Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura e alla manutenzione delle piscine ad uso natatorio e alla qualità delle acque e detta disposizioni in materia di vigilanza.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A, classe A/1, A/2, A/3, A/4 e B, classe B/1, di cui all’articolo 3, ed aventi tipologie di vasche a), b), c), d), e) ed f) di cui all’articolo 4.
3. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le piscine classificate nella categoria B, classe B/2, e nella categoria C di cui all’articolo 3.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi.
2. Parti essenziali costituenti il complesso sono:
a) sezione vasche;
b) sezione servizi;
c) sezione impianti tecnici;
d) sezione pubblico;
e) sezione attività accessorie.
ARTICOLO 3
(Classificazione delle piscine)
1. Le piscine, ai fini igienico-sanitari, sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
2. Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi.
3. Alla categoria A appartengono le piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica.
4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi:
a) A/1 piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
b) A/2 piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a disposizione dei soli ospiti,studenti, clienti o soci;
c) A/3 impianti finalizzati al gioco acquatico;
d) A/4 strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi di cui alle lettere a), b) e c).
5. Alla categoria B appartengono le piscine costituenti parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 del c.c. e destinate agli abitanti del condominio stesso e le piscine di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale destinate agli abitanti
dell’edificio o complesso stessi e non comprese tra quelle classificate A/2 del comma 4.
6. La categoria B è suddivisa nelle seguenti classi:
a) B/1 piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da più di quattro unità abitative;
b) B/2 piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da non più di quattro unità abitative.
7. Alla categoria C appartengono le piscine destinate ad usi speciali collocate all’interno di strutture di cura, di riabilitazione e termale.
8. In base alle caratteristiche ambientali e strutturali le piscine si distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
ARTICOLO 4
(Tipologie di vasche)
1. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all’articolo 3 i seguenti tipi di vasche:
a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto FIN e della Federation Internazionale de Natation Amateur FINA;
b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della FIN e della FINA;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità massima di sessanta centimetri, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l’uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l’acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.
ARTICOLO 5
(Utenti)
1. Gli utenti delle piscine si distinguono in:
a) frequentatori: utenti presenti all’interno dell’impianto natatorio;
b) bagnanti: utenti che si trovano all’interno della sezione vasche delimitata sul posto.
2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili è determinato, con le norme regolamentari, in relazione alle diverse categorie di piscine.
ARTICOLO 6
(Parere igienico-sanitario)
1. Per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazioni distributive e/o funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell’Azienda unità sanitaria locale ASL competente.
ARTICOLO 7
(Inizio attività)
1. L’inizio della attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A/1 ed A/4 è subordinato alla comunicazione alla ASL competente al fine dell’acquisizione del parere igienico-sanitario successivo alla realizzazione dell’impianto.
2. L’inizio della attività delle piscine appartenenti alle classi A/2, A/3 e B/1 è subordinato alla comunicazione alla ASL competente.
ARTICOLO 8
(Comunicazioni periodiche delle attività stagionali)
1. I titolari degli impianti realizzati per le attività stagionali, trenta giorni prima dell’attivazione dell’impianto, comunicano alla ASL competente la riapertura della struttura e le eventuali variazioni degli impianti e/o del responsabile della piscina, nonché la chiusura della struttura, qualora debba verificarsi l’interruzione dell’attività.
ARTICOLO 9
(Dotazione di personale)
1. Il titolare dell’impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l’igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine.
2. Il responsabile della piscina assicura:
a) il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;
b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dall’Accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominato Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003;
c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo;
d) le operazioni di pulizia quotidiana.
3. Per le piscine di classe B/1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l’amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.
4. Il responsabile della piscina individua le seguenti figure:
a) assistente bagnanti;
b) addetto agli impianti tecnologici.
5. L’assistente bagnanti di cui al comma 4, lettera a), abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l’orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi previsti al comma 6.
6. I responsabili delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall’obbligo della presenza di assistente bagnanti secondo le disposizioni previste dalle norme regolamentari di cui all’articolo 20.
7. L’addetto agli impianti tecnologici di cui al comma 4, lettera b) garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali di cui all’Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.
ARTICOLO 10
(Requisiti strutturali)
1. I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all’articolo 2, comma 2 devono:
a) garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell’acqua sia proporzionata al volume dell’acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all’utilizzazione delle stesse;
b) garantire che l’attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;
c) garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare, e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;
d) garantire che la localizzazione e l’installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità;
e) garantire la fruibilità da parte dei portatori di handicap, secondo la normativa vigente.
ARTICOLO 11
(Documentazione)
1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione della ASL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:
a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell’attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:
1) l’analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
2) l’individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;
3) l’individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi;
4) la definizione del sistema di monitoraggio;
5) l’individuazione delle azioni correttive;
6) le verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;
b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali;
c) il registro dei controlli dell’acqua in vasca;
d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica;
e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;
f) la copia dei brevetti degli assistenti bagnanti;
g) l’attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l’impianto di balneazione.
2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione della ASL competente per un periodo di almeno due anni.
ARTICOLO 12
(Controlli)
1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell’ASL.
2. Per le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di cui alla categoria A dell’articolo 3, comma 3, sono fatti salvi i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.
ARTICOLO 13
(Controlli interni)
1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
2. I controlli interni sono eseguiti secondo le norme regolamentari di cui all’art. 20, lett. f), con attività di gestione e di auto-controlloindicate nella documentazione di cui all’articolo 11.
3. Il responsabile della piscina, qualora a seguito dei controlli interni riscontri valori dei parametri microbiologici e chimico-fisici non conformi ai valori stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 provvede al ripristino delle condizioni ottimali.
4. Il responsabile della piscina comunica alla ASL competente la non conformità di cui al comma 3 non risanabile rapidamente; indica altresì i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino delle condizioni ottimali.
ARTICOLO 14
(Controlli esterni)
1. I controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla ASL competente, sulla base di appositi piani di controllo e di vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengono conto della tipologia degli impianti esistenti all’interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare riferimento ai punti critici evidenziati nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) e di autocontrollo di cui all’articolo 13 predisposti dal responsabile dell’impianto.
2. La ASL competente qualora accerti la non conformità dell’impianto ai requisiti prescritti dall’Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003, adotta i necessari provvedimenti finalizzati al ripristino della salubrità.
ARTICOLO 15
(Corsi di formazione ed aggiornamento)
1. La Regione, tramite le ASL, dispone l’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, finalizzati all’acquisizione della necessaria conoscenza sanitaria in materia di igiene delle piscine, per i responsabili delle piscine, per gli assistenti bagnanti e per gli addetti agli impianti tecnologici. I corsi non sostituiscono quelli specifici di qualificazione professionale riconosciuti dalla normativa nazionale.
ARTICOLO 16
(Primo soccorso)
1. Le piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.
2. Le piscine appartenenti alla classe A/1, sono dotate di un locale adibito esclusivamente a primo soccorso.
3. Il locale di primo soccorso, di cui al comma 2, è dotato di idonei materiali ed attrezzature di primo soccorso utilizzati dall’assistente bagnanti di cui all’articolo 9, comma 4, lettera a), in attesa dell’intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza. Il locale è dotato, altresì, di telefono fisso e al suo interno è esposto un elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.
4. Le piscine appartenenti alle classi A/2 e B/1 sono dotate, in un locale di facile accesso, di telefono fisso e elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.
ARTICOLO 17
(Regolamento interno)
1. Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari. In particolare il regolamento determina elementi comportamentali e di igiene personale che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell’impianto natatorio, nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.
ARTICOLO 18
(Requisiti igienico-sanitari e ambientali)
1. Le piscine di cui all’articolo 1, comma 2, rispettano i requisiti igienico-sanitari e ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell’acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dalla Tabella A all’allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.
2. I requisiti igienico-sanitari relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, di cui all’allegato 1 e alla Tabella A del citato Accordo Stato-Regioni, sono applicati anche alle piscine classificate B/2.
ARTICOLO 19
(Sanzioni amministrative)
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all’applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge, sulla base dell’accertamento delle violazioni effettuato dalla ASL competente.
2. a violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui all’articolo 5 comporta la chiusura dell’attività balneare per un massimo di cinque giorni.
3. La violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui agli articoli 7 ed 8 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.400,00.
4. La violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e d), e comma 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00.
5. La violazione dei requisiti strutturali di cui all’articolo 10 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00.
6. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.000,00.
7. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.500,00.
8. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.500,00.
9. La violazione dei requisiti igienico-sanitari e ambientali, di cui all’articolo 18, comma 1, ove non venga provveduto tempestivamente al ripristino dei requisiti stessi, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00.
10. La recidiva delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta la chiusura dell’attività balneare fino al ripristino delle condizioni la cui violazione ha comportato l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
ARTICOLO 20
(Norme regolamentari)
1. La Regione entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare le esigenze unitarie, stabilisce con norme regolamentari:
a) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti di cui all’articolo 5;
b) le modalità di comunicazione di inizio delle attività alla ASL competente di cui all’articolo 7;
c) le figure professionali dell’assistente bagnanti e dell’addetto agli impianti tecnologici di cui all’articolo 9, comma 4, nonché eventuali deroghe di cui allo stesso articolo 9, comma 6;
d) i requisiti strutturali di cui all’articolo 10;
e) le modalità ed i criteri per la tenuta della documentazione di cui all’articolo 11;
f) le modalità ed i criteri per i controlli interni di cui all’articolo 13;
g) le modalità ed i criteri per i controlli esterni delle ASL di cui all’articolo 14;
h) i materiali e le attrezzature di primo soccorso di cui all’articolo 16, comma 3;
i) le disposizioni tecniche da inserire nel regolamento interno di cui all’articolo 17.
ARTICOLO 21
(Norme transitorie)
1. I proprietari ed i responsabili delle piscine provvedono, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le piscine esistenti alle prescrizioni sui requisiti strutturali di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 22
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 20 sono abrogate le seguenti norme:
a) il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 25 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico- ricettive e uso delle piscine natatorie annesse);
b) il comma 13 dell’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche).
ARTICOLO 23
(Applicabilità delle norme)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di
entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’art. 20.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 13 febbraio 2007
LORENZETTI
Note:
Nota all’art. 3, comma 5:
- Si riporta il testo dell’art. 1117 del codice civile:
«Art. 1117.
Parti comuni dell’edificio.Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.».
Nota all’art. 9, commi 2, lett. b) e 7:
- L’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, del 16 gennaio 2003, è pubblicato nella G.U. 3 marzo 2003, n. 51.
Nota all’art. 12, comma 2:
- Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635,
recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” (pubblicato nel supplemento alla G.U. 26 giugno 1940, n. 149), è stato modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (pubblicato nella G.U. 2 agosto 2001, n. 178).
Nota all’art. 13, comma 3:
- Per l’Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 si veda la nota all’art. 9, commi 2, lett. b) e 7.
Nota all’art. 14, comma 2:
- Per l’Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 si veda la nota all’art. 9, commi 2, lett. b) e 7.
Nota all’art. 18:
- Per l’Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 si veda la nota all’art. 9, commi 2, lett. b) e 7.
Note all’art. 22:
- L’intero testo della legge regionale 6 agosto 1997, n. 25, recante “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive e uso delle piscine natatorie annesse” (pubblicata nel B.U.R. 13 agosto 1997, n. 38), è stato abrogato dall’art. 109, comma 1, lett. tt) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (pubblicata nell’E.S. del B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60), ad eccezione del comma 5 dell’art. 4. Per effetto dell’abrogazione del comma 5, dell’art. 4 della L.R. 6 agosto 1997, n. 25, disposta dalla presente legge, l’intera L.R. n. 25/1997 risulta abrogata.
- Il testo vigente dell’art. 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, recante “Disciplina delle attività agrituristiche” (pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1997, n. 39), già modificato ed integrato con legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37 (pubblicato nel B.U.R. 22 dicembre 1999, n. 67), come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 3.
Strutture e requisiti igienico-sanitari.1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresì, essere utilizzati:
a) gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo, non più necessari alla conduzione dell’azienda, contigui ad appezzamenti di terreno coltivati, classificati catastalmente, con reddito dominicale ed agrario;
b) gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell’azienda purché destinati ad integrazione o completamento dell’attività svolta negli edifici o nei locali come sopra individuati.
2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell’imprenditore agricolo, purché ubicati nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all’art. 5 ed i terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e l’edificio sia strettamente connesso con l’attività agricola
svolta.
3. Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se esistenti nell’azienda prima dell’entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo l’utilizzo di «centri servizi»
realizzati in conformità delle norme urbanistiche in vigore per le necessità delle aziende agrituristiche associate.
4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agrituristici sono quelli di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche in vigore. Nella realizzazione di detti interventi vanno rispettate le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici e utilizzati materiali analoghi che mantengano l’aspetto tipico delle costruzioni rurali umbre.
5. Gli alloggi e i locali destinati all’uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, possono essere ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell’edificio, con particolare riferimento ai limiti di altezza e di superficie ed ai rapporti di illuminazione e di areazione previsti dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione.
7. Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione e le pareti essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.
8. Nell’ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi:
a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all’arrivo di nuovi ospiti;
b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell’attrezzatura necessaria;
c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;
d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune;
e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi.
9. Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche si applicano i seguenti criteri:
a) fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipologia del fabbricato, negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili i locali destinati all’attività agrituristica situati al piano terra;
b) oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. La capacità ricettiva massima dell’azienda agricola e dei «centri servizi» è di trenta posti letto, sia che l’attività si svolga su uno o più fabbricati.
11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto letto autorizzato e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all’azienda.
11-bis. La prima colazione agli alloggiati è compresa nel servizio ricettivo, può essere somministrata, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche e non è vincolata all’uso esclusivo di prodotti aziendali.
12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei posti a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle singole aziende associate.
13. Abrogato.».