L'Assemblea Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:
TITOLO I
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Norme in materia di finanza di progetto e di lavori pubblici
Capo I
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni
ARTICOLO 1
Applicazione della normativa nazionale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’ e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, fatta eccezione dell’articolo 7, commi 8 e 9, dell’articolo 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell’articolo 128 e dell’articolo 133, comma 8. In particolare, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.
2. I riferimenti al ‘Bollettino ufficiale della Regione’ e alla ‘Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana’ contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla ‘Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana’; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.
3. Sono fatti salvi l’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) all’Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;
b) agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione alle tipologie ivi indicate;
c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell’articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell’Amministrazione regionale.
ARTICOLO 3
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
1. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Autorità, opera nel territorio della Regione.
2. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l’organo è preposto.
3. I proventi dell’attività sanzionatoria dell’Autorità, effettuata nel territorio della Regione e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l’eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 2, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione.
ARTICOLO 4
Istituzione del Dipartimento regionale tecnico
1. Nell’ambito dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il Dipartimento regionale tecnico.
2. La tabella ‘A’ di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole ‘Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.’
sono aggiunte le parole ‘Dipartimento regionale tecnico.’
3. Il Dipartimento regionale tecnico:
a) effettua i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare:
1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;
2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;
3) verifica l’osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell’opera, e della verifica sismica;
4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione;
b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;
c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all’articolo 5, comma 12;
d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell’Amministrazione regionale;
e) cura la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Gli enti di cui all’articolo 2 hanno l’obbligo di rapportarsi esclusivamente al Dipartimento per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.
4. Il Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, gli scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti del Dipartimento le attività relative:
1) alla gestione e all’aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto, i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto;
2) all’elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;
3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;
4) all’assolvimento, attraverso il proprio sito web, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici e privati ad esse addetti attraverso:
1) l’elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
2) l’elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;
3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;
d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito web, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f ) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
g) provvede alla pubblicazione informatica del ‘Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni’ includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l’intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell’espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
m) concorre alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;
n) richiede agli enti di cui all’articolo 2 nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, il Dipartimento comunica le risultanze all’Autorità, a fini sanzionatori.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al Dipartimento, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento d’intesa con l’Autorità:
a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d’intesa con l’Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.
6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noti i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, con le modalità previste,
rispettivamente, dall’articolo 66, comma 7, e dall’articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, per la pubblicità a mezzo stampa, a valere sui ribassi d’asta.
7. I dati di cui al comma 5, relativi a lavori, servizi e forniture di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati al Dipartimento che li trasmette all’Autorità.
8. Il Dipartimento esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi, per importi superiori a 20.000 euro.
9. Costituiscono articolazioni funzionali del Dipartimento gli uffici provinciali del Genio civile e l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare d’appalto.
10. All’organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, istituisce ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l’Ufficio speciale “ Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ne individua le relative funzioni e competenze nonché il personale da assegnare.
ARTICOLO 5
Conferenza di servizi - Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici
1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l’osservanza delle procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l’acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell’opera.
2. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, il rappresentante di un’amministrazione invitata risulti assente, la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate.
3. Per i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere tecnico sui progetti è espresso dal responsabile del procedimento.
4. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, vengono resi, quale che sia il livello di progettazione, dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata, con le modalità e le procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l’opera o la maggiore estensione della stessa.
5. La Conferenza speciale di servizi acquisisce, in riferimento al livello di progettazione, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici.
6. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto.
7. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a) l’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;
b) il responsabile del procedimento;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
d) un dirigente dell’ufficio del Genio civile;
e) i progettisti dell’opera senza diritto di voto.
8. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell’ufficio del Genio civile.
9. L’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di due consulenti, dei quali uno con professionalità tecnica e l’altro con competenze giuridico-economiche scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.
10. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento e quelle relative ai partecipanti ed ai consulenti della Conferenza speciale di servizi.
11. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l’acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.
12. I pareri sui progetti, quale che sia il livello di progettazione, di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria, sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso.
13. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui all’articolo 2. Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalità di cui al comma 17.
14. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l’esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 12, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente nonché il responsabile del procedimento.
15. Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici.
16. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l’osservanza delle procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.
17. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica, dall’avvocato generale della Regione, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico- giuridici nominati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.
18. Al presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.
19. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della Commissione regionale.
20. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento e quelle relative ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.
21. Il compenso ai componenti esterni della Commissione regionale è ridotto del 5 per cento rispetto alle disposizioni precedentemente emanate. Analoga riduzione è applicata sul compenso dovuto ai componenti interni, per i quali tale compenso non può essere in alcun caso superiore a quello corrisposto ai componenti esterni a decorrere dal 2002.
22. Per il funzionamento della Commissione regionale si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.
23. Nel caso di interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell’articolo 4 della direttiva n. 85/337/ CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 pubblicata in G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. 175 L, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
ARTICOLO 6
Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - elazioni istituzionali
1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico- finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. Nei comuni il periodo di affissione all’Albo pretorio del programma triennale e dell’elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi.
9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni del comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
dell’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell’articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per le medesime ragioni di pubblico interesse, nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
10. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Un’opera non inserita nell’elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni per le parti relative alla materia oggetto del presente articolo.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano all’Amministrazione regionale.
12. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
13. Gli enti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro approvazione, sono trasmessi al Dipartimento regionale tecnico che ne dà pubblicità.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità del programma in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti, raffrontata all’effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell’eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15. Il programma adottato dall’ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16. Le determinazioni assunte dall’Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
17. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l’elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l’enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.
18. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.
19. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.
20. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell’Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l’obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell’opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.
21. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di lavori, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
22. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.
23. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
24. L’insieme dei programmi deve comprendere l’intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
25. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento dei singoli interventi dopo l’approvazione del livello minimo di progettazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che l’ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell’opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale
valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all’approvazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l’accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l’esercizio finanziario.
26. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall’Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l’appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l’Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d’appalto e per la consegna dei lavori.
27. Una quota non superiore allo 0,5 per cento dei ribassi d’asta derivanti dagli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati con fondi propri dell’Amministrazione regionale e alla stessa attribuiti, può essere destinata al finanziamento di progetti obiettivo per il potenziamento delle funzioni ispettive in materia di lavoro assegnati al Dipartimento regionale del lavoro.
28. Fermo restando quanto previsto dal comma 27, dal comma 6 dell’articolo 4 nonché dall’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, le somme residue corrispondenti ai ribassi d’asta dei lavori finanziati dall’Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il 50 per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) dell’articolo 2 in apposito capitolo Fondo di rotazione per l’anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell’opera; il restante 50 per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa per la realizzazione di lavori della medesima tipologia d’investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di lavori di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici.
29. Nel caso di lavori ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d’asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell’apposito capitolo ‘Fondo di rotazione’ per le finalità previste dal comma 28, è pari al 60 per cento.
30. Al compimento dell’intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al Fondo di rotazione per le spese di progettazione di cui al comma 28.
31. Nell’ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità degli interventi nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.
32. Nelle riunioni di cui al comma 31, il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, sono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.
33. Gli enti di cui all’articolo 2, diversi dall’Amministrazione regionale, prima di inviare al Presidente della Regione o all’Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità degli interventi inclusi nei programmi.
34. Nelle riunioni di cui al comma 33, i soggetti di cui al medesimo comma verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.
ARTICOLO 7
Bandi tipo
1. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati per l’espletamento delle procedure aperte per l’affidamento di lavori, di servizi o forniture.
2. Il bando tipo deve altresì prevedere che:
a) la quota in aumento di cui all’articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall’articolo 75, comma 2, del medesimo decreto legislativo o con fidejussione bancaria;
b) nel caso di affidamento ai sensi dell’articolo 173, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, il contraente generale depositi presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati ai sensi dell’articolo 176, comma 7, del medesimo decreto legislativo e che la medesima stazione appaltante provveda al pagamento diretto in favore dei terzi affidatari di quanto loro dovuto dal contraente generale salvo che quest’ultimo non comunichi l’esistenza di ragioni ostative correlate ad inadempimenti dei soggetti terzi.
3. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è emanato il capitolato generale di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando, al bando tipo di riferimento. In casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di approvazione del bando.
ARTICOLO 8
Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro
1. Nel caso in cui per l’affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro 1.250 migliaia, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.
3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente.
4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Le cause di astensione e di esclusione dall’incarico sono disciplinate dall’articolo 84, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell’espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all’albo di cui al comma 7. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente.
7. Entro il 31 dicembre 2011 è istituito presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un albo di esperti ai fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa. Per le finalità di cui al comma 6, l’albo è costituito esclusivamente dai seguenti soggetti non appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per quelli di cui alla seguente lettera b):
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
b) professori universitari di ruolo.
8. Fino alla data di costituzione dell’albo di cui al comma 7, per l’espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento all’albo esistente presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, integrato da esperti in materie giuridiche.
9. L’albo di cui al comma 7 è soggetto ad aggiornamento almeno annuale. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l’espletamento dell’incarico, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.
10. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvo che l’annullamento non dipenda da fatto riconducibile alla commissione stessa.
ARTICOLO 9
Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori
1. È istituito l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA).
2. L’Ufficio è altresì competente per l’espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo.
3. L’Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo, in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali, costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d’appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.
5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d’appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale con importo a base d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell’espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal presidente di turno della sezione centrale. In particolare il sorteggio ha luogo fra i componenti delle sezioni di cui al comma 10, lettere a) e b), diverse da quelle territorialmente competenti. Della commissione fa necessariamente parte un componente di cui al comma 10, lettera a). Le spese correlate all’insediamento dei componenti presso altre sezioni, ivi compresi quelli di cui al comma 15, sono individuate tra le somme a disposizione del quadro economico.
7. Le sezioni centrale e provinciali, in esito alle operazioni di gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti. Restano di competenza dell’amministrazione appaltante l’adozione del provvedimento definitivo, le comunicazioni di cui all’articolo 79 commi 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e la decisione su eventuali informative ai sensi dell’articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo.
8. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, su deliberazione adottata dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.
9. È data facoltà agli enti appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, dell’Ufficio regionale, indipendentemente dall’importo dell’appalto.
10. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a) un dirigente dell’Amministrazione regionale o un dirigente dell’Amministrazione statale anche a riposo esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all’Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione legislativa ‘Affari istituzionali’ dell’Assemblea regionale siciliana;
b) un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, previo parere della Commissione legislativa ‘Affari istituzionali’ dell’Assemblea regionale siciliana;
c) un dirigente o un funzionario dell’ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall’ente di competenza.
11. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito web dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
12. Nell’ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 11, le due commissioni sono così composte:
a) la prima:
1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 10, che la presiede;
2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10;
b) la seconda:
1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 10, che la presiede;
2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10.
13. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 11.
14. La commissione di gara della sezione centrale dell’Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l’appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell’ordine previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante ‘Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici’.
15. Nei casi di cui al comma 6, in cui il contratto di lavori sia affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 sono integrate da due componenti tecnici esterni all’Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze nelle materie ritenute dall’amministrazione appaltante come prevalenti al fine della valutazione dell’offerta. Tali componenti saranno individuati mediante sorteggio pubblico da esperirsi successivamente alla data di presentazione delle offerte da parte del presidente di turno della sezione centrale, attingendo all’Albo di cui all’articolo 8, comma 7. Gli oneri discendenti dal presente comma sono a carico delle somme a disposizione previste nell’ambito di ogni singolo appalto.
16. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 21.
17. Nell’ambito degli uffici di segreteria tecnicoamministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.
18. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.
19. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.
20. All’atto dell’accettazione dell’incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
21. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell’Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L’incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
22. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e 14 del presente articolo di nomina regionale spetta un’indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 26. Per gli altri componenti l’eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Per i componenti tecnici di cui al comma 15 l’indennità è inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai componenti delle commissioni, dipendenti
dell’Amministrazione regionale, in luogo dell’indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all’articolo 36, comma 1, dell’allegato ‘A’ al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all’articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all’indennità di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.
23. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 26. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla scadenza del termine fissato per la nomina della commissione di gara di cui al comma 6.
24. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l’affidamento dell’attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l’espletamento di una gara è esercitata prima dell’inizio della procedura e pubblicata sul sito web dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
25. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 26.
26. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, approva le modifiche al regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di cui al presente articolo emanato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1.
27. Entro il 31 dicembre 2011 l’Amministrazione regionale provvede al rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell’UREGA, di cui al comma 10, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l’effetto decadono i precedenti provvedimenti di nomina.
ARTICOLO 10
Prezzario regionale e aggiornamento prezzi
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all’articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori pubblici nella Regione.
2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.
3. Entro tre mesi dall’ entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all’articolo 2, al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, all’indizione della gara per i progetti la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l’entrata in vigore del prezzario.
4. Gli enti di cui all’articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima dell’indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.
L’aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.
ARTICOLO 11
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
ARTICOLO 12
Albo unico regionale
1. È istituito presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, mediante procedure di evidenza pubblica, l’Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all’Allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000. Al predetto Albo attingono per l’affidamento degli incarichi gli enti di cui all’articolo 2.
2. I dipartimenti regionali che affidano incarichi per le finalità previste nell’Albo di cui al comma 1, effettuano la selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell’Albo unico regionale secondo le modalità di cui agli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Con decreto dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è emanato un avviso pubblico per la costituzione dell’Albo unico regionale.
4. Con le medesime procedure di evidenza pubblica utilizzate per la sua istituzione, l’Albo è aggiornato con cadenza almeno semestrale.
ARTICOLO 13
Congruità dei compensi per i servizi
1. In applicazione dei principi degli articoli 89 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell’articolo 262 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, quando, a seguito della pubblicazione di un bando da parte degli enti di cui all’articolo 2, per l’affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l’ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui al citato articolo 262, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all’Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante. Nel caso in cui l’Ordine, con provvedimento motivato del Consiglio, ritenga fondata la segnalazione, può inoltrare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta di verifica, e, contestualmente, al Dipartimento regionale tecnico di cui all’articolo 4, apposita comunicazione al riguardo, formulando le proprie proposte di modifica. Il Dipartimento regionale tecnico, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Ordine, effettua le verifiche di cui all’articolo 4, comma 4, lettera i) e promuove le attività volte a rimuovere le criticità rilevate, formulando le proposte correttive alla stazione appaltante, dandone contestuale riscontro all’Ordine.
2. Allo scopo di garantire la congruità e l’omogeneità dei corrispettivi professionali inerenti ai servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, i Responsabili unici del procedimento (RUP) degli enti di cui all’articolo 2 possono richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara. Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.
3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, le singole stazioni appaltanti destinano, a valere sulle somme a disposizione, un importo pari allo 0,2 per mille dell’importo dei lavori a base d’asta, a favore dell’Ordine professionale competente per materia e per territorio.
Qualora il bando per l’assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse, l’importo è trasferito agli ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio.
4. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all’ordine professionale prevalente provvede il medesimo ordine, con le modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli ordini professionali della Regione.
ARTICOLO 14
Concorsi di idee
1. L’articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
‘5 bis. Nei casi di cui al comma 5, in cui si ritenga prevalente il valore innovativo dell’idea progettuale, la qualità dell’ideazione e della realizzazione sotto il profilo tecnologico, ingegneristico e/o architettonico, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di idee.’.
2. L’articolo 108 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è introdotto con le seguenti modifiche:
a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
‘3. Per i lavori, nel bando possono essere richiesti non più di cinque elaborati, di livello non superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione, ferma restando comunque la presentazione degli elaborati richiesti nel bando. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). È facoltà della stazione appaltante affidare altresì, al vincitore, con procedura negoziata, la direzione dei lavori, a condizione che tale facoltà sia esplicitata nel bando di concorso. Il soggetto vincitore deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica, indicati nel bando, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
5. Diversamente da quanto previsto dal comma 4, l’idea premiata può essere acquisita in proprietà dalla stazione appaltante dietro pagamento di predeterminato premio in denaro, non inferiore all’80% della tariffa professionale
prevista per il progetto preliminare, a condizione che detta facoltà sia esplicitata ed adeguatamente motivata nel bando.
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
‘6 bis. Con decreto del Presidente della Regione, previa della delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.’.
3. L’articolo 109 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
‘1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso è affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 108. Tutte le precedenti condizioni devono essere previste ed adeguatamente motivate nel bando.’.
ARTICOLO 15
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
ARTICOLO 16
Procedure per le espropriazioni e le occupazioni
1. Si applicano nella Regione le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 17
Certificazione antimafia
1. Le disposizioni che prevedono l’obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell’organo di amministrazione e del collegio sindacale.
ARTICOLO 18
Interventi per l’approvvigionamento idropotabile
1. L’Amministrazione regionale provvede, per l’approvvigionamento idropotabile dei comuni della Regione, al finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell’ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l’uso dell’acqua utilizzata, purché sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di acque.
ARTICOLO 19
Criteri di aggiudicazione
1. Per le finalità di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:
a) al criterio del prezzo più basso quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;
b) al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l’impatto ambientale, la metodologia utilizzata.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla lettera b) del comma 1 per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria.
In tale caso il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60 per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione dell’appalto. Nella valutazione dell’offerta tecnica almeno un quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell’utile di impresa, determinato, per le finalità del presente articolo in misura pari al 10 per cento dell’offerta.
3. Le stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso qualora tale scelta sia più conveniente per le medesime amministrazioni aggiudicatrici sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d’asta.
4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
5. In applicazione dei principi scaturenti dalla sentenza Corte di Giustizia U.E. C. 147/06 e C. 148/06, hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalla Regione o dalle amministrazioni aggiudicatrici aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell’Unione europea, diverse dall’Italia.
6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l’offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l’esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo.
ARTICOLO 20
Certificazione della spesa di fondi extraregionali
1. Il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti, costituisce atto finale del procedimento relativo agli appalti di lavori, servizi e forniture, finanziati con fondi regionali, nonché per la certificazione della spesa finanziata con fondi extraregionali.
ARTICOLO 21
Sicurezza e conservazione dei beni culturali
1. Le risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono destinate nei limiti del 50 per cento alla sicurezza e alla conservazione dei beni culturali di cui all’articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”.
2. Con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, di concerto con l’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e l’Assessore regionale per l’economia, sono definiti i criteri e le modalità per l’utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al comma 1.
ARTICOLO 22
Nucleo tecnico per la finanza di progetto
1. È confermata l’istituzione del Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell’individuazione dei progetti strategici, promuove l’utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma quadro.
2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l’organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni all’Amministrazione regionale.
3. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l’Unità tecnica - Finanza di progetto istituita presso il CIPE, ai sensi dell’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 27 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 1.5.1.1.2, capitolo 112535; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 18 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 1.5.1.1.2.
ARTICOLO 23
Norme per l’accelerazione dei procedimenti di finanza di progetto
1. Al fine di accelerare l’esecuzione delle opere infrastrutturali realizzate anche con capitali privati, i procedimenti di finanza di progetto in corso di esecuzione o aggiudicati, anche in via provvisoria, alla data di entrata in vigore della presente legge, prescindono dal parere della Commissione regionale per i lavori pubblici, previsto dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, ove non ancora reso alla stessa data.
ARTICOLO 24
Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti
1. Le stazioni appaltanti, gli enti locali, i dipartimenti regionali, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione nonché le società a partecipazione regionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successivi provvedimenti attuativi, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati d’appalto specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l’utilizzo di una quota di materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l’utilizzo di materiali nella realizzazione delle opere considerate.
2. A tale fine, i soggetti di cui al comma 1 configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
c) minore produzione di rifiuti;
d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione
a ridotto impatto ambientale;
f ) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.
Capo II
Norme in materia di lavori pubblici e di gestione di porti turistici
ARTICOLO 25
Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina
1. Una quota del 10 per cento delle risorse riprogrammabili provenienti dalle economie accertabili a valere sulle risorse destinate ai programmi di riqualificazione urbana e residenziale, è destinata, previa ripartizione territoriale della spesa, alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, con prioritaria destinazione alle opere funzionali allo sviluppo turistico comprese nei piani approvati dai commissari straordinari per l’emergenza traffico.
ARTICOLO 26
Disposizioni per l’affidamento della gestione di porti turistici
1. Gli enti locali territoriali, per i porti turistici realizzati con finanziamenti pubblici da essi ottenuti e collaudati a partire dal decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati dalla Regione ad espletare la gara di evidenza pubblica per l’affidamento della loro gestione in concessione.
2. Il bando deve prevedere come base d’asta il canone di concessione di cui alle vigenti disposizioni da corrispondere alla Regione maggiorato dell’eventuale offerta in aumento. L’ente locale indica nel bando la somma che deve essere versata ogni anno dall’affidatario e che costituisce il corrispettivo dell’investimento pubblico determinato sulla base del piano finanziario di gestione da redigersi a cura del medesimo ente locale.
TITOLO II
Disposizioni in materia di organizzazione
dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali. Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
Capo I
Disposizioni in materia di organizzazionedell’Amministrazione regionale
ARTICOLO 27
Interpretazione dell’articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, dopo le parole ‘legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20’ sono aggiunte le parole ‘in quanto uffici equivalenti alle strutture previste dalla tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni’.
ARTICOLO 28
Competenze dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
1. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “Demanio marittimo” sono aggiunte le parole “Demanio idrico fluviale”.
Capo II
Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali
ARTICOLO 29
Definizione delle procedure di assegnazione di alloggi agli appartenenti alle forze dell’ordine
1. Le procedure per l’assegnazione in locazione degli alloggi realizzati nel territorio regionale ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52 e della legge 27 dicembre 1983, n. 730, destinati agli appartenenti alle forze dell’ordine e trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi del comma 441 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono definite, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, in favore dei soggetti richiedenti, appartenenti alle forze dell’ordine, che risultino occupanti di fatto dei medesimi alloggi alla data del 31 dicembre 2001, sulla base di verbale di consegna della prefettura, in deroga ai limiti di reddito previsti per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
ARTICOLO 30
Autorizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di animali
1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali nonché nelle cave anche dismesse e nelle aree sottoposte a vincoli, è autorizzato il mantenimento di strutture esistenti destinate al rifugio ed al ricovero di cani e di gatti, in attività alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7, purché sia verificata la compatibilità ambientale della struttura ed il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza previste dalle norme vigenti. Le strutture devono essere adeguate ai requisiti minimi di cui all’Allegato II del citato decreto n. 7/2007, previsti per le strutture esistenti.
2. In applicazione del comma 1, i comuni interessati, in deroga agli strumenti urbanistici, provvedono al rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti.
3. Nei terreni confiscati alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è autorizzata la realizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di cani e di gatti, purché sia verificata la compatibilità ambientale della struttura ed il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza previste dalle norme vigenti. Tali strutture devono essere realizzate secondo i equisiti di cui all’Allegato I del citato decreto n.
7/2007.
Capo III
Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
ARTICOLO 31
Norme transitorie
1. Fermi restando i termini di cui al comma 1 dell’articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l’obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l’obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2011.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010 possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che ne sia la fonte finanziaria, lavori dotati del livello di progettazione minima prevista dallo stesso D.P.R. n. 207/2010.
3. È abrogato il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16.
4. Per tutti gli incarichi di collaudo conferiti e non ancora liquidati alla data di pubblicazione della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 20 dell’articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 32
Abrogazione di norme
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 21, 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;
b) gli articoli 1, 2, 25, 28, 30 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
c) gli articoli 7, 16, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto, 30, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
d) la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
e) gli articoli 148, 149, 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
f ) l’articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
g) la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, con esclusione dell’articolo 42, comma 1;
h) la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, con esclusione dell’articolo 30 e degli articoli da 32 a 43;
i) i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 126 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
j) l’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2005, n. 9;
k) i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dell’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;
l) gli articoli 1, 2, 3, 4 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23;
m) l’articolo 1, commi 1, 2 e 7 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
n) l’articolo 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
o) gli articoli 1, comma 1, 2 e 3 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.
ARTICOLO 33
Testo coordinato
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, coordinato con le norme di cui al capo I del titolo I della presente legge.
ARTICOLO 34
Norma finanziaria
1. Per le finalità dell’articolo 4 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 70 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell’UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212019 nonché con le assegnazioni che, annualmente, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici trasferisce alla Regione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 la spesa, valutata in 140 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 7.2.1.1.1.
2. Agli oneri discendenti dall’applicazione dell’articolo 5, valutati per l’esercizio finanziario 2011 in 58 migliaia di euro, si provvede annualmente con le disponibilità dell’UPB 8.2.1.1.2, capitolo 272523, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio2011-2013.
3. Agli oneri discendenti dall’applicazione dei commi 22 e 26 dell’articolo 9, valutati per l’esercizio finanziario 2011 in 221 migliaia di euro, si provvede annualmente con le disponibilità dell’UPB 7.2.1.1.1, capitolo 276515, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
4. Per l’attuazione della presente legge il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2011.
ARTICOLO 35
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 luglio 2011.