Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Per tutto il periodo di attuazione del piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario regionale, il sistema di finanziamento dell’Autorità regionale «Stazione Unica Appaltante», per consentire le attività di preparazione, indizione ed aggiudicazione delle gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario regionale, è definito dalla Giunta regionale, anche in deroga all’articolo 10, 1° comma della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 con gli oneri a carico del fondo sanitario regionale; per gli altri soggetti obbligati si applicano le disposizioni dell’articolo 10, legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 13 luglio 2010 - Scopelliti