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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale 12 novembre 2004 n. 9
"Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006"
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Art. 1
Bilancio Annuale


1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2004, è approvato in euro 13.486.473.438,35 in termini di competenza e in euro 18.390.739.770,66 in termini di cassa, di cui per partite di giro euro 1.207.720.526,05.
2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2004.
3. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2004, è approvato in euro 13.486.473.438,35 in termini di competenza ed in euro 17.826.200.702,70 in termini di cassa, di cui per partite di giro euro 1.207.720.526,05.
4. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2004.
5. È autorizzata l’iscrizione nell’Unità Previsionale di Base 7.28.064 “Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori” degli impegni di spesa regolarmente assunti, di parte corrente ed in conto capitale negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce e che si prevede di pagare nel corso dell’esercizio 2004 per un ammontare complessivo pari a euro 450.000.000,00. La copertura finanziaria per il pagamento dei residui perenti è garantita da quota parte del risultato di amministrazione -avanzo di amministrazione.


Art. 2
Quadro generale riassuntivo


1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui, i totali delle entrate ed i totali delle spese.


Art. 3
Bilancio pluriennale


1. E’ approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2004-2006.
Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 16 novembre 2004 2 / 8


Art. 4
Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali


1. E’ approvato l’elenco dei provvedimenti legislativi -allegato A, la cui copertura è precostituita dai fondi speciali cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 27.
2. Nel bilancio annuale 2004, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell’elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto
capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali, pari a complessivi euro 4.100.000,00.
3. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito ai sensi della legge regionale 7/02, articolo 27, comma 5, disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.


Art. 5
Variazione di bilancio


1. Ai sensi della legge regionale 7/02, articolo 29, è consentito apportare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo o tra unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito dello stesso atto di programmazione regionale.
2. Le unità previsionali di base tra le quali sono disposte le relative compensazioni di cui al comma 1 sono riportate nell’elenco di cui all’allegato B.


Art. 6
Ricorso al mercato finanziario


1. E’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2004 ai sensi e per gli effetti della legge regionale 7/02, articolo 3, commi 4 e 5 ed articolo 9, per consentire alla Regione di provvedere alla rinegoziazione del debito complessivo per i mutui già in essere, anche per l’utilizzazione in sostituzione di nuovi strumenti di finanziamento, ed al fine della realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale.
2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di euro 600.000.000,00 la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto della legge regionale 7/02, articolo 9, comma 2, alle migliori condizioni di mercato ed in ragione delle azioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito complessivo.


Art. 7
Fondi di riserva


1. E’ autorizzata l’iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2004, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:
del fondo spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori pari ad euro 450.000.000,00 per la competenza ed a euro 450.000.000,00 per la cassa; del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 9.283.921,27 per la competenza ed a euro 9.283.921,27 per la cassa;
del fondo per spese obbligatorie pari ad euro 8.395.786,10 per la competenza e ad euro 8.395.786,10 per la cassa;
del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro
1.264.429.543,82.


Art. 8
Approvazione degli schemi di bilancio


1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 16 novembre 2004 3 / 8 ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 7/02, articolo 17.


Art. 9
Approvazione elenco spese obbligatorie


1. E’ approvato l’elenco delle spese obbligatorie di cui all’articolo 7, comma 2 , lettera c), della legge regionale n. 7 /02- allegato C-.


Art. 10
Garanzie


1. La Giunta regionale è autorizzata a prestare garanzia al delegato ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425/96 e successive ordinanze per un’operazione di indebitamento nel limite di quindici anni che il delegato stesso contrae nell’esercizio 2004 per un importo massimo complessivo di euro 200.000.000,00.
2. Per la previsione dell’incidenza del rischio a carico del bilancio annuale della Regione, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 12, comma 5, riportata nell’elenco allegato D alla legge di bilancio 2004, si fa fronte con le risorse dei fondi di riserva iscritti all’U.P.B. 7.28.135 “Fondi di riserva spese impreviste”.


Art. 11
Allegati


1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2004 i documenti previsti della legge regionale 7/02, articolo 13, comma 1, lettere a) e articolo 18, comma 11, lettera b).
2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale 7/02, articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11, lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b), c) e d) è rinviata fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 50 della legge regionale 7/02.


Art. 12
Dichiarazione d’urgenza


La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale 7/02, è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.


12 Novembre 2004
Bassolino


Note all’art. 4
La legge regionale 30 aprile 2002, n.7, che detta norme in tema di: “Ordinamento contabile della regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo”, all’art. 27, così recita:
Fondi speciali
1. Mediante i fondi speciali viene precostituita in bilancio la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali che si intende adottare, o che si perfezionano dopo l’avvenuta approvazione della legge di bilancio.
2. Agli effetti di cui al comma precedente, si intendono coperti dai fondi speciali i provvedimenti legislativi inseriti nell’apposito elenco allegato alla legge di bilancio ed espressamente approvato dal Consiglio regionale. In tale elenco sono inseriti i provvedimenti legislativi per i quali la Giunta regionale intende esercitare l’iniziativa legislativa.
3. L’elenco di cui al comma precedente è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l’oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio pluriennale.
4. I Fondi speciali sono iscritti nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio pluriennale, in termini di sola competenza. Tali fondi sono tenuti distinti, in apposite unità previsionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale.
Giunta Regionale della Campania
5. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che trovano copertura nei fondi
speciali, la Giunta regionale, qualora si tratti di provvedimento di spesa, dispone con propria deliberazione il prelievo delle relative disponibilità al fine di incrementare o istituire le pertinenti unità previsionali di base.
6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate, per la mancata entrata in vigore del provvedimento legislativo, al termine dell’esercizio nel quale furono iscritti, costituiscono economie di spesa. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale esercizio, queste economie non concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione dell’esercizio in cui si sono formate.
7. Costituiscono, altresì, economia di spesa le quote dei fondi speciali utilizzate per la copertura di leggi che abbiano soppresso entrate regionali o ne abbiano ridotto il gettito. Tali economie concorrono alla determinazione del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio in cui si sono formate.
8. I provvedimenti legislativi, inseriti nell’elenco di cui al precedente comma 2 e non approvati dal Consiglio regionale entro il termine del relativo esercizio, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di tali fondi, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio, e, comunque, entro il termine dell’esercizio immediatamente successivo, purché si tratti di provvedimenti per i quali nel precedente esercizio sia stata esercitata l’iniziativa legislativa. Resta comunque ferma, in questi casi, l’assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio annuale nel quale essi furono iscritti.
9. Qualora il precedente comma trovi applicazione rispetto a provvedimenti legislativi di spesa, e comunque nel caso di provvedimenti legislativi di spesa approvati dal Consiglio regionale ma non entrati in vigore entro l’esercizio considerato dal bilancio annuale nel quale i relativi fondi vennero iscritti, gli stanziamenti di nuove o maggiori spese sono assegnati, con atto di Giunta regionale, al bilancio dell’esercizio nel quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell’esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al presente comma, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione.”
Il comma 5. dell’art.27 della L.R. n.7/2002 è stato già riportato.
Giunta Regionale della Campania


Nota all’art. 5
L’art. 29 della citata legge regionale n. 7 del 2002 così recita: “Assestamento e variazioni ai bilanci”
1. La legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale è adottata dal Consiglio regionale entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta della Giunta regionale. Con la legge di assestamento il Consiglio può consentire che la Giunta prenoti impegni sul successivo esercizio al fine di permettere la più appropriata elasticità della gestione; queste prenotazioni debbono trovare capienza nel pertinente stanziamento del bilancio pluriennale a legislazione vigente. La relazione tecnica prevista dall’articolo 25 di cui è corredata la legge di assestamento, con riferimento alle schede di programma:
a) dà atto della tenuta dell’equilibrio complessivo del bilancio;
b) ricostruisce il quadro della situazione finanziaria della Regione ai fini del patto di stabilità, dei vincoli riferiti alla gestione della sanità e di quanto sia imposto dalla legislazione nazionale;
c) valuta il grado di realizzazione delle finalità perseguite con riferimento ai parametri indicati nelle schede di programma.
2. In relazione alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce ed al fine di rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio, la legge di assestamento provvede:
a) all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) all’aggiornamento dei risultati dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con riguardo alle singole componenti che formano tali risultati, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 18;
c) all’aggiornamento della giacenza di cassa risultante all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che risultano necessarie, in relazione a quanto stabilito dalle precedenti lettere, per ristabilire l’equilibrio di bilancio, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 3;
e) a tutte le altre variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli relativi all’equilibrio dei bilanci, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo
3. Salvo quanto stabilito dai successivi commi 4, 5, 6 e 7, le variazioni al bilancio annuale e pluriennale, per quanto riguarda sia la competenza che la cassa, sono disposte da apposite leggi che, qualora comportino un aumento della spesa complessiva, devono indicare la copertura finanziaria dei maggiori o nuovi oneri.
4. La Giunta regionale dispone, con proprie deliberazioni, le variazioni delle unità previsionali di base nei seguenti casi:
a) per adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni e per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) per effettuare i prelevamenti dai fondi speciali e dai fondi di riserva;
c) per adeguare i bilanci a legislazione vigente alla avvenuta attuazione di quanto previsto dal bilancio pluriennale programmatico;
d) per iscrivere nella competenza del nuovo esercizio le somme non ancora impegnate alla chiusura del precedente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 41;
e) per effettuare i prelevamenti dai fondi per i piani di cofinanziamento regionale e per disporre le relative assegnazioni.
Giunta Regionale della Campania
5. La Giunta regionale, di norma con periodicità mensile, provvede ad adeguare, in termini di competenza e di cassa, il totale delle contabilità speciali agli atti di gestione adottati nel precedente periodo.
6. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionale di base della stessa funzione obiettivo o tra unità previsionale di base strettamente collegate nell’ambito del medesimo atto di programmazione regionale. Con le stesse modalità, la Giunta Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 16 novembre 2004 6 / 8
regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora ciò si renda necessario per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. La disposizione legislativa che autorizza tali variazioni individua le unità previsionale di base tra le quali possono essere disposte le relative compensazioni e definisce, eventualmente, i criteri che devono essere seguiti dalla Giunta regionale.
7. Il dirigente della struttura organizzativa apicale provvede ad integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base in conseguenza dei prelevamenti di sua competenza dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e per la reiscrizione dei residui perenti.
8. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, sono comunicati al Consiglio regionale con una periodicità mensile.
9. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede alle variazioni del bilancio gestionale:
a) integrando ed istituendo i capitoli di bilancio in conseguenza delle variazioni apportate al bilancio annuale o pluriennale;
b) effettuando le variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base.
10. I dirigenti delle strutture organizzative apicali, cui ai sensi dell’articolo 22 sono assegnate con il budget le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere nell’esercizio con le relative priorità, possono effettuare con propri atti variazioni compensative tra i capitoli loro assegnati relativi alle spese di funzionamento, sulla base delle risultanze ottenute in applicazione dell’articolo 23.
11. Le variazioni ai capitoli delle contabilità speciali sono disposte direttamente con atti di gestione delle relative entrate e spese.
12. Nessuna variazione ai bilanci, salvo quelle di cui ai commi 4, 5, 7, 9, 10 e 11, può essere adottata dopo il 30 novembre dell’anno a cui il bilancio stesso si riferisce.


Nota all’art. 6
La citata legge regionale n.7/2002, all’art.9, comma 2., così recita:
“L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione in ciascun esercizio non può comunque superare il 25% Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 23 del 6 maggio 2002 5 / 25 dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell’ambito del bilancio pluriennale a legislazione vigente.”


Nota all’art. 8
L’art.17 della citata L.R. n.7 del 2002 è il seguente: “1. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole in funzioni obiettivo ed in unità previsionali di base. Le funzioni obiettivo rappresentano le missioni istituzionali perseguite dalla Regione:
tali missioni sono individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche regionali, tenendo conto dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. Le unità previsionali di base rappresentano le unità fondamentali di classificazione della spesa e sono definite secondo le diverse finalità della spesa in relazione al carattere, vincolante o obbligatorio della spesa ed in relazione alla diversa natura economica, in modo da tenere distinte le spese correnti, quelle in conto capitale e quelle per il rimborso di prestiti. In via di principio con le unità previsionali di base si individuano risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. A ciascuna unità previsionale di base è allegata una scheda di programma che ne evidenzia i collegamenti con gli indirizzi della programmazione regionale e che fornisce al Consiglio le informazioni di cui al comma
3 dell’articolo 2. Limitatamente al bilancio annuale, le spese per contabilità speciali sono iscritte in apposita funzione obiettivo senza ulteriore specificazione.
2. Agli effetti di cui al comma precedente, sono da considerare spese obbligatorie:
a) quelle relative agli oneri per anticipazioni di cassa ed agli interessi ed al rimborso delle operazioni di ricorso al mercato finanziario;
b) quelle connesse all’accertamento ed alla riscossione delle entrate;
Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 16 novembre 2004 7 / 8 c) quelle relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Agli effetti di cui al comma 1, sono da considerare vincolate le spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione.
4. Limitatamente ai bilanci a legislazione vigente, tra le “somme non attribuibili” della apposita funzione obiettivo sono iscritti i fondi speciali ed i fondi per i piani di cofinanziamento regionale e, limitatamente al bilancio annuale, i fondi di riserva.
5. Le unità previsionali di base e, limitatamente al bilancio annuale, il totale delle contabilità speciali formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale.


Nota all’art. 9
Il comma 2., lettera c), della citata legge regionale n.7/2002, così stabilisce: “Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali sono destinate al finanziamento delle politiche pubbliche di spesa e di investimento legate al documento di programmazione regionale.”


Nota all’art. 10
Il comma 5. dell’art.12 della citata legge regionale n.7/2002, è il seguente: “Tra le disposizioni di cui al precedente comma sono comprese quelle che concedono ad enti o altri soggetti la garanzia, in via principale o sussidiaria, della Regione su operazioni di indebitamento. In riferimento ad esse, nella scheda di programma è valutato, per ciascun anno, l’onere che i dirigenti competenti ritengano possano manifestarsi; a fronte di quest’onere viene appostata in bilancio una congrua previsione di spesa. Ove essa non sia utilizzata ma permangano i rischi cui è riferita, lo stanziamento di cui si tratta concorre all’avanzo per la parte di esso che non è disponibile.”


Note all’art. 11
L’art.13, comma 1. lettera a) della più volte citata legge regionale n.7/2002 è il seguente: “La legge di bilancio si compone di una parte dispositiva e del bilancio annuale e pluriennale. Ad essa è allegato:
a) l’elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è precostituita dai fondi speciali”
L’art. 18 della L.R. 7/2002, al comma 11, lettera b), così recita: “b) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti”
L’art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) è il seguente: “Contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:
a) un bilancio pluriennale “a politiche invariate” che, a fini conoscitivi, aggiorna il precedente bilancio pluriennale a legislazione vigente, aggiungendo un anno al periodo da esso considerato ed adeguando anche le sue grandezze in relazione al presumibile andamento dei prezzi;
b) una relazione di aggiornamento degli atti di programmazione in relazione alle complessive compatibilità finanziarie, quali conseguono dalle risorse disponibili e da quelle che è ipotizzabile si rendano disponibili;
c) una relazione conoscitiva in ordine agli effetti, espansivi o riduttivi dell’entrata e della spesa, che l’approvazione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico è in grado di produrre sui progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente.”
L’art. 50 della citata L.R. 7/2002 è il seguente: “Regolamento di contabilità.
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione Consiliare competente, provvede ad emanare, con uno o più regolamenti, le disposizioni attuative dei principi di attuazione della presente legge, con riguardo alla disciplina:
a) del procedimento di predisposizione dello schema di bilancio;
b) dei procedimenti di realizzazione delle entrate in relazione alle varie tipologie;
c) delle procedure di contrazione delle operazioni di ricorso al mercato finanziario e di accensione delle anticipazioni di cassa con riferimento ad esse, andranno regolati in modo efficiente i tempi in cui gli impegni sono effettivamente contratti, i pagamenti effettuati ed a fronte di essi, tenuto conto del disposto dell’articolo 3, comma 4, i mutui stipulati ed incassati;
Giunta Regionale della Campania
d) dei procedimenti di spesa in relazione alle varie tipologie;
e) delle procedure di liquidazione e di ordinazione, delle modalità di estinzione dei titoli di spesa e di effettuazione dei pagamenti, anche mediante l’impiego di carte di credito e di strumenti informatici, nel rispetto dei principi di trasparenza previsti dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all’ordine cronologico in cui le procedure suddette sono state completate;
f) dei controlli di regolarità contabile e della registrazione degli atti di spesa;
g) delle aperture di credito e del fondo economale;
h) del procedimento di accertamento e riaccertamento dei residui;
i) delle scritture contabili;
l) delle modalità di redazione del rendiconto;
m) delle modalità di redazione dei budget dei centri di costo e di responsabilità amministrativa, del procedimento per la loro adozione, nonché, in ordine a quanto previsto al comma successivo, con particolare riferimento all’articolo 5 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed all’articolo 23 della presente legge, in merito alla valutazione dei risultati ottenuti.
2. Con il medesimo regolamento sono organizzati, secondo i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i controlli sulla gestione, anche al fine di consentire la loro integrazione con i controlli esterni di cui alla legislazione vigente.
3. Nella disciplina delle materie di cui ai precedenti commi, il regolamento dovrà perseguire l’obiettivo di accelerare e snellire le procedure e di sostituire con evidenze informatiche gli atti e documenti dell’amministrazione.”



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