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NORMATIVA
Normativa regionale - Sardegna

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Legge Regionale 13 febbraio 2004, n. 2
Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge


Art. 1
Finalità


1. Lo scopo della presente legge è il recepimento, nell’ordinamento regionale sardo, della Legge n. 221 del 2002 riguardante integrazioni alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio al fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche.


Art. 2
Condizioni per il prelievo in deroga


1. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, sentito l’Assessore regionale dell’agricoltura, con proprio decreto consente, per periodi di tempo definiti, il prelievo in deroga di specie omeoterme che per la loro consistenza provocano gravi danni alle colture agricole in atto, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi della Legge n. 221 del 2002, e dell’articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409/CE e successive modifiche.
2. Nel decreto vengono indicati specie, numero di capi e modalità di prelievo.


Art. 3
Vigilanza


1. La Vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all’articolo 72 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione trasmette al Ministero dell’ambiente, al Ministero delle politiche agricole e forestali e all’Istituto nazionale della fauna selvatica una relazione sull’attuazione delle deroghe; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 4
Sospensione del prelievo


1. L’Assessore della difesa dell’ambiente, sentiti l’assessore regionale dell’agricoltura e il Comitato regionale faunistico, può sospendere in qualsiasi momento l’attività di prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie prelevabili o qualora si accerti che siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 2.


Art. 5
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Cagliari, addì 13 febbraio 2004.
Masala



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