali accordi viene data comunicazione alla Regione e alla provincia competente per territorio.
ARTICOLO 16
(Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. L’ATI aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e statali ai sensi dell’articolo 202 del d.lgs. 152/2006.
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all’offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si dovrà tener conto, in particolare, del rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini e del peso che graverà sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.
3. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio, sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari che ne assumono i relativi oneri nei termini previsti dal contratto di servizio.
4. Qualora gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del Piano d’ambito, siano di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati dall’ATI a gestire i servizi o loro segmenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali. Tra le parti è in ogni caso stipulato un contratto di servizio in cui sono definite, tra l’altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio direttamente, ai sensi dell’articolo 113, comma 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ovvero mediante il ricorso alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non può essere inferiore a quindici anni.
7. Al personale interessato dei servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 202, comma 6 del d.lgs. 152/2006.
8. Alle gestioni esistenti dei servizi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 204 del d.lgs. 152/2006.
9. La disciplina del presente articolo non si applica all’affidamento del servizio di trattamento termico.
ARTICOLO 17
(Affidamento del servizio di trattamento termico)
1. L’ATI, sede dell’impianto di trattamento termico e valorizzazione del contenuto energetico dei rifiuti previsto dal Piano regionale, procede all’affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell’impianto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria e statale in materia, privilegiando il ricorso alle migliori tecnologie disponibili che garantiscano alta efficienza, elevati standard di protezione ambientale e costi di gestione sostenibili.
2. Qualora l’impianto di trattamento termico e valorizzazione del contenuto energetico sia riferito al bacino di più ATI gli accordi di programma per la gestione dei flussi di cui all’articolo 15, comma 3 riguardano anche le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1.
3. La gestione del servizio di trattamento termico è separata da quella del servizio di cui all’articolo 16.
4. Il trattamento termico è effettuato al raggiungimento del valore complessivo del quaranta per cento di raccolta differenziata calcolata sulla media ottenuta dagli ATI interessati alla realizzazione dell’impianto; alla verifica del raggiungimento del suddetto obiettivo si procede con le modalità previste dalla presente legge.
5. Al personale interessato del servizio di trattamento termico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 202, comma 6 del d.lgs. 152/2006.
ARTICOLO 18
(Schema-tipo di contratto di servizio)
1. I rapporti tra l’ATI ed il soggetto affidatario del servizio integrato sono regolati da un contratto di servizio, ai sensi dell’articolo 203 del d.lgs. 152/2006, da allegare al capitolato di gara conforme ad uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.
2. Lo schema-tipo di contratto di servizio prevede l’obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell’igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 19
(Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti)
1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti.
2. La Giunta regionale approva un programma di azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da parte di soggetti pubblici e privati, prevedendo sostegni finanziari alle iniziative previste.
3. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche previste dal Piano regionale e dal programma di cui al comma 2.
4. La riduzione, il riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti possono costituire criterio preferenziale per la concessione di contributi.
5. La Giunta regionale determina modalità e condizioni per l’inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e servizi di specifiche condizioni che favoriscano l’utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti.
6. Alle richieste di autorizzazione di cui agli articoli 15, 18 e 20 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è allegata una dichiarazione del richiedente contenente la previsione della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti nonché le modalità per la loro gestione.
ARTICOLO 20
(Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo)
1. Ciascun ATI assicura una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il cinquanta per cento entro l’anno 2010;
b) almeno il sessantacinque per cento entro l’anno 2012.
2. Il Piano regionale stabilisce le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATI, degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione. La Giunta regionale adegua i suddetti criteri tenuto conto di eventuali criticità riscontrate.
ARTICOLO 21
(Misure per incrementare la raccolta differenziata)
1. La Regione concede contributi a favore degli ATI per i comuni che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal Piano d’ambito.
Il contributo può essere concesso anche per i comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l’estensione dei servizi domiciliari.
2. Il contributo di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 39, comma 2, lettera b).
3. La Regione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui a livello di ATI non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dall’articolo 20, applica a carico di ciascun ATI una sanzione da euro 2,00 a euro 5,00 per ciascuna tonnellata di rifiuti avviati a smaltimento in eccedenza rispetto ai suddetti obiettivi, tenuto conto della popolazione del comune, della quantità pro-capite dei rifiuti prodotti e della quota di raccolta differenziata.
4. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 qualora non rispettino le modalità di conferimento dei suddetti rifiuti previste dall’articolo 198, comma 2 del d.lgs. 152/2006. I comuni provvedono alla irrogazione ed alla riscossione della sanzione.
5. I funzionari incaricati della vigilanza ivi compreso il personale del gestore del servizio di raccolta differenziata possono accedere ai luoghi pubblici o privati per accertare il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati e di compostaggio domestico della frazione organica unica.
6. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 3. L’onere è ripartito dall’ATI tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata previsti.
CAPO V
GESTIONE RIFIUTI SPECIALI
ARTICOLO 22
(Gestione dei rifiuti speciali)
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai rifiuti che rientrano nelle categorie individuate all’articolo 184, comma 3 del d.lgs. 152/2006.
2. La gestione dei rifiuti speciali si basa sulla riduzione della produzione, sull’invio al recupero, sulla diminuzione della pericolosità e sull’ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento nonché sui seguenti principi generali:
a) le soluzioni organizzative ed impiantistiche adottate devono garantire la tendenziale autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale quando criteri di efficacia, efficienza ed economicità lo consentono;b) le discariche devono costituire la fase finale del sistema di gestione dei
rifiuti speciali da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità dei rifiuti ed a consentire una più corretta gestione delle discariche stesse;c) il Piano regionale definisce le integrazioni tra il sistema di trattamento
e smaltimento dei rifiuti speciali e quello dei rifiuti urbani.
3. Non possono essere smaltiti in discarica partite di rifiuti contenenti percentuali di frazioni riciclabili costituite da carta, plastiche omogenee, vetro, legno in misura complessiva superiore al sessanta per cento. Tali materiali sono sottoposti ad adeguati trattamenti di recupero, limitando lo smaltimento finale ai sovvalli e scarti dei processi di trattamento.
ARTICOLO 23
(Particolari categorie di rifiuti speciali)
1. Il Piano regionale definisce gli indirizzi per la gestione di particolari categorie di rifiuti speciali individuate nello stesso Piano regionale. La Giunta regionale può adottare linee guida per garantire la corretta gestione dei rifiuti speciali e la tutela ambientale.
2. La Giunta regionale può adottare linee guida per la gestione di altre categorie di rifiuti speciali non individuate nel Piano regionale.
3. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti speciali di cui al comma l, la Giunta regionale promuove e favorisce accordi di programma con i diversi soggetti interessati.
ARTICOLO 24
(Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali)
1. La Regione promuove la massima valorizzazione delle attività di recupero e riciclo dei rifiuti speciali prodotti in ambito regionale.
2. Le province rilasciano l’autorizzazione all’esercizio degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali sulla base della:
a) stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento contenuta nel Piano regionale;
b) capacità di smaltimento degli impianti esistenti nel territorio regionale;
c) esigenza di consentire prioritariamente che i rifiuti speciali prodotti in regione possono essere smaltiti in impianti ubicati sul territorio regionale nel rispetto dei principi di adeguatezza e prossimità.
CAPO VI
INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, PARTECIPAZIONE, STUDI E RICERCHE
ARTICOLO 25
(Comunicazione e informazione)
1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione ed informazione al cittadino, anche in collaborazione con gli ATI, finalizzate a fornire informazioni in ordine alla programmazione regionale ed alle conseguenti scelte operative, per promuovere comportamenti adeguati alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti. A tal fine la Regione predispone programmi pluriennali di attività.
2. Gli ATI, in collaborazione con i comuni, attuano i programmi regionali di informazione e sensibilizzazione adattandoli ai tipi di raccolta attivati ed agli impianti di recupero e di smaltimento in esercizio.
3. I gestori degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti informano i cittadini sulle modalità di gestione degli stessi, rendendo facilmente accessibili e comprensibili i dati sui materiali trattati, sulle autorizzazioni possedute e sulle prestazioni ambientali degli impianti.
ARTICOLO 26
(Formazione ed educazione ambientale)
1. La Regione promuove iniziative di formazione dirette a potenziare la professionalità dei soggetti addetti alle attività di gestione integrata dei rifiuti.
2. La Regione promuove iniziative di educazione ambientale, di attività di divulgazione e sensibilizzazione, anche in collaborazione con gli enti locali, le Università, il terzo settore, il sistema camerale, le istituzioni scolastiche, aziende e società, nonché associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.
ARTICOLO 27
(Carta dei servizi)
1. L’ATI adotta una Carta dei servizi tenendo conto delle osservazioni del Comitato consultivo degli utenti di cui all’articolo 8, comma 6, con la quale assumono nei confronti dell’utenza impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni.
2. La Carta dei servizi prevede:
a) l’adozione di indicatori e standard di qualità dei servizi;
b) 1’obbligo di diffusione dei dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati;
c) l’istituzione di uffici locali per le relazioni con il pubblico;
d) la procedura per l’inoltro dei reclami da parte degli utenti;
e) l’istituzione di tavoli di conciliazione delle controversie insorte con gli utenti;
f) i casi di rimborso e di eventuale indennizzo dovuti agli utenti;
g) il diritto di accesso dell’utente alle informazioni relative al servizio.
3. L’ATI provvede alla distribuzione della Carta dei servizi e dei suoi eventuali aggiornamenti a tutti gli utenti.
ARTICOLO 28
(Sostegno di associazioni senza finalità di lucro)
1. La Regione promuove accordi con organismi pubblici e privati senza finalità di lucro, per la diffusione di buone pratiche di riduzione alla fonte e di raccolta differenziata, in particolare per la promozione del compostaggio domestico, della raccolta differenziata domiciliare, della valorizzazione dei materiali riciclabili.
2. La Regione e gli enti locali promuovono ed incentivano le attività di volontariato finalizzate ad incrementare la pulizia dei rifiuti nei boschi, delle strade e dei sentieri, delle aree pubbliche o di interesse pubblico, delle sponde dei corsi d’acqua e dei litorali.
3. La Regione promuove studi e ricerche finalizzate al miglioramento del ciclo integrato dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 2, in particolare all’innovazione delle tecniche di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti e di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti.
CAPO VII
VIGILANZA, CONTROLLO E POTERE SOSTITUTIVO
ARTICOLO 29
(Ordinanze contingibili e urgenti)
1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il Sindaco emettono, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 191 del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.
ARTICOLO 30
(Vigilanza, controllo e potere sostitutivo)
1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo, nonché il potere sostitutivo nei casi di accertata inadempienza per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti dalle disposizioni regionali, ai sensi della normativa vigente in materia.
CAPO VIII
BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
ARTICOLO 31
(Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 251 del d.lgs. 152/2006, predispone l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica che contiene:
a) l’elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino ambientale, con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
b) l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure di cui all’articolo 242 del d.lgs. 152/2006.
2. La Giunta regionale provvede all’aggiornamento periodico dell’anagrafe di cui al comma 1.
ARTICOLO 32
(Piano regionale di bonifica delle aree inquinate)
1. Il Piano di bonifica, formulato sulla base dei dati contenuti nell’anagrafe di cui all’articolo 31, contiene:
a) lo stato di attuazione del precedente Piano di bonifica;
b) l’aggiornamento della lista dei siti da sottoporre a bonifica di proprietà pubblica o di interesse pubblico a seguito di inadempienza del soggetto obbligato, di seguito denominata Lista A1;
c) l’aggiornamento della lista dei siti per i quali esiste un pericolo concreto e attuale di inquinamento, ma non è ancora stato dimostrato l’eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), stabilite dall’allegato 5 Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, di seguito denominata Lista A2;
d) il programma di monitoraggio delle aree vaste potenzialmente interessate da criticità ambientali che necessitano di ulteriori informazioni e/o approfondimenti sulla qualità ambientale, di seguito denominata Lista A4;
e) la lista dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale individuati ai sensi dell’articolo 252-bis del d.lgs. 152/2006 di seguito denominata Lista A5;
f) i criteri per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di bonifica stesso.
ARTICOLO 33
(Inserimento ed aggiornamento della Lista A1)
1. L’inserimento di un sito nella Lista A1 comporta:
a) l’imposizione di un vincolo che subordina la variazione di destinazione d’uso all’esito dell’analisi di rischio, applicata ai sensi dell’articolo 242, comma 4 del d.lgs. 152/2006, o all’avvenuta bonifica in funzione delle matrici ambientali interessate;
b) l’obbligo di eseguire l’intervento di messa in sicurezza e/o bonifica;
c) l’attivazione dei poteri del comune o della Regione, in base alle rispettive competenze, ai fini degli interventi di bonifica, secondo l’ordine di priorità stabilito nel Piano di bonifica e in relazione alle disponibilità finanziarie;
d) la facoltà di utilizzo futuro dell’area esclusivamente in conformità a quanto previsto nell’atto di certificazione di corretta esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciato dalla provincia competente per territorio.
2. La Giunta regionale può aggiornare la Lista A1 tenendo conto dei rischi di natura ambientale e della rilevanza socio-economica dei siti interessati.
3. La Giunta regionale procede all’aggiornamento di cui al comma 2 sulla base dei seguenti criteri:
a) individuazione di nuovi siti, tra quelli inseriti nell’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, di competenza pubblica;
b) acquisizione di nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nella Lista A1, tali da determinare una diversa priorità di intervento;
c) certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia territorialmente competente, con conseguente cancellazione del sito dalla Lista A1.
ARTICOLO 34
(Inserimento e cancellazione dalla Lista A2)
1. L’inserimento di un sito nella Lista A2 comporta:
a) l’obbligo da parte del comune territorialmente competente ad invitare il responsabile dell’inquinamento e/o i proprietari del sito ad attivare, entro trenta giorni, gli accertamenti preliminari, sulla base delle indicazioni fornite dall’ARPA, volti a verificare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, stabilite dall’allegato 5 Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006;
b) l’esecuzione d’ufficio, da parte del comune territorialmente competente, avvalendosi dell’ARPA, degli accertamenti preliminari, di cui alla lettera a), qualora il soggetto obbligato non provveda, entro il termine di cui alla lettera a), o si tratti di siti di competenza pubblica.
2. L’ARPA trasmette al comune territorialmente competente e alla Regione la documentazione attestante l’assenza di contaminazione.
3. Il mancato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al comma 1 comporta la cancellazione dalla Lista A2.
ARTICOLO 35
(Aree con impianti dismessi)
1. I titolari delle attività identificabili tra quelle del censimento di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l’elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l’erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla L. 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del D.L. 9 settembre 1988, n. 397), almeno trenta giorni prima della prevista dismissione o cessazione di attività, ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, indicando i sistemi previsti per la disattivazione dei relativi impianti, dello stoccaggio delle sostanze o dei rifiuti, nonché per l’alienazione o smaltimento degli stessi.
2. Il comune, avvalendosi dell’ARPA, può prescrivere l’effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, nonché la necessità di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.
3. Per le aree con impianti dismessi ai sensi del comma 1, il comune competente, acquisito il parere dell’ARPA, può subordinare il riutilizzo dell’area alle verifiche atte ad accertare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili per l’uso previsto.
ARTICOLO 36
(Occupazione temporanea)
1. Al fine di procedere all’installazione di centraline di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di campioni, i soggetti e gli organi pubblici di cui all’articolo 244 del d.lgs. 152/2006 presentano domanda al comune competente per territorio che autorizza l’accesso ai fondi e l’occupazione temporanea di questi, ai sensi della normativa vigente.
ARTICOLO 37
(Ripristino ambientale)
1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d’uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell’area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si privilegia, ove possibile, l’impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani di cui all’articolo 199, comma 5, lettera c) del d.lgs. 152/2006.
ARTICOLO 38
(Abbandono di rifiuti)
1. L’ordinanza sindacale di cui all’articolo 192 del d.lgs. 152/2006 finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati, prevede la classificazione e la quantificazione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato e l’indicazione della localizzazione del sito. L’ordinanza è comunicata all’ARPA.
2. Al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti di cui al comma 1, l’ARPA comunica al comune competente per territorio la eventuale necessità di svolgere gli accertamenti preliminari per definire la condizione di inquinamento delle matrici ambientali coinvolte.
3. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sia rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle matrici ambientali, si attivano le procedure previste dall’articolo 244 del d.lgs. 152/2006.
CAPO IX
FONDO AMBIENTALE, AGEVOLAZIONI E TARIFFE
ARTICOLO 39
(Fondo regionale per l’ambiente)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale il fondo denominato “Fondo per l’Ambiente”, alimentato da somme derivanti da:
a) fondi nazionali e comunitari;
b) risorse del bilancio regionale destinate ad interventi in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
c) quota del tributo speciale di cui all’articolo 14, comma 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), come sostituito dalla presente legge;
d) addizionale di cui all’articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006.
2. L’impiego delle risorse affluite al predetto Fondo è disposto annualmente dalla Giunta regionale con un apposito piano, nel rispetto delle destinazioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali di finanziamento, che prevede l’assegnazione di risorse per:
a) contributi agli ATI e ai comuni per la realizzazione di interventi previsti dal Piano regionale e dai Piani d’ambito di cui agli articoli 11 e 13;
b) contributi ai comuni per la riorganizzazione dei servizi finalizzata alla progressiva estensione della raccolta differenziata domiciliare di cui all’articolo 21 e per l’applicazione delle agevolazioni e riduzioni tariffarie di cui all’articolo 42;
c) contributi agli ATI e ai comuni per l’attuazione degli accordi per la gestione dei flussi di cui all’articolo 15, comma 3 e la realizzazione di iniziative in favore dei territori interessati dalla presenza di discariche;
d) contributi al comuni per l’applicazione delle agevolazioni sociali di cui all’articolo 43;
e) attuazione dei programmi di contenimento della produzione dei rifiuti di cui all’articolo 19, comma 2 e degli accordi di cui all’articolo 23;
f) iniziative di comunicazione, informazione, educazione ambientale e formazione di cui agli articoli 25 e 26;
g) attuazione degli accordi, delle attività di volontariato, di studi e ricerche di cui all’articolo 28;
h) attività di supporto alla programmazione regionale e alla valutazione degli effetti del Piano regionale di cui all’articolo 11;
i) contributi ai comuni per la realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, e di azioni per il recupero ambientale delle aree degradate.
3. La Giunta regionale stabilisce, entro il 31 marzo di ogni anno:
a) la ripartizione dei fondi disponibili per i contributi di cui al comma 2;
b) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti interessati;
c) la documentazione da allegare, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie nonché i casi e le modalità di revoca dei contributi.
ARTICOLO 40
(Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti)
1. L’ATI approva la tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e smaltimento che costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti stessi.
2. La tariffa di cui al comma 1 è calcolata sulla base di un piano economico-finanziario composto da:
a) il costo industriale, predisposto in relazione a:
1) costi relativi alle spese di investimento per la costruzione dell’impianto, ivi compresi gli oneri finanziari ed i costi relativi alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
2) spese per la gestione operativa;
3) spese generali e tecniche ed utile d’impresa;
4) spese per l’eventuale dismissione degli impianti e, per le discariche, spese previste per la ricomposizione ambientale e per la gestione del periodo successivo alla chiusura;
5) ricavi dalla vendita di materiali riciclabili e dell’energia;
b) gli oneri fiscali nella misura determinata dalle vigenti leggi;
c) le indennità di disagio di cui all’articolo 41;
d) il contributo in favore dell’ARPA di cui all’articolo 9, comma 2.
3. La tariffa di conferimento può essere adeguata dall’ATI, su richiesta del titolare dell’impianto, quando ricorrano comprovate ragioni di necessità quali:
a) variazioni riscontrate a consuntivo o previste per l’anno successivo nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT, ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;
b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
c) nuove perizie di variante.
4. Le somme spettanti all’ARPA ai sensi dell’articolo 9, comma 2 sono versate dai titolari degli impianti di smaltimento all’ARPA, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 41
(Indennità di disagio ambientale)
1. La tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti di cui all’articolo 40 comprende l’indennità di disagio ambientale destinata ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto. L’indennità è determinata in relazione alla quantità di rifiuti conferita a ciascun impianto, nel rispetto degli importi unitari minimi e massimi stabiliti dal Piano regionale. La Giunta regionale può aggiornare tali importi unitari ogni tre anni.
2. Il Piano d’ambito definisce l’entità dell’indennità dovuta al comune sede di impianto per la gestione dei rifiuti e la quota da ripartire fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto della tipologia degli impianti, delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati, della quantità e natura dei rifiuti gestiti.
3. L’indennità di disagio ambientale è utilizzata dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti e per finalità inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree.
ARTICOLO 42
(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
1. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 238 del d.lgs. 152/2006, costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. A tal fine gli ATI adottano il regolamento per la definizione delle tariffe a carico degli utenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
2. La tariffa è applicata in forma differenziata, prevedendo misure di incentivazione e premialità in relazione alla minor produzione, alla separazione alla fonte ed alle quantità di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata.
3. Per le utenze domestiche possono essere previste agevolazioni tariffarie a favore degli utenti che hanno contribuito:
a) alla riduzione della produzione di rifiuti tramite il compostaggio domestico della frazione organica dei propri rifiuti;
b) all’incremento delle quote di raccolta differenziata tramite conferimento al servizio di raccolta domiciliare e/o ai centri di raccolta delle frazioni di rifiuti differenziati previste.
4. Le agevolazioni di cui al comma 3 possono essere concesse anche in relazione ad usi stagionali o non continuativi a particolari fasce di utenza o territoriali.
5. Per le utenze non domestiche possono essere previste riduzioni tariffarie a favore degli utenti che hanno dimostrato di avere:
a) attivato o modificato processi produttivi finalizzati a ridurre la produzione di rifiuti assimilati;
b) avviato a recupero presso terzi la quantità di rifiuti differenziati, in particolare della frazione organica umida per la produzione di compost di qualità;
c) aderito a intese o progetti finalizzati a contenere la produzione o la pericolosità dei rifiuti.
6. Sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 1 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
7. La Regione, per le agevolazioni di cui al presente articolo, concede contributi in favore dei comuni nei limiti delle risorse disponibili.
ARTICOLO 43
(Agevolazioni sociali)
1. Ferme restando le agevolazioni di cui all’articolo 42, comma 3, possono essere previste agevolazioni tariffarie in favore di titolari di utenze domestiche che versino in condizioni di disagio sociale ed economico.
L’agevolazione è concessa sulla base dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) nei limiti fissati dal regolamento di cui all’articolo 42, comma 1.
2. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 è effettuata dal gestore del servizio sulla base delle autocertificazioni presentate dal titolare dell’utenza. Il gestore trasmette la relativa documentazione al comune per i controlli di competenza.
3. Le agevolazioni sono finanziate a carico del bilancio comunale. Il corrispondente gettito tariffario è versato dal comune al gestore con modalità e tempi concordati.
4. La Regione, per le agevolazioni sociali di cui al presente articolo, concede contributi in favore dei comuni nei limiti delle risorse disponibili.
CAPO X
NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
ARTICOLO 44
(Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai materiali vegetali e ai sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.
ARTICOLO 45
(Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse)
1. Il recupero ambientale delle cave dismesse individuate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o-bis del Regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), costituisce interesse pubblico ai fini del miglioramento della percezione paesaggistica degli ambiti interessati.
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti proprietari delle aree di cava dismesse di cui al comma 1, di loro iniziativa, ovvero a seguito di richiesta del comune interessato, presentano un progetto di recupero ambientale che preveda il riutilizzo di terre e rocce da scavo di cui all’articolo 186 del d.lgs. 152/2006.
3. I comuni approvano il progetto di cui al comma 2 sulla base della vigente normativa urbanistica dandone comunicazione alla Regione ed alla provincia competente. Il progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che i proprietari si siano attivati, il comune, valutata la possibilità di utilizzo delle aree di cava e individuate le priorità, previa deliberazione del Consiglio comunale, predispone il progetto di recupero ambientale, contestualmente all’acquisizione delle aree interessate, sulla base di un accordo con il soggetto proprietario o, in mancanza, tramite avvio delle procedure di esproprio. Il recupero ambientale è gestito direttamente dal comune ovvero è affidato in concessione.
5. I progetti di cui al presente articolo sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale qualora ricadano all’interno di aree naturali protette, ovvero all’interno di siti Natura 2000.
6. Le funzioni di vigilanza relative agli interventi di cui al presente articolo sono esercitate dalla provincia competente per territorio.
ARTICOLO 46
(Impianti mobili)
1. I progetti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni di cui all’Allegato C, lettera R5, della Parte IV del d.lgs. 152/2006, sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 (Norme in materia di impatto ambientale) anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, alla tipologia di cui al punto 7, lettera zb) dell’Allegato IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri complessivamente inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli impianti mobili sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni.
ARTICOLO 47
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti nella presente legge è autorizzata per l’anno 2009 la spesa complessiva di euro 3.650.000,00, a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2009, ripartita nel modo seguente:
a) per gli interventi di cui agli articoli 15 comma 3, 21, 25, 26, 28, 39 comma 2 lettere c) e h), e 42 è autorizzata la spesa di euro 2.200.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.010 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti” (cap. 5113 n.i. e cap. 5114 n.i.);
b) per gli interventi di cui all’articolo 43 è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.010 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti” (cap. 5115 n.i.);
c) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 23 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.010 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti” (cap. 5112);
d) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.2.008 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento rifiuti” (cap. 8880);
e) per gli interventi di cui all’articolo 39, comma 2, lettera i) è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.2.018 denominata “Interventi di bonifica e ripristino ambientale” (cap. 9141).
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma l si provvede nel modo seguente:
a) al finanziamento dell’onere di cui al comma l, lettera a) si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità dell’unità previsionale di base 05.1.007 denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (cap. 5010);
b) al finanziamento dell’onere di cui al comma l, lettera b) si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2009 denominata “Fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 5 marzo 2009, n. 3;
c) al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) si fa fronte con utilizzazione delle disponibilità dell’unità previsionale di base 05.1.010 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti” relative alla quota dell’imposta regionale sui rifiuti solidi di cui all’articolo l4, comma 3 della legge regionale 2l ottobre 1997, n. 30, come sostituito dalla presente legge (cap. 5112).
3. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge concorrono le risorse di cui alle sanzioni previste all’articolo 21, comma 3 allocate nella unità previsionale di base 05.1.010 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti” (cap. 5116 n.i.). L’iscrizione degli stanziamenti in bilancio è subordinata all’applicazione delle sanzioni e la loro utilizzazione è subordinata all’accertamento della corrispondente entrata con imputazione alla unità previsionale di base 3.02.002 denominata “Altri recuperi” (cap. 2436 n.i.).
4. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 48
(Norme finali e transitorie)
1. L’ATI, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce, ove già non istituito, il Comitato consultivo degli utenti di cui all’articolo 8.
2. La Regione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la redazione dei Piani d’ambito di cui all’articolo 13.
3. Il Piano d’ambito è adottato o adeguato entro centoventi giorni dalla adozione delle linee guida di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all’articolo 195, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del d.lgs. 152/2006 adotta lo schema-tipo di contratto di servizio di cui all’articolo 18.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta:
a) gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e);
b) le modalità di trasmissione, elaborazione e divulgazione dei dati di cui all’articolo 10, comma 6;
c) le modalità per l’utilizzo dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti di cui all’articolo 19, comma 5;
d) il programma di azioni di cui all’articolo 19, comma 2 ed il programma pluriennale delle attività di cui all’articolo 25, comma 1.
e) il regolamento di cui all’articolo 21, comma 6.
6. In attesa dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 266, comma 7 del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge detta i criteri, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, per la gestione delle terre e rocce da scavo, prevedendo la semplificazione amministrativa per i materiali provenienti da cantieri di piccole dimensioni.
ARTICOLO 49
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale, nell’ambito della valutazione delle politiche pubbliche regionali ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, verifica l’attuazione della presente legge con particolare riferimento al contenimento della crescita della produzione di rifiuti, all’incremento della raccolta differenziata, al recupero e valorizzazione di materia ed energia contenuta nei rifiuti, al soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento finale delle frazioni di rifiuti non recuperabili.
2. A tal fine trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti:
a) con quali modalità organizzative, procedurali e con quali tempi sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dalla legge in capo ai soggetti attuatori;
b) con quali strumenti messi in campo dagli ATI si è inciso sul contenimento e riduzione della produzione dei rifiuti all’interno di ciascun comune appartenente all’ambito;
c) quali metodi sono stati utilizzati e che livelli di raccolta differenziata sono stati raggiunti in ciascun comune all’interno del proprio ambito territoriale e conseguentemente nell’ambito stesso;
d) l’entità dei contributi erogati agli ATI e ai comuni ai sensi dell’articolo 21, comma 1 e le modalità di utilizzo degli stessi;
e) le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati e gli eventuali aggiornamenti al Piano regionale da adottare in risposta a tali criticità;
f) la conoscenza dei dati rappresentativi degli effetti ambientali risultanti dal programma di monitoraggio.
3. Alla scadenza del terzo anno dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema di gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) in che modo i contributi concessi ai comuni per la realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati hanno ripristinato l’ambiente;
b) quali effetti il passaggio dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa igiene ambientale (TIA) determina sull’utente in termini di equità dei costi e qualità del servizio erogato;
c) in che modo i programmi di attività previsti dalla Regione nell’ambito della comunicazione ed informazione hanno rilanciato il processo di presa di coscienza da parte dei cittadini della necessità di una gestione sostenibile dei rifiuti.
4. Le relazioni della Giunta regionale saranno rese pubbliche unitamente ai documenti approvati dagli organismi consiliari che ne concludono l’esame. I contenuti dei predetti atti saranno presentati a cura della Commissione Consiliare permanente, in apposita conferenza annuale con tutti i soggetti operanti nel settore.
ARTICOLO 50
(Abrogazioni di norme)
1. La legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) è abrogata.
2. La legge regionale 21 luglio 2004, n. 14 (Ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate) è abrogata.
3. La legge regionale 23 dicembre 2004, n. 31 (Integrazione della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 – Norme per la gestione integrata dei rifiuti)
è abrogata.
CAPO XI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ARTICOLO 51
(Autorizzazione integrata ambientale)
1. Alle province compete il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs.
59/2005.
2. La provincia si avvale dell’ARPA ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 e per le relative attività di monitoraggio.
3. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale apposita relazione attestante l’attività svolta in materia di autorizzazioni integrate ambientali.
4. La Giunta regionale individua linee guida per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge trasferisce alla provincia competente per territorio le autorizzazioni di cui al comma 1 già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge e le istanze per le quali non è stato comunicato l’avvio del procedimento. I procedimenti amministrativi avviati restano in capo alla Regione sino alla loro conclusione.
CAPO XII
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 30
ARTICOLO 52
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1997)
1. L’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Imposta e determinazione del tributo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l’ammontare dell’imposta è determinato:
a) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell’Allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1996 (Ammontare dell’imposta unitaria dovuta, per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica);
b) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell’Allegato 3 del decreto ministeriale 18 luglio 1996;
c) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell’Allegato 4 del decreto ministeriale 18 luglio 1996;
d) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali non pericolosi;
e) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali pericolosi;
f) €/Kg 0,025823 per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani in base a disposizioni del regolamento comunale;
g) €/Kg 0,005165 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani;
h) €/Kg 0,001033 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi;
i) €/Kg 0,005165 per fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;
j) €/Kg 0,001033 per fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;
k) €/Kg 0,001033 per fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi;
l) €/Kg 0,005165 per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico;
m) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico.
2. Il tributo è determinato secondo il disposto dell’articolo 3, commi 29 e 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
3. Ai fini dell’applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discariche esercitate, ai sensi della vigente normativa, in forza di ordinanze contingibili ed urgenti, equivale allo stoccaggio dei rifiuti conferiti in discarica autorizzata.
4. Le variazioni dell’imposta di cui al comma 1 sono stabilite con legge finanziaria regionale.”.
ARTICOLO 53
(Modificazioni dell’articolo 14 della l.r. 30/1997)
1. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 30/1997 è sostituito dal seguente:
“3. Le risorse pari al venti per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province ai sensi del precedente comma 2, sono allocate per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27 della legge 549/1995, nelle unità previsionale di base del bilancio regionale di previsione aventi le medesime finalità. La ripartizione delle risorse tra le unità previsionali di base individuate garantisce la destinazione del gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, ad investimenti di tipo ambientale riferibili al settore produttivo soggetto al tributo.”.
2. All’articolo 14, comma 5 della l.r. 30/1997 la lettera b) è soppressa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 13 maggio 2009
LORENZETTI