IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 “Disciplina delle strade del vino, dell’olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali” e successive modifiche)
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 21/2001 è sostituito dal seguente: “3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì: a) la costituzione di enoteche e di oleoteche regionali; b) la costituzione, presso la struttura del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel comune di Montelibretti, del centro di valutazione della qualità dell’olio di oliva laziale e le relative modalità di funzionamento; c) le modalità per la promozione e la valorizzazione di musei del vino e dell’olio istituiti nell’ambito delle “strade”.”. 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 21/2001 è inserito il seguente: “4 bis. La Regione concede, altresì, incentivi a favore dei soggetti gestori delle enoteche ed oleoteche regionali nonché dei musei del vino e dell’olio, istituiti nell’ambito delle “strade”, per la promozione e la valorizzazione degli stessi nei limiti della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti de minimis.”. 3. Al comma 5 bis dell’articolo 7 della l.r. 21/2001 le parole: “al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 4 e 4 bis”.
ARTICOLO 2
(Integrazione alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche)
1. Dopo l’articolo 42 della l.r. 17/1995 è inserito il seguente: “Art. 42 bis (Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica) 1. E’ istituito il “Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica” non ricompresi nell’articolo 42 e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della l. 157/1992 e successive modifiche, con l’esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione. 2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), definisce i criteri e le modalità per l’accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province. 3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l’istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica”, nell’ambito dell’UPB B11, con lo stanziamento, per l’esercizio 2009, di 50 mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con legge di bilancio.”.
ARTICOLO 3
(Disciplina dell’abbattimento e dell’espianto degli alberi di olivo)
1. Nel territorio della Regione è vietato l’abbattimento e l’espianto degli alberi di olivo, salvo i casi consentiti dal presente articolo. 2. L’abbattimento e l’espianto degli alberi di olivo secolari o di elevato valore storico, antropologico e ambientale può essere autorizzato esclusivamente per motivi di pubblica utilità. 3. Può essere autorizzato l’abbattimento o l’espianto di alberi di olivo,diversi da quelli di cui al comma 2, nei seguenti casi: a) accertata morte fisiologica della pianta; b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili; c) eccessiva fittezza di impianto che renda disagevoli le operazioni colturali e rechi danno all’oliveto; d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario; e) esecuzione di opere di pubblica utilità; f) realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico edilizi di livello comunale e regionale. 4. Il comune nel cui territorio ricadono le piantagioni rilascia, su richiesta degli interessati, l’autorizzazione all’abbattimento e all’espianto degli alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3. 5. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo senza avere chiesto ed ottenuto la preventiva e necessaria autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma da 500 euro a 3 mila euro per ciascun albero abbattuto o espiantato fino ad un massimo di 20 mila euro, e, ove possibile, al reimpianto degli alberi abbattuti o espiantati. 6. L’accertamento delle violazioni delle norme concernenti il divieto di abbattimento delle piante di olivo e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono esercitati dai comuni ai sensi dell’articolo 182, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). 7. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni rilasciate dai comuni a partire dalla data di abrogazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37 (Interventi nel settore dell’olivicoltura) e successive modifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
(Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio” e successive modifiche)
1. Il comma 13 dell’articolo 6 della l.r. 82/1988 è sostituito dal seguente: “13. Il tesserino di idoneità viene rinnovato previo versamento della tassa annuale di concessione di cui all’articolo 19.”. 2. Dopo l’articolo 7 della l.r. 82/1988 è inserito il seguente: “Art. 7 bis(Centro regionale di tartuficoltura) 1. Al fine di favorire, sviluppare e realizzare attività di ricerca, informazione ed assistenza sulla storia, produzione, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nonché di studio per la conservazione ed il recupero delle aree vocate, è istituito, nell’ambito della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, il Centro regionale di tartuficoltura, di seguito denominato centro, con sede decentrata presso la Comunità montana del Turano. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il centro svolge compiti di divulgazione, ricerca, assistenza e consulenza a favore di enti pubblici e privati, ed in particolare: a) redige la carta delle potenzialità tartuficole della Regione, in collaborazione con le strutture di ricerca competenti in materia già presenti sul territorio regionale; b) istituisce ed aggiorna una banca dati sugli impianti di tartufaie realizzate con il contributo pubblico, anche al fine di un monitoraggio sui risultati e sulle produzioni degli impianti stessi; c) esprime parere di congruità fra vocazionalità dell’area e materiale vivaistico proposto in fase di presentazione del progetto di tartufaia cofinanziato; d) opera, anche sulla base di convenzioni con istituzioni, enti ed associazioni, in particolare con quelli già esistenti sul territorio regionale per lo sviluppo e la tipicizzazione della tartuficoltura regionale; e) promuove attività di ricerca e di studio nel settore della micorizzazione del materiale vivaistico, insieme ad altre strutture idonee presenti sul territorio regionale; f) promuove attività di difesa ambientale per proteggere e valorizzare i terreni a vocazione tartufigena e realizza azioni volte alla difesa e alla valorizzazione del tartufo e dei territori di produzione; g) diffonde la cultura del tartufo predisponendo materiali promozionali ed informativi nonché promuovendo intese con le diverse regioni italiane ed estere a vocazione tartufigena; h) promuove accordi tra i vari soggetti della filiera del tartufo al fine di accorciare la filiera stessa e di valorizzare la tipicità del prodotto laziale. 3. Il centro si avvale di un Comitato tecnico-consultivo, di seguito denominato comitato, composto da rappresentanti dei comuni e delle comunità montane dei territori regionali a vocazione tartufigena e da rappresentanti delle strutture scientifiche esistenti nella regione. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la sede, le funzioni e la composizione del comitato. La partecipazione alle sedute del comitato è a titolo gratuito.”.
ARTICOLO 5
(Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 30 “Interventi a favore degli allevatori partecipanti all’attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)” e successive modifiche)
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 dopo le parole: “della settimana precedente la vaccinazione” sono inserite le seguenti: “o, qualora non disponibile, la media della produzione lattea giornaliera dell’ultima settimana per la quale sono documentabili le rese produttive nell’arco del trimestre precedente la vaccinazione,”. 2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 30/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: “alla presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 2, comma 1”; b) dopo le parole: “marzo 1999.” sono aggiunte le seguenti: “Gli interventi di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 sono concessi in regime di aiuti de minimis.”.
ARTICOLO 6
(Abrogazione della legge regionale 19 maggio 1975 n. 39 “Istituzione dell’albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Lazio” )
1. La legge regionale 19 maggio 1975, n. 39 “Istituzione dell’albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Lazio” è abrogata.
ARTICOLO 7
(Modifiche alle leggi regionali 9 ottobre 1996, n. 40 “Istituzione del Servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL)” e 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)” e successive modifiche)
1. L’articolo 4 della l.r. 40/1996 è sostituito dal seguente: “Art. 4(Organizzazione del SIARL) 1. Le attività di cui all’articolo 3 sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in materia di agrometeorologia dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche e, a livello decentrato, attraverso le strutture periferiche dell’Agenzia stessa. 2. Il finanziamento delle attività di cui al comma 1 grava sulle risorse finanziarie previste dall’articolo 13 della l.r. 2/1995 e successive modifiche.”. 2. L’articolo 5 della l.r. 40/1996 è abrogato. 3. L’articolo 6 della l.r. 40/1996 è sostituito dal seguente: “Art. 6(Convenzioni) 1. Per la realizzazione e la gestione del SIARL, l’ARSIAL può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei programmi di attività dell’Agenzia stessa ed ai sensi della normativa vigente.”. 4. L’articolo 7 della l.r. 40/1996 è abrogato. 5. Alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 2/1995 le parole da: “, limitatamente” a: “legge stessa” sono soppresse. 6. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 2/1995 le parole da: “lettere” a: “g),” sono soppresse.
ARTICOLO 8
(Anagrafe unica delle attività agricole del Lazio)
1. E’ istituita l’anagrafe unica delle attività agricole del Lazio (AUAAL), integrata con il sistema informativo regionale, che raccoglie le notizie ed i dati relativi a tutte le attività agricole, agroalimentari, forestali e della pesca e a quelle a queste connesse, svolte nel territorio regionale, nel rispetto dei contenuti informativi minimi previsti dalla normativa statale vigente in materia ed in particolare dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173). 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti, pubblici o privati, esercenti le attività di cui al comma 1 e che intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con l’amministrazione regionale in materia di agricoltura e territorio rurale, sono tenuti all’iscrizione all’AUAAL. Detta iscrizione è condizione per richiedere all’amministrazione regionale, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, il rilascio di autorizzazioni od attestazioni ovvero di poter accedere a qualsiasi beneficio, pena il diniego del rilascio o l’esclusione dai benefici stessi. 3. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del dpr 503/1999, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione per l’AUAAL. 4. L’AUAAL è realizzata in regime di interscambio e di interconnessione con il sistema informativo agricolo nazionale istituito dall’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell’agricoltura) e successive modifiche. 5. La Regione, entro il termine di cui al comma 2, provvede alla implementazione dell’AUAAL mediante l’acquisizione di notizie ed informazioni dai propri sottosistemi informativi e da sistemi informativi esterni. 6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione ed integrazione per individuare le condizioni e le modalità per l’iscrizione all’AUAAL nonché per l’aggiornamento dei relativi dati.
ARTICOLO 9
(Misure per la lotta obbligatoria contro l’insetto Anoplophora chinensis)
1. Al fine di provvedere all’eradicazione dell’insetto Anoplophora chinensis, la Regione, nei limiti dello stanziamento di bilancio e nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, adotta le seguenti misure: a) cura le operazioni di abbattimento, distruzione e smaltimento dei materiali di risulta delle colture infestate, avvalendosi dell’ARSIAL; b) concede contributi destinati a compensare la perdita del valore di mercato delle colture distrutte, fino ad una misura massima dell’80 per cento, alle aziende vivaistiche costituite sotto forma di piccola e media impresa, come definite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi nonché le cause e le modalità di revoca delle concessioni medesime e di recupero delle somme eventualmente già erogate. 3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il capitolo di bilancio E 23508 denominato “Spese per la fitopatologia forestale”.
ARTICOLO 10
(Parchi agricoli)
1. Si definiscono parchi agricoli le aree rurali ed agricole, al di fuori delle aree naturali protette, riconducibili ad un sistema unitario di interesse naturalistico paesaggistico, storico-archeologico, antropologico ed architettonico da tutelare e valorizzare. 2. La Giunta regionale promuove, valorizza e sostiene i parchi agricoli perseguendo i seguenti obiettivi: a) preservazione e rafforzamento delle attività agricole, anche mediante la commercializzazione locale dei prodotti e la formazione di giovani agricoltori; b) gestione sostenibile delle risorse agricole, in particolare, attraverso la promozione e lo sviluppo dell‘agricoltura biologica e biodinamica c) promozione e sviluppo dell’agricoltura sociale; d) tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico del territorio rurale; e) preservazione, risanamento e rinaturalizzazione del reticolo idrografico; f) riqualificazione e riuso dell’architettura rurale; g) recupero e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e monumentale; h) recupero e diffusione dei valori identitari e culturali dei sistemi rurali; i) promozione di attività di ricerca; l) creazione di un sistema di fruizione pubblica, rivolto in particolare a bambini, anziani e disabili, mediante l’acquisizione di aree ad uso pubblico, la realizzazione di itinerari naturalistici con percorrenza ciclo-pedonale o ippica, l’introduzione e il potenziamento di usi ricettivi, ricreativi, sportivi e di servizio. 3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti mediante l’adozione da parte della Giunta regionale di progetti integrati, che possono attuarsi attraverso interventi pubblici e privati, nonché attraverso convenzioni con istituti ed enti di ricerca. 4. La Giunta regionale, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per l’individuazione dei parchi agricoli e per l’adozione dei progetti integrati di cui al comma 3, in maniera di assicurare la concertazione e il coordinamento con gli enti locali e territoriali interessati. 5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede con l’istituzione di due appositi capitoli di spesa, denominati “Interventi per la promozione, il sostegno e la valorizzazione dei Parchi agricoli”, rispettivamente nell’ambito della UPB B11 per le spese in parte corrente, con lo stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, di 300 mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio di previsione 2009, e nell’ambito della UPB B12 per le spese in conto capitale, con lo stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, di 200 mila euro a valere sul capitolo T28501 elenco n. 4, lettera a) del bilancio di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 11
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’ esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e successive modifiche)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 87/1990, sono inseriti i seguenti: “3bis. La carta ittica esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell’esercizio della pesca e dell’ittiofauna con particolare riferimento alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della auna selvatiche, ed in particolare: a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive; b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate alla razionale gestione e allo sviluppo dell’ittiofauna, alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione, alla tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico, al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca, alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico, alle limitazioni e ai divieti generali di captazione e derivazione delle acque, nonché alle prescrizioni per impedire o contenere i danni all’ecosistema acquatico provocabili dagli interventi in alveo, nei corsi d’acqua e nei bacini di preminente interesse faunistico, compresi itratti dichiarati letti di frega; c) contiene una classificazione di qualità dei corsi d’acqua o invasi, sulla base di criteri biologici ed ittiologici, nonché l’indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione e dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca. 3ter. La carta ittica costituisce il riferimento tecnico per l’adozione dei programmi e dei regolamenti provinciali di settore e delle azioni previste dal piano di settore.”. 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 87/1990 e successive modifiche, è inserito il seguente: “1bis. L’amministrazione provinciale, in deroga al divieto di cui al comma 1, può autorizzare la pesca sportiva con la tecnica del “carp fishing”, con l’obbligo della reimmissione del pesce catturato. Le province disciplinano la tecnica del “carp fishing”, determinandone le modalità ed i limiti territoriali e temporali di esercizio.”. 3. Il comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 87/1990 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: “5. Al fine della qualificazione delle aspiranti guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca di cui al comma 2, le amministrazioni provinciali organizzano corsi obbligatori di formazione per aspiranti guardie giurate ittiche e corsi di aggiornamento per le guardie giurate già operanti nel territorio regionale. Per tali corsi le amministrazioni provinciali possono avvalersi delle associazioni di categoria del settore della pesca e delle associazioni piscatorie di cui all’articolo 45.”.
ARTICOLO 12
(Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico)
1. La Regione favorisce la variabilità genetica delle specie e razze di interesse zootecnico iscritte al registro anagrafico di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale) e successive modifiche e incentiva il miglioramento genetico delle razze e specie per le qual è istituito il libro genealogico ai sensi della medesima legge. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede aiuti alle aziende agricole zootecniche per l’utilizzazione, nell’ambito dei propri allevamenti o delle stazioni di monta pubbliche, di riproduttori maschi di cui all’articolo 5, comma 1, della l. 30/1991 e successive modifiche. 3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono erogati in regime de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale. 5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede con l’istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato “Interventi a favore del mantenimento e del miglioramento genetico e morfo-funzionale delle specie e razze di interesse zootecnico”, nell’ambito della UPB B11, con lo stanziamento per l’esercizio finanziario 2009 di 100 mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 13
(Modifica alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 15“Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” e successive modifiche)
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 15/2006 e successive modifiche è sostituito dal seguente: “1. Il comma 2 dell’articolo 2 si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 12. Il comma 3 dell’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di inizio del periodo di programmazione del nuovo Piano di sviluppo rurale 2007-2013.”.
ARTICOLO 14
(Centro di documentazione per la valorizzazione della razza asinina del territorio dei Monti di Allumiere)
1. E’ istituito il Centro di documentazione per la valorizzazione della razza asinina del territorio dei Monti di Allumiere di seguito denominato Centro, con sede nel Comune di Allumiere, gestito dal medesimo comune. 2. Il Centro raccoglie dati ed informazioni per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della razza asinina e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) effettua attività di ricerca e di studio sulle caratteristiche della razza asinina; b) organizza convegni, conferenze e dibattiti; c) fornisce materiale ed informazioni per allestire manifestazioni e mostre d’interesse per la razza asinina ed individua le aree idonee; d) promuove, anche mediante studi e ricerche, l’impiego della razza asinina in ambito turistico e pedagogico, con particolare rilievo all’aspetto terapeutico. 3. Il Centro disciplina la propria organizzazione e funzionamento mediante l’adozione di un regolamento interno. 4. Il Centro adotta un piano annuale di attività con un dettagliato preventivo economico, nel quale sono indicate le iniziative che il Centro intende svolgere e le risorse disponibili. 5. Il piano di cui al comma 4 è trasmesso per l’approvazione alla Regione.
ARTICOLO 15
(Piano straordinario di interventi a sostegno del comparto bufalino)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, in considerazione della grave crisi che ha colpito l’intero comparto bufalino, si impegna a promuoverne lo sviluppo e l’innovazione, anche favorendone la commercializzazione ed agevolandone la distribuzione. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per la realizzazione di iniziative volte a favorire l’intero comparto attraverso: a) assistenza tecnica agli allevatori; b) assistenza sanitaria e profilassi degli allevamenti; c) promozione dei prodotti bufalini laziali: latte, carni, prodotti caseari e di norcineria; d) rilancio dell’occupazione nel settore; e) costituzione di un apposito fondo di garanzia che consenta il differimento dei pagamenti bancari per tutte le imprese agro-alimentari bufaline. 3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, individua i beneficiari e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, nonché le cause e le modalità di revoca delle concessioni medesime e di recupero delle somme eventualmente già erogate. 4. I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali. 5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B11 di un apposito capitolo denominato “Interventi straordinari a sostegno del comparto bufalino” con uno stanziamento di 50 mila euro per l’esercizio finanziario 2009 a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 13 febbraio 2009
Marrazzo