Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
TITOLO I
Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica
ARTICOLO 1
Autorità competente
1. Nelle more dell’approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), il presente articolo individua l’amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. Le disposizioni del presente Titolo I
trovano applicazione per dodici mesi.
2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l’Autorità competente è la Regione.
3. Al fine di assicurare la terzietà dell’autorità competente di cui al comma 2 è individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, dotata della necessaria autonomia, fermo restando quanto previsto al comma 5 in merito alle modalità di espressione della valutazione ambientale sui piani territoriali ed urbanistici.
4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l’autorità competente è la Provincia.
5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), l’autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all’approvazione dei piani, che coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale. La Regione e le Province si esprimono in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell’approvazione, nell’ambito dei provvedimenti di loro competenza previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, dando specifica evidenza a tale valutazione.
ARTICOLO 2
Procedimenti in corso
1. Al fine dell’applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, del D.Lgs. n. 4 del 2008, e della presente legge, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006.
2. Sino all’entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 1, comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all’articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000.
3. I seguenti piani sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall’articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto:
a) le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978;
b) le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000;
c) le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.
TITOLO II
Norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo n.152 del 2006
ARTICOLO 3
Operatività delle Autorità di bacino
1. Al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell’attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre Regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
ARTICOLO 4
Componenti del deflusso minimo vitale
1. In attuazione dell’articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, con deliberazione della Giunta regionale sono definite le componenti del deflusso minimo vitale, nel rispetto dei criteri generali fissati dall’Autorità di bacino. Le componenti individuate costituiscono parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (PTA).
TITOLO III
Entrata in vigore
ARTICOLO 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 giugno 2008 VASCO ERRANI