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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 13 agosto 2007, n. 29
Disposizioni per la tutela delle risorse idriche
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. Al fine di assicurare le condizioni di tutela qualitativa delle risorse idriche, la presente
legge disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, le modalità di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori, nonché i criteri di assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche.

ARTICOLO 2
(Prescrizioni relative all’esecuzione di interventi di manutenzione dei depuratori)

1. Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione che comportino l’interruzione del servizio o la diminuzione dell’efficacia depurativa dell’impianto, l’Autorità d’Ambito, nell’esercizio delle competenze e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 107 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), definisce per ogni scarico industriale recapitante in rete fognaria il carico in flusso di massa degli inquinanti
caratterizzanti lo scarico ed indica le misure che il titolare dello scarico di acque reflue
industriali è tenuto ad adottare per limitare al massimo il carico di inquinanti.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria, che si realizza attraverso interventi programmati, deve essere realizzata durante la stagione invernale, nei periodi di minor apporto di inquinanti. La durata degli interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria è concordata tra il soggetto gestore del depuratore e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) e la Provincia competente per territorio.
3. Il soggetto gestore del depuratore deve dare preventiva comunicazione alla Provincia, al Comune, all’Autorità d’Ambito, all’ARPAL, alla Azienda sanitaria competente per territorio dell’inizio di tali interventi, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure che i soggetti titolari
degli scarichi sono tenuti ad adottare.

ARTICOLO 3
(Acque reflue industriali assimilate alle domestiche)

1. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’articolo 101, comma 7, lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue industriali che presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all’allegato A.
2. La Giunta regionale può, con proprio atto, modificare i contenuti di cui all’allegato A, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 101 del d. lgs. 152/2006.

ARTICOLO 4
(Adeguamento degli scarichi)

1. Gli scarichi di acque reflue urbane di cui all’articolo 105 comma 2 del d.lgs. 152/2006 sono sottoposti ad un trattamento appropriato in conformità con le indicazioni dell’Allegato 5 (limiti di emissione degli scarichi idrici) alla parte terza del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dai Piani d’ambito.
2. A tale fine, le Autorità di ambito territoriali ottimali predispongono e approvano un programma degli interventi, comprensivo di cronoprogramma e di un piano finanziario, che identifichi le risorse necessarie occorrenti per la realizzazione degli interventi.
3. Il programma degli interventi di cui al comma 2 non può prevedere la realizzazione di interventi oltre la data del 22 dicembre 2015, in conformità con quanto previsto dall’articolo 76 del d.lgs. 152/2006.
4. La Giunta regionale, anche sulla base del programma di cui ai commi 2 e 3 ed in conformità alle proprie attività di programmazione, sentita l’ARPAL, stabilisce con proprio atto la tempistica per ogni singolo intervento, per il quale occorre un trattamento appropriato.
5. L’ente competente rilascia l’autorizzazione allo scarico a condizione che nella relativa
richiesta venga indicata la tempistica relativa alla sottoposizione dello scarico al trattamento appropriato ed il relativo piano finanziario, che devono essere conformi a quanto stabilito dall’atto di cui al comma 4.
6. L’autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciata per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi indicato nell’atto regionale di cui al comma 4, se inferiore a quattro anni, negli altri casi ha durata quadriennale.

ARTICOLO 5
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 13 agosto 2007
PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Massimiliano Costa)

ARTICOLO 6
ALLEGATO 1
ALLEGATO A
Il presente allegato si compone di n. 3 schede.
Ai sensi dell’art. 3 c. 1 della presente legge, sono assimilate alleacque reflue domestiche le acque reflue industriali che presentanoi requisiti di una delle schede di seguito riportate.

Scheda 1 - attività le cui acque reflue industriali sono assimilate alle acque reflue domestiche a prescindere da qualunque soglia dimensionale.

Scheda 1 - ATTIVITÀ CHE SCARICANO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 101 comma 7 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 CONDIZIONI Produzione dei prodotti di panetteria Produzione per esclusiva vendita diretta di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata Produzione per esclusiva vendita diretta di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili Produzione per esclusiva vendita diretta di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè Alberghi, rifugi montani, villaggi
turistici, residence, agriturismi, campeggi, collegi e case coloniche Case di riposo a carattere residenziale 3 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico, studi odontoiatrici ed odontotecnici, laboratori di analisi 2, 3 Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie,
gastronomie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine 1 Bar, caffè, enoteche,
bottiglierie Produzione per esclusiva vendita diretta di gelato Discoteche, sale da ballo, sale da gioco Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) Palestre, piscine, stabilimenti idrotermali Parrucchieri e studi estetici Trasformazione, preparazione per esclusiva vendita diretta di prodotti alimentari
CONDIZIONI:
1. obbligo di cessione, come rifiuti, degli oli alimentari usati;
2. reattivi, reagenti, prodotti analizzati, devono essere smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 parte quarta ;
3. rispetto della normativa vigente sui rifiuti sanitari (DPR 15.07.2003 n. 254 “ Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari dell’art. 24 della L. 31 luglio 2002 n. 179”);

Scheda 2 - attività le cui acque reflue industriali sono assimilate alle acque reflue domestiche nel rispetto della soglia dimensionale indicata

Scheda 2 - ATTIVITÀ CHE SCARICANO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 101 comma 7 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 SOGLIA DIMENSIONALE DELL’ATTIVITÀ
Produzione non finalizzata all’esclusiva vendita diretta di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata numero di addetti < = 4 Produzione non finalizzata all’esclusiva vendita diretta di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili numero di addetti < = 4 Produzione non finalizzata all’esclusiva vendita diretta di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a
guscio, estratti per liquori, tè e caffè numero di addetti < = 4 Produzione di gelato numero di addetti < = 2 Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari dotazione idrica annua massima 500 mc (con medie mensili non superiori a 100 mc)
Scheda 3 – valori limite dei parametri per l’assimilabilità delle acque reflue industriali, accertati prima dell’eventuale trattamento depurativo
A prescindere dalla tipologia di attività, sono assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che rispettino i seguenti valori limite, a condizione che provengano da un insediamento in cui non siano prodotte, utilizzate o trasformate sostanze pericolose di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 e alla tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.
SCHEDA 3 - VALORI LIMITE DEI PARAMETRI PER L’ASSIMILABILITÀ DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI,
ACCERTATI PRIMA DELL’EVENTUALE TRATTAMENTO DEPURATIVO PARAMETRI UNITÀ DI MISURA LIMITE Temperatura °C < = 30 Colore Non percettibile dopo diluizione 1:40 su spessore di 10 cm Portata mc/giornomc/anno < =15< = 2.000 pH compreso 5,5 - 9,5 materiali grossolani assenti Solidi sospesi totali mg/l < = 700 BOD 5 mg/l < = 400 COD mg/l < = 900 Rapporto COD/ BOD 5 < = 2.5 Azoto ammoniacale mg/l come NH4+ < = 40 Azoto totale mg/l come N < = 60 Fosforo totale mg/l come P < = 30 Grassi ed oli animali e vegetali mg/l < = 40 Tensioattivi totali mg/l < = 15 per le restanti
sostanze valgono i limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.lgs.152/06 , colonna per gli scarichi in acque superficiali.


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