NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 13 agosto 2007, n. 32
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Disciplina ed interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità e oggetto)
1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e nazionali e con i principi di democrazia, uguaglianza, pace, giustizia e solidarietà di cui all’articolo 2, comma 1, dello Statuto, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Liguria dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l’ambiente. 2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso: a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili; b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale; c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 20 agosto 1998 n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace). 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge individua i prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Liguria.
ARTICOLO 2 (Definizione di commercio equo e solidale)
1. Il commercio equo e solidale rappresenta un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo. 2. Il commercio equo e solidale, attraverso una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, prevede: a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso; b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell’ordine; c) la tutela dei diritti, anche sindacali, dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile; d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest’ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l’assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale; e) il rispetto dell’ambiente; f) la trasparenza delle strutture organizzative.
ARTICOLO 3 (Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale e istituzione dell’Elenco regionale)
1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente, l’Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. 2. Sono iscritti nell’Elenco regionale di cui al comma 1 i soggetti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie: a) enti che rilasciano l’accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale, e specificatamente: 1) IFAT (International Fairt Trade Association) e AGICES (Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), in quanto enti più rappresentativi del settore a livello internazionale e nazionale; 2) altre organizzazioni in possesso dei requisiti stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 8 ovvero previste da normative nazionali; b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell’accreditamento rilasciato dagli enti di cui alla lettera a); c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale attraverso l’attribuzione di un marchio di garanzia, affiliati a FLO (Fairtrade Labelling Organizations International). 3. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti iscritti nell’Elenco regionale di cui al comma 1. 4. I requisiti e le modalità di iscrizione nell’Elenco sono stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 8.
ARTICOLO 4 (Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale)
1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità: a) provenienza dei prodotti da un’organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b); b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), attraverso l’attribuzione di un marchio di garanzia.
ARTICOLO 5 (Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale)
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1: a) promuove e sostiene iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione; b) promuove e sostiene specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale; c) promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale; d) promuove e sostiene la fiera del commercio equo e solidale e le giornate del commercio equo e solidale di cui agli articoli 6 e 7; e) promuove e sostiene la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale; f) concede alle organizzazioni iscritte nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3, nei limiti del regime “de minimis”, finanziamenti a fondo perduto fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili relative a investimenti materiali e immateriali, funzionali all’espletamento dell’attività dell’organizzazione, per apertura e ristrutturazione della sede, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche; g) promuove e sostiene l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell’ambito delle attività degli enti pubblici, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi. 2. Le misure regionali in materia di incentivi al commercio possono prevedere criteri di priorità a favore delle organizzazioni iscritte nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3.
ARTICOLO 6 (Fiera del commercio equo e solidale)
1. La Regione promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, una fiera organizzata in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.
ARTICOLO 7 (Giornata regionale del commercio equo e solidale)
1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3, una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità ligure e la realtà del commercio equo e solidale.
ARTICOLO 8 (Provvedimento attuativo)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento attuativo, individua: a) i requisiti e le modalità di iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 3, unitamente alle ipotesi di sospensione e revoca, nonché le modalità di funzionamento dello stesso; b) i criteri, le modalità attuative ed i beneficiari degli specifici interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7; c) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente.
ARTICOLO 9 (Norma in materia di aiuti di Stato)
1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
ARTICOLO 10 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante: a) prelevamento di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa dall’U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e contestuale iscrizione di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 15.102 "Interventi per lo sviluppo del Commercio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007; b) prelevamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall’U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" e contestuale iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 15.202 "Interventi per lo sviluppo del Commercio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 13 agosto 2007 PER IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE (Massimiliano Costa)
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