CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge disciplina gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Agli effetti della presente legge, si intende per:
a) “piano formativo individuale”: documento allegato al contratto di apprendistato, di cui costituisce parte integrante, il piano formativo individuale deve contenere i dati identificativi del datore di lavoro, dell’apprendista, del tutore aziendale e la qualifica del sistema regionale delle qualifiche assunte a riferimento, esso descrive il percorso di formazione formale e non formale, esterna ed interna all’azienda, che dovrà essere seguito dall’apprendista per tutta la durata del contratto, in coerenza con il profilo formativo regionale di riferimento e con le esigenze dell’impresa, tenendo conto del titolo di studio e delle competenze già acquisite dal lavoratore, certificate secondo criteri e modalità definiti dalla Regione;
b) “formazione formale”: formazione di qualità, certificabile, appropriata, progettata come apprendimento in termini di obbiettivi, tempi e risorse, realizzata in un contesto formativo organizzato, strutturato e non dedicato alla produzione di beni o servizi, con esiti verificabili e certificabili, finalizzata all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, necessarie per inserire l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento e per favorire lo sviluppo delle complessive potenzialità professionali dell’apprendista;
c) “formazione non formale”: formazione erogata dal datore di lavoro durantelo svolgimento dei compiti lavorativi, organizzata per obiettivi e finalizzata al raggiungimento da parte dell’apprendista delle competenzetecnico-operative definite nei piani formativi individuali. L’impresa datrice di lavoro cura il processo di apprendimento proprio della formazione non formale in coerenza con quanto stabilito dal piano formativo individuale;
d) “profili formativi”: insieme degli obiettivi formativi afferenti alle conoscenze e competenze necessarie per il conseguimento di un profilo professionale in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche cheverrà disciplinato dalla Giunta Regionale entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;
e) “tutore aziendale”: soggetto che affianca e supporta l’apprendista nell’intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale, che garantisce il raccordo didattico tra formazione formale e non formale, interna ed esterna all’azienda,
che svolge le funzioni e possiede i requisiti minimi stabiliti dalla
Regione, tenendo conto di quanto definito dal decreto del
Ministero del Lavoro e P.S. n.22/2000;
f) “capacità formativa”: possesso da parte del datore di lavoro dei
requisiti necessari per l’erogazione della formazione formale
all’interno della propria struttura che sia certificabile ed in
ottemperanza airequisiti di cui al successivo articolo 7 e al
rilascio di certificati di competenza o qualifiche.
ARTICOLO 3
Funzioni della Regione e delle Province
1. La Giunta Regionale, con una o più delibere, di concerto con le parti sociali:
a) definisce le procedure, i criteri, le modalità per l’attuazione e la specificazione degli aspetti e dei relativi contenuti di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
b) individua, anche al fine di salvaguardare le sperimentazioni regionali in corso, le forme di raccordo con la previgente regolamentazione regionale in materia di apprendistato e con il sistema formativo integrato;
2. La Regione, alfine di perseguire lo sviluppo progressivo degli standard minimi di qualità comuni su tutto il territorio regionale, assicura:
a) la definizione di profili formativi, di cui al successivo articolo 4 in funzione sia delle effettive competenze standard minime richieste dalle imprese, sia della necessità di favorire lo sviluppo delle complessive potenzialità professionali del lavoratore in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche;
b) la strutturazione di un apposito sistema di accreditamento dei soggetti attuatori degli interventi formativi, di cui alla lettera b), comma 1 dell’articolo 2 della presente legge, sulla base di requisiti di capacità ed efficacia didattica certi ed oggettivamente verificabili;
c) la definizione di interventi di formazione continua dei formatori rispetto ai processi d’innovazione tecnologica delle aziende e delle metodologie didattiche;
d) la promozione e progettazione di azioni di sistema, a valenza regionale, connesse alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative e alla produzione di sussidi didattici interattivi multimediali;
e) la verifica dei processi e delle attività formative poste in essere nell’ambito di ciascuna provincia, in un contesto di analisi comparata delle risultanze;
f) il monitoraggio dei risultati formativi dell’apprendistato sul territorio regionale e la redazione di appositi rapporti periodici, anche al fine dell’aggiornamento sistematico dei percorsi formativi;
g) la definizione, anche attraverso il coinvolgimento delle Province e degli enti bilaterali, di criteri e modalità di finanziamento delle attività di formazione per l’apprendistato;
h) la Regione in riferimento alla formazione formale esterna, promuove un sistema a catalogo di offerta formativa per l’apprendistato professionalizzante.
3. Le Province, nell’ambito delle proprie competenze, svolgono le seguenti funzioni:
a) curano l’offerta formativa relativa all’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, coerentemente con l’articolo 17, lettera a) della L.R. 33/2003 e con gli indirizzi e gli standard definiti dalla Regione;
b) attivano le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento della formazione formale, connessa all’apprendistato professionalizzante, a organismi di cui all’articolo 2, lettera b) della presente legge, di concerto con la Regine, e nel rispetto delle linee di indirizzo e di programmazione da quest’ultima fissate, ai sensi della lettera b) dell’articolo 14 della L.R. 33/2003.
1. La Giunta Regionale deve riferire annualmente alla Commissione competente circa l’attuazione delle procedure previste nella presente legge.
CAPO II
TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
ARTICOLO 4
Apprendistato professionalizzante
1. La Giunta Regionale, tenuto conto del “repertorio nazionale delle professioni” di cui all’articolo 52 del D. Lgs 276/03, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, approva i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze.
2. Per l’elaborazione dei profili formativi dell’apprendista rientrante nel sistema regionale delle qualifiche è istituita un’apposita Commissione tecnica composte da:
- n.3 esperti designati dalle Associazioni datoriali (industria, artigianato e servizi);
- n.3 esperti delle Associazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;
- n.1 esperto designato dall’UPI;
- n.1 funzionario competente della Regione;
- n.1 rappresentante dell’Ufficio Regionale Scolastico.
“La Commissione Tecnica si occuperà anche della definizione del modello di Piano Formativo Individuale”:
“Il Piano Formativo Individuale deve avere le seguenti
caratteristiche:
a) è coerente con il profilo formativo di riferimento;
b) delinea il percorso formativo formale e non formale dell’apprendista in coerenza con le competenze possedute dall’apprendista stesso;
c) indica l’articolazione della formazione formale, esterna e interna, in relazione a quanto stabilito dalla contrattazione nel caso di formazione formale interna;
d) contiene gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste (di base, trasversali e tecnico-professionali);
e) individua la modalità di svolgimento della formazione per il Tutore aziendale;
f) definisce le competenze del Tutore aziendale e le modalità per la loro valutazione;
g) specifica modalità e criteri per la certificazione e la registrazione del percorso formativo;
h) individua le modalità di verifica dello stato di avanzamento, dell’attuazione e di eventuali interventi di adeguamento e integrazione”.
3. Il Dirigente Generale del Dipartimento Formazione e Lavoro disciplina, con proprio atto, il funzionamento delle Commissioni.
4. I profili formativi sono approvati dalla Giunta Regionale sulla base degli elaborati prodotti dalle Commissioni di cui al comma 2, coerentemente con le seguenti linee guida:
a) articolazione per figura professionale, per competenze tecniche, di base e trasversali;
b) coerenza con l’istituendo Repertorio delle Professioni di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276;
c) definizione degli obiettivi professionalizzanti che devono essere conseguiti al termine del contratto di apprendistato, sia attraverso la formazione formale, sia attraverso quella non formale erogata sul luogo di lavoro.
5. I profili formativi approvati dalla Giunta Regionale devono fare riferimento alle seguenti categorie di obiettivi formativi minimi:
a) conoscere i prodotti e servizi del settore;
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della specifica professionalità;
c) acquisire abilità nelle tecniche e metodi di lavoro;
d) conoscere e applicare strumenti e tecnologie di lavoro;
e) conoscere le misure di sicurezza individuali e collettive;
f) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
g) conoscere la disciplina dei rapporti di lavoro, il CCNL di riferimento ed elementi base della legislazione sociale.
6. In attesa che la Regione approvi i profili professionali di cui al presente articolo, sono ritenuti provvisoriamente adottati dalla Regione i percorsi formativi definiti nell’ambito dei CCNL, dall’ISFOL, dagli Enti bilaterali, dalla sperimentazione regionale in atto in materia di apprendistato.
ARTICOLO 5
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. La Giunta Regionale, al fine di sperimentare l’utilizzo del contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, promuove intese con Università istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale.
CAPO III
ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
ARTICOLO 6
Finalità e durata della formazione formale
1. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante almeno 120 ore di formazione formale per ogni anno di durata del contratto.
2. La formazione formale è erogata all’interno o all’esterno dell’impresa, in coerenza con quanto definito dalla contrattazione collettiva e dalla Regione, da organismi appositamente accreditati dalla Regione ovvero da imprese in possesso di capacità formativa di cui al successivo art.7.
3. Possono erogare formazione formale interna solo i datori di lavoro che abbiano richiesto ed ottenuto il riconoscimento della capacità formativa, ai sensi dell’articolo 7 della presente legge.
4. La formazione formale deve in ogni caso essere erogata nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) coerenza con i profili formativi individuati dalla Regione;
b) articolazione in contenuti a carattere trasversale, di base e professionalizzante ed attuare gli obiettivi e i contenuti definiti nel Piano Formativo Individuale;
c) effettiva complementarietà tra formazione realizzata all’interno
dell’impresa e quella esterna realizzata da soggetti accreditati;d) produzione di risultati verificabili e certificabili.
e) essere registrata nel libretto formativo.
5. La Regione, nel rispetto delle regole sulle procedure di certificazione, definisce le modalità di certificazione delle specifiche competenze acquisite durante la formazione formale e non formale in apprendistato che vengono registrate sul libretto personale del lavoratore, ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 di concerto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
ARTICOLO 7
Capacità formativa
1. Al fine di ottenere il riconoscimento della capacità formativa formale interna, l’impresa datrice di lavoro deve possedere i seguenti requisiti minimi:
a) la disponibilità di risorse umane idonee al trasferimento di contenuti formativi;
b) la disponibilità di locali, attrezzature e macchinari idonei al corretto svolgimento della formazione, non dedicati prioritariamente alla produzione di beni e servizi;
c) l’utilizzo di tutori aziendali in possesso dei requisiti efiniti dalla normativa regionale, di cui al successivo articolo 8.
2. I datori di lavoro, interessati al riconoscimento della capacità formativa della propria azienda, devono presentare apposita comunicazione, tramite un modello approvato dalla Regione ai sensi e per gli effetti del comma 1, del precedente articolo 3, a specifico sottocomitato della Commissione Permanente Tripartita della Provincia – nel cui territorio ha sede l’unità produttiva per la quale si intende ottenere il predetto riconoscimento – da istituire ai sensi della lettera d), comma 1, articolo 6 del D. L.vo 23.12.1997, n.469.
ARTICOLO 8
Tutore aziendale
1. Il tutore aziendale deve possedere le caratteristiche e le competenze individuate nel D.M. Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 28 febbraio 2000, n.22. In particolare, è previsto che:
a) nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, il ruolo di tutore può essere svolto, oltre che dal titolare, da un socio del titolare o da un familiare coadiuvante dello stesso, a condizione che gli stessi siano coinvolti in attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
b) qualora il datore di lavoro o i suoi dipendenti siano sprovvisti dei requisiti necessari, il ruolo di tutore aziendale può essere svolto da un collaboratore esterno in possesso dei requisiti medesimi;
c) i tutori sono tenuti a partecipare, all’avvio della prima esperienza di tutoraggio, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore a 12 ore, organizzata dagli Enti bilaterali, in mancanza dalla Regione, sulla base di quanto definito e programmato dalla Regione, di concerto con le parti sociali maggiormente rappresentative sul piano regionale.
ARTICOLO 9
Parere di conformità
1. Il datore di lavoro è obbligato, entro il termine previsto dalla legge per la comunicazione dell’assunzione del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante, a richiedere il parere di conformità del piano formativo individuale con le linee guida ed i profili formativi individuati dalla normativa regionale. 2.
Il parere di conformità deve essere richiesto al Centro per l’Impiego territorialmente competente.
3. Il parere di conformità si intende rilasciato in caso di mancata risposta entro i 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta.
4. Il soggetto di cui al comma 2 comunica:
• alle Direzioni provinciali per il lavoro, gli estremi dei piani formativi individuali specificando la conformità degli stessi agli standard regionali o l’eventuale indisponibilità dell’impresa ad adeguare i piani medesimi alle prescrizioni in merito ricevute, esplicitandone le ragioni;
• all’Ufficio regionale competente, i piani formativi che presentano, rispetto ai profili professionali di riferimento di cui al comma 1 del precedente articolo 4, integrazioni utili ai fini del periodico aggiornamento degli stessi profili.
5. Le comunicazioni di cui al comma precedente sono effettuate telematicamente attraverso il Sistema Informativo Regionale del Lavoro (BAS-SIL).
ARTICOLO 10
Registrazione e verifica della formazione
1. Le qualifiche e le competenze certificate in esito ai percorsi formativi in apprendistato devono essere registrate a cura della Provincia, tramite i Centri per l’Impiego, nel libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2 del D. Lgs.vo 10 settembre 2003, n.276.
ARTICOLO 11
Assunzioni a tempo indeterminato
1. La Giunta Regionale, di concerto con le Parti Sociali e sentito il parere della Commissione Consiliare competente definisce entro il 31 dicembre con effetti per l’anno successivo un Piano annuale allo scopo di prevedere incentivi, proporzionati al livello di inquadramento, per le imprese che assumono a tempo indeterminato gli apprendisti che hanno terminato il percorso formativo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO 12
Finanziamento della formazione
1. La copertura finanziaria per le attività di formazione formale esterna è realizzata mediante finanziamento pubblico rinveniente dallo Stato, nonché tramite eventuale finanziamento privato e dalla programmazione annuale della Regione Basilicata attraverso specifico provvedimento della Giunta Regionale.
ARTICOLO 13
Pubblicazione della legge
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 13 novembre 2006
DE FILIPPO