Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazioni all’articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)
1. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è sostituito dal seguente:
“5. Per le imprese insediate nell’area industriale Cogne di Aosta e per quelle insediate nell’edificio denominato Pépinière d’entreprises, situato nel comune di Pont-Saint-Martin, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.”.
2. Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 84/1993, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2008,” sono soppresse.
3. Al comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 84/1993, le parole: “alle imprese insediate nell’area industriale Cogne di Aosta” sono sostituite dalle seguenti: “alle imprese di cui al comma 5”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 12 ottobre 2010.
Il Presidente
ROLLANDIN