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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 13 aprile 2007, n. 8
Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità.


1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, favorisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico veneto.


ARTICOLO 2
Lingua veneta.


1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono il veneto o lingua veneta.
2. La Regione del Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto una questione centrale per lo sviluppo dell’autonomia regionale.


ARTICOLO 3
Contesto europeo.


1. La Regione del Veneto, riconoscendo che la tutela e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.
2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità dei popoli europei.


ARTICOLO 4
Adesione ai principi della Carta europea.


1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell’esercizio della propria competenza in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:
a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
b) è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;
c) bisogna facilitare e incoraggiare l’uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
d) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
e) vanno messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti i livelli appropriati;
f) vanno sostenute le attività editoriali che valorizzano il patrimonio linguistico veneto.


ARTICOLO 5
Festa del Popolo Veneto.


1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Veneto, di valorizzarne l’originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro rospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Popolo Veneto". Essa ricorre il 25 marzo, giorno della fondazione di Venezia.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d’intesa con i competenti organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.


ARTICOLO 6
Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto.


1. La Regione al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico veneto, promuove:
a) la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione;
b) l’informazione giornalistica e radiotelevisiva;
c) la creazione artistica;
d) l’edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
e) l’organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale;
f) la ricerca;
g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l’uso e la conoscenza dell’originale patrimonio linguistico veneto.
2. La Regione promuove, inoltre, d’intesa con le emittenti pubbliche e private l’attuazione di trasmissioni culturali e di informazione in lingua veneta di accertata valenza culturale.
3. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, enti, istituti e associazioni che attuano programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall’articolo 12.


ARTICOLO 7
Promozione della ricerca.


1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Veneto e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull’originale patrimonio linguistico del Veneto.
2. A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentita la Commissione consiliare competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico Veneto.


ARTICOLO 8
Attività dirette.


1. La Regione del Veneto:
a) promuove, d’intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), nell’ambito dell’istruzione scolastica, corsi facoltativi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una conoscenza del patrimonio linguistico e culturale veneto;
tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;
b) promuove, d’intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), corsi facoltativi di storia, cultura e lingua veneta; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici;
c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all’articolo 7 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 12 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale, auspicandone la pubblicazione e diffusione.
2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingua veneta.
3. La Regione bandisce inoltre, d’intesa e in collaborazione con gli organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull’originale patrimonio linguistico veneto.


ARTICOLO 9
Toponomastica.


1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le modalità previste dall’articolo 7 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni e dai loro consorzi, secondo le modalità previste dall’articolo 12.


ARTICOLO 10
Grafia veneta unitaria.


1. Al fine di garantire una corretta definizione della grafia, della toponomastica e di ogni altro aspetto linguistico, la Giunta regionale si avvale di una apposita commissione di esperti.


ARTICOLO 11
Informazione regionale.


1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell’originale patrimonio linguistico veneto o comunque finalizzati a promuoverne l’uso e la conoscenza.


ARTICOLO 12
Procedure.


1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, per gli interventi individuati dalla presente legge, termini e modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.


ARTICOLO 13
Norma finanziaria.


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 9 “Interventi per la cultura”, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” viene incrementato di euro 250.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e di euro 250.000,00 per sola competenza nei due esercizi successivi.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 13 aprile 2007



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