NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 12 settembre 2007, n. 24
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Primo intervento per l’attuazione del programma di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Oggetto)
1. La presente legge detta disposizioni di prima attuazione del programma di razionalizzazione della spesa di cui alla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8, e in particolare prevede: a) modifiche agli ordinamenti degli enti regionali per i quali è prevista la riduzione del numero dei componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei revisori dei conti; b) la soppressione del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni; c) la riduzione del numero dei componenti di alcuni organismi disciplinati da leggi regionali.
ARTICOLO 2 Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario)
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio di amministrazione dell’E.S.U. è composto dal Presidente e da tre membri, di cui un rappresentante dell’Università, designato di concerto dalla componente docente e dalla componente studentesca, e due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.". 2. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale n. 1/1995 sono soppresse le parole da "salvo" ad "Ateneo". 3. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale n. 1/1995 è soppresso il secondo periodo. 4. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta regionale".
ARTICOLO 3 Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2004, n. 27 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Molise "Giacomo SEDATI" - ARSIAM)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 novembre 2004, n. 27, è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri, eletti dal Consiglio regionale, e dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell’ARSIAM. Un funzionario dell’ARSIAM svolge le mansioni di segretario.". 2. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 27/2004 è sostituito dal seguente: "4. Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza del Presidente e di almeno due componenti. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.". 3. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 27/2004 è sostituito dal seguente: "1. Il Collegio dei revisori si compone di tre membri individuati tra soggetti iscritti all’albo dei revisori dei conti. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i suoi componenti sono eletti dal Consiglio regionale che individua il Presidente.".
ARTICOLO 4 Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37 (Istituzione dell’Azienda speciale regionale, denominata: "MOLISE ACQUE")
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37, è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale e dal Presidente. 1. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente". 2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37, è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa". 3. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 37/1999, è sostituito dal seguente: "1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri eletti dal Consiglio regionale". 4. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 37/1999, è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente del Collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti eletti dal Consiglio".
ARTICOLO 5 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 27 (Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l’impiego)
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, è sostituito dal seguente: "1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, compreso il Presidente, iscritti nel registro dei revisori ufficiali".
ARTICOLO 6 Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 33 (Riordinamento dell’Istituto regionale per gli studi storici del Molise "Vincenzo CUOCO" - IRESMO)
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 33, è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale.". 2. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 33/2004 è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell’Istituto e da tre componenti eletti dal Consiglio regionale. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.".
ARTICOLO 7 Sostituzione dell’articolo 33-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 (Norme sulla riorganizzazione dell’amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)
1. L’articolo 33-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, aggiunto dall’articolo 13 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, è sostituito dal seguente: "Art. 33-bis Scuola regionale di formazione1. Per le finalità di cui all’articolo 33, è istituita la Scuola regionale di formazione continua della Pubblica Amministrazione, che ha il compito di formare, aggiornare e specializzare i dipendenti dell’amministrazione regionale e delle amministrazioni locali. 2. La Scuola è amministrata da un Comitato di gestione costituito da tre componenti, eletti dal Consiglio regionale, e dal Presidente. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente. 3. L’organizzazione e il funzionamento della Scuola sono disciplinati con apposito Regolamento regionale.".
ARTICOLO 8 Soppressione del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni provinciali di Campobasso e Isernia
1. Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni provinciali di Campobasso e Isernia sono soppressi. 2. Le funzioni di consulenza agli enti locali, già attribuite agli organismi di cui al comma 1 per effetto dell’articolo 4, comma 2, sesto alinea, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, sono svolte dalle strutture regionali e con le modalità individuate con provvedimento della Giunta regionale.
ARTICOLO 9 Controllo sugli atti degli Enti dipendenti
1. Fino all’approvazione delle rispettive disposizioni di riordino, il controllo sugli atti degli enti dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti al controllo degli organismi soppressi dall’articolo 8 è esercitato dalla Giunta regionale con le modalità previste dalla legge regionale 10 aprile 1990, n. 19, articolo 1, limitatamente ai seguenti atti: a) statuti; b) assunzioni di personale, dotazioni organiche e relative variazioni; c) costituzione di aziende, partecipazione a società di capitale, atti costitutivi e modificativi di forme associative, atti dispositivi del patrimonio, contratti di importo superiore a 500.000,00 euro; d) contrazione di mutui, emissioni di prestiti obbligazionari, assunzione di obbligazioni di garanzia in favore di terzi. 2. I bilanci di previsione e le relative variazioni ed i rendiconti sono approvati dalla Giunta regionale, con le stesse modalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 19. Sono abrogati: a) la legge regionale 26 maggio 1992, n. 15; b) l’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 19.
ARTICOLO 10 Riduzione del numero dei componenti di organismi disciplinati da leggi regionali
1. Alla legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma dell’articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) da 1 (uno) esperto in materia di edilizia ed urbanistica nominato da Consiglio regionale;" e la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) da 2 (due) esperti in materia di agricoltura e foreste nominati dal Consiglio regionale scelti tra nominativi proposti dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;"; b) al secondo comma dell’articolo 5, dopo le parole "in materia di Agricoltura e foreste", le parole "e di almeno uno degli esperti" sono sostituite dalle parole "e dall’esperto". 2. Alla legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37, articolo 9, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) da 3 esperti eletti dal Consiglio regionale;"; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) da 3 rappresentanti di Enti locali, effettivamente gestori di servizi, eletti dal Consiglio regionale;".
ARTICOLO 11 1. La Regione partecipa alle Assemblee del FORMEZ e dell’AICCRE. La Giunta Regionale è delegata a stabilirne le modalità, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza per le prerogative del Consiglio, e la quantificazione economica.
ARTICOLO 12 Disposizioni finali
1. Le modifiche agli ordinamenti degli enti regionali introdotte dalla presente legge sono efficaci a decorrere dall’effettuazione delle nomine ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2007, n. 8. 2. Gli enti regionali, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adottano i conseguenti adeguamenti statutari e li inviano alla Giunta regionale per l’approvazione. 3. I componenti supplenti in carica del Collegio sindacale dell’Azienda speciale regionale "Molise Acque" decadono il quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, riguardanti la composizione del Consiglio direttivo dell’Istituto regionale per gli studi storici del Molise, sono efficaci dall’effettuazione delle nomine conseguenti alla scadenza del Consiglio direttivo attualmente in carica. Dalla medesima data decorrono gli effetti dei relativi adeguamenti statutari. 5. Sino all’entrata in vigore delle leggi regionali sul riordinamento del sistema regionale della promozione turistica e sulla nuova disciplina dell’assistenza abitativa, e non oltre il 31 dicembre 2007, sono prorogate le amministrazioni straordinarie degli Enti provinciali per il turismo di Campobasso e di Isernia, dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli e degli Istituti autonomi per le case popolari di Campobasso e di Isernia. I Collegi dei revisori dei conti degli Enti di cui al primo periodo sono comunque ricostituiti nel termine previsto all’articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge regionale 22 marzo 2007, n. 8, e successive modificazioni. Gli stessi Collegi sono ricostituiti con il numero di tre componenti, alla cui elezione provvede il Consiglio regionale che individua altresì i rispettivi Presidenti. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
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