Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazione al titolo della legge)
1. Nel titolo della legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell’indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali), le parole: “per ricovero ospedaliero” sono soppresse.
ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 1)
1. L’articolo 1 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
1. Alle unità attive dei coltivatori diretti, agli artigiani, titolari d’impresa e collaboratori, agli esercenti attività commerciali, titolari d’impresa e collaboratori, è corrisposta, quando non vi sia responsabilità di terzi o non provvedano altre leggi:
a) una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero derivante da
malattia o infortunio;
b) una indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio.”.
ARTICOLO 3
(Modificazioni all’articolo 2)
1. Il secondo comma dell’articolo 2 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:
“2. L’importo dell’indennità giornaliera per ricovero ospedaliero di cui al primo comma è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 20/1981, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:
“2bis. L’importo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio è stabilito, per l’anno 2009, in euro 22,26 ed è aggiornato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT.”.
ARTICOLO 4
(Modificazioni all’articolo 3)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 3 della l.r. 20/1981, è inserito il seguente:
“3bis. L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio è concessa a partire dal quinto giorno successivo all’inizio della malattia o alla data dell’infortunio, per un periodo massimo di trenta giorni nell’anno solare. A tal fine, l’interessato deve presentare apposita domanda alla struttura regionale competente, corredata di una certificazione medica rilasciata da un medico di medicina generale, entro dieci giorni dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio.”.
2. Dopo il comma 3bis dell’articolo 3 della l.r. 20/1981, introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:
“3ter. La Regione può effettuare controlli sullo stato di effettiva inabilità temporanea assoluta delle persone cui è corrisposta l’indennità, mediante i competenti servizi dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta (azienda USL).”.
3. Il quarto comma dell’articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:
“4. L’indennità giornaliera è concessa con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.”.
ARTICOLO 5
(Sostituzione dell’articolo 4)
1. L’articolo 4 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
1. Gli interessati alla concessione dell’indennità giornaliera per
ricovero ospedaliero devono presentare, entro sei mesi dall’avvenuta dimissione, apposita domanda alla struttura regionale competente, corredata di una certificazione attestante il periodo di degenza, rilasciata dalla struttura sanitaria.”.
ARTICOLO 6
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in annui euro 25.000 per l’anno 2009 e in annui euro 100.000 a decorrere dall’anno 2010, trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 nell’obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 3, della legge regionale 11
dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).
2. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 7
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 12 ottobre 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN