Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalita’)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in considerazione del tributo apportato nella costruzione delle attuali condizioni di pace e sviluppo e del contributo dato per l’affermazione dei valori della Costituzione Repubblicana dagli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, riconosce alle loro associazioni rappresentative il particolare ruolo di promozione di progetti mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica.
ARTICOLO 2
(Sostegno economico)
1. La Regione e’ autorizzata a sostenere con contributi annuali l’attivita’ delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all’articolo 1, operanti nel territorio regionale anche in qualita’ di organi periferici di associazioni nazionali che nel loro statuto abbiano previsto l’articolazione regionale.
2. La concessione dei contributi e’ subordinata alla sussistenza delle
seguenti condizioni:
a) costituzione e operativita’ dell’associazione precedentemente all’entrata in vigore della presente legge;
b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali condizioni sono riferite ad ambedue le realta’;
c) assenza di finalita’ di lucro;
d) svolgimento effettivo di attivita’ promosse e realizzate dall’associazione;
nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali attivita’ sono riferite ad ambedue le realta’.
3. Le associazioni presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda di concessione del contributo alla direzione centrale competente in materia di attivita’ culturali. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le modalita’ di presentazione delle domande e i criteri per la concessione dei contributi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono individuate le priorita’ nella concessione dei contributi, tra le quali il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l’organizzazione di incontri nelle scuole.
ARTICOLO 3
(Lapidi e monumenti celebrativi)
1. In coerenza con il perseguimento delle finalita’ della presente legge, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata altresi’ a sostenere il restauro e la realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi nel territorio regionale da parte dei Comuni e delle associazioni di cui all’articolo 1.
2. Le modalita’ di presentazione delle domande e i criteri per
l’individuazione degli interventi e per la concessione dei contributi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 4
(Norme finanziarie)
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1, e’ autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1092 e del capitolo 5398 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Contributi annuali a sostegno delle associazioni per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2009.
2. Per le finalita’ di cui all’articolo 3, comma 1, e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1092 e del capitolo 5436 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Interventi per il restauro e la realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi effettuati nel territorio regionale da parte dei Comuni e delle associazioni che operano per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, si provvede
mediante storno di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 12 marzo 2009.