Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 17/2008)
1. I commi da 33 a 36 e da 40 a 43 dell’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.
ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 24/2006)
1. La lettera h bis) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita’, trasporto pubblico locale, cultura, sport), e’ abrogata.
ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 67 della legge regionale 24/2006)
1. Il comma 1 bis dell’articolo 67 della legge regionale 24/2006 e’ abrogato.
ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 17/2008)
1. I commi da 53 a 56 dell’articolo 3 della legge regionale 17/2008 sono abrogati.
ARTICOLO 5
(Norma di interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 2/2006)
1. In conformita’ con quanto disposto dall’articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2008, i riferimenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) all’aliquota dell’IRAP del 2,9 per cento e del 3,1 per cento devono intendersi, rispettivamente, al 2,98 per cento e al 3,17 per cento.
ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 12 marzo 2009.