Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Bilancio di competenza -Stato di previsione dell’entrata e della spesa)
1. È approvato in euro 9.597.114.801,09 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2009, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 2^ colonna).
2. È approvato in euro 3.825.965.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2009, annesso alla presente legge (tabella A – 2^ colonna - riga contabilità speciali).
3. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle altre entrate per l’anno 2009.
4. È approvato in euro 9.597.114.801,09 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2009, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 2^ colonna).
5. È approvato in euro 3.825.965.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2009, annesso alla presente legge (tabella B – 2^ colonna - riga contabilità speciali).
6. È autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.
ARTICOLO 2
(Bilancio di cassa - Stato di previsione dell’entrata e della spesa)
1. È approvato in euro 10.704.218.835,13 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2009, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 3^ colonna).
2. È approvato in euro 4.355.046.865,09 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2009, annesso alla presente legge (tabella A – 3^ colonna – riga contabilità speciali).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2009.
4. È approvato in euro 10.637.496.159,22 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2009, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 3^ colonna).
5. È approvato in euro 3.831.831.976,25 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2009, annesso alla presente legge (tabella B – 3^ colonna – riga contabilità speciali).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.
ARTICOLO 3
(Residui attivi e passivi presunti)
1. È approvato in euro 4.718.342.211,70 il totale dei residui attivi presunti delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2009, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1^ colonna ).
2. È approvato in euro 529.081.865,09 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2009, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1^ colonna - riga contabilità speciali).
3. È approvato in euro 1.833.373.470,81 il totale dei residui passivi presunti delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2009, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge ( tabella B – 1^ colonna).
4. È approvato in euro 5.866.976,25 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2009, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1^ colonna - riga contabilità speciali).
ARTICOLO 4
(Residui perenti)
1. L’importo complessivo degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2008 a norma dell’articolo 52, commi 3 e 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è pari ad euro 423.396.090,32, di cui euro 180.459.190,97 di parte corrente ed euro 242.936.899,35 di parte in conto capitale.
2. L’importo complessivo da iscrivere nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), relativo ai residui in perenzione amministrativa che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2009, è determinato in euro 254.037.654,19 - di cui euro 112.995.862,25 (capitolo 7003101) di parte corrente ed euro 141.041.791,94 di parte in conto capitale (7003201).
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al precedente comma è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d’amministrazione).
ARTICOLO 5
(Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2008)
1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008 applicata al bilancio di previsione 2009, determinata in euro 3.807.298.973,80, è utilizzata per come di seguito specificato:
- per euro 3.210.182.034,76 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell’esercizio 2008 finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione così come indicato nella parte A dell’allegato 1 al bilancio;
- per euro 254.037.654,19 per la copertura dei residui perenti così come indicato nella parte B dell’allegato 1 al bilancio;
- per euro 343.079.284,85 per la copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua, così come indicato nella parte C dell’allegato 1 al bilancio.
ARTICOLO 6
(Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)
1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’anno 2009 mutui o a ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura del disavanzo finanziario dell’anno 2009 nell’importo massimo di euro 212.967.145,07 per le finalità indicate nell’apposito allegato n. 3 "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento".
Nella predetta somma sono compresi gli importi relativi alle operazioni di indebitamento autorizzate nell’esercizio precedente con lo stesso articolo 6, comma 1, della legge di bilancio, ma non perfezionate ai sensi dell’articolo 27, commi 4 e 5, della legge regionale di contabilità.
2. I mutui o prestiti obbligazionari di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale saranno contratti, per una durata massima di anni trenta, anche in più soluzioni per mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. L’ammortamento dei mutui decorre dal 1° gennaio 2010 e gli oneri relativi trovano copertura nello stanziamento di cui all’UPB 1.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2010-2012. Per gli anni successivi al 2012 le rate di ammortamento trovano copertura nei bilanci relativi.
4. I mutui autorizzati con legge regionale per gli anni 2007 e 2008 e non perfezionati nel corso dei medesimi anni possono essere stipulati nel corso dell’esercizio finanziario 2009.
ARTICOLO 7
(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2009 in euro 14.391.361,93.
2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.
ARTICOLO 8
(Fondo di riserva per spese impreviste)
1. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.02, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2009 in euro 500.000,00.
ARTICOLO 9
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.03, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2009 in euro 400.000.000,00.
ARTICOLO 10
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2009, annesso alla presente legge, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 8.
ARTICOLO 11
(Classificazione dell’entrata e della spesa)
1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le categorie e le unità previsionali di base delle entrate sono approvate nell’ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le aree di intervento, i livelli programmatici di intervento, le funzioni obiettivo e le unità previsionali di base sono approvati nell’ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).
ARTICOLO 12
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2009/2011 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 6.
ARTICOLO 13
(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)
1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2009, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione in conformità alle disposizioni alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
2. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati ai sensi dell’articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 23 della stessa legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.
ARTICOLO 14
(Erogazione al Consiglio regionale)
1. I fondi iscritti all’UPB 1.1.01.01 dello stato di previsione della spesa, pari ad euro 77.500.000,00, di cui euro 900.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, sono messi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale.
ARTICOLO 15
(Allegati del bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati:
- Allegato n. 1, concernente l’elenco delle spese finanziarie in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (articolo 13, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
- Allegato n. 2, concernente il prospetto che mette a rapporto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, con i correlati stanziamenti di competenza relativi alla spesa (articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
- Allegato n. 3, concernente l’elenco delle spese per investimento a carico del bilancio regionale da finanziare con mutuo o con altre forme di indebitamento ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
- Allegato n. 4, contenente la nota dimostrativa degli oneri ed impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
ARTICOLO 16
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 12 giugno 2009 - Loiero
ALLEGATO 1
Allegati – Variazione Bilancio
(Gli Allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)