Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Interventi regionali a sostegno del diritto d’asilo)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, ed in attuazione dell’articolo 2 del proprio Statuto, concorre alla tutela del diritto d’asilo sancito dall’articolo 10, terzo comma, della Costituzione della Repubblica promuovendo interventi specifici per l’accoglienza, la protezione legale e sociale e l’integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili tra le quali i minori, le donne sole, le vittime di tortura o di gravi violenze.
2. La Regione promuove il sistema regionale integrato di accoglienza e sostiene azioni indirizzate all’inserimento socio-lavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria.
3. In particolar modo l’inserimento socio-lavorativo dei richiedenti asilo deve avvenire nel rispetto dell’articolo 11 del D.lgs 140 del 2005.
ARTICOLO 2
(Strumenti di Programmazione)
1. Strumento di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge è il Piano regionale. Esso ha valenza triennale ed è elaborato sulla base dell’evoluzione dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati nella regione, in Italia e nell’Unione Europea e delle misure normative assunte a livello nazionale e comunitario.
2. Il Piano regionale, per ogni annualità, individua le strategie, gli obiettivi, le linee di intervento, i soggetti ammissibili, le risorse finanziarie, tecniche e organizzative e il sistema di monitoraggio e valutazione.
3. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Il Piano regionale è sottoposto ad aggiornamento annuale da effettuarsi da parte della Giunta regionale stessa entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. In sede di prima attuazione, il Piano regionale è trasmesso dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Successivamente si provvede entro sessanta giorni dalla fine del terzo anno di attuazione del Piano.
5. Il Piano è predisposto dagli uffici regionali competenti, in collaborazione con i dipartimenti interessati tenendo conto della programmazione regionale in materia di interventi sociali e sanitari, di formazione e di sviluppo dell’imprenditoria locale.
6. L’efficacia complessiva delle azioni realizzate nel triennio di attuazione del Piano sono oggetto di una valutazione da parte dell’amministrazione regionale che tiene conto del rapporto del Comitato dei garanti di cui all’articolo 5 e di quanto emerso dai lavori delle conferenze annuali di cui all’articolo 3. Gli interventi realizzati sono valutati sotto il profilo economico, culturale, sanitario, socio-educativo e formativo al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione con particolare riguardo ai risultati ottenuti per favorire l’interrazione dei cittadini stranieri con le locali comunità.
ARTICOLO 3
(Conferenza regionale)
1. Con cadenza annuale è convocata dal Presidente della Giunta una conferenza regionale, per la presentazione dei dati sugli interventi in corso e per favorire la partecipazione ed il confronto tra le istituzioni, enti ed organismi operanti nel settore.
2. I suddetti dati verranno trasmessi, entro 30 giorni dallo svolgimento dei lavori della Conferenza di cui al comma 1, dalla Regione ai Consigli territoriali per l’immigrazione, al fine di favorire l’analisi dei bisogni e delle difficoltà dei richiedenti asilo, dei rifugiati, dei titolari di protezione umanitaria e sussidiaria, nonché promuovere pertanto ulteriori iniziative di integrazione anche sulla base di proposte di livello regionale.
ARTICOLO 4
(Tipologia di interventi ammessi)
1. La Regione con il Piano regionale di cui all’articolo 2 della presente legge sostiene con priorità interventi, di durata anche pluriennale, in favore di comunità interessate da un crescente spopolamento o che presentano situazioni di particolare sofferenza socio-economico che intendano intraprendere percorsi di riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale collegati all’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati, e dei titolari di misure di protezione sussidiaria e umanitaria.
2. La Regione sostiene inoltre la produzione e la diffusione di eventi culturali volti a sensibilizzare l’opinione pubblica ad una cultura dell’accoglienza e ad una conoscenza del diritto d’asilo, anche allo scopo di prevenire e contrastare situazioni di intolleranza e razzismo, nonché sostiene programmi di formazione rivolti anche agli operatori della pubblica amministrazione nel campo del diritto d’asilo e del diritto dell’immigrazione in generale.
3. Sono titolari degli interventi di cui al comma 1, i Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane. Sono titolari degli interventi di cui al comma 2, nell’ambito delle reciproche competenze, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, le Aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici nonché le Associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale. Agli interventi di cui al comma 2 è destinata una quota comunque non superiore al 15% delle risorse finanziarie disponibili.
4. Gli interventi di accoglienza ed inserimento sociale di cui al comma 1 debbono essere dimensionati in modo da risultare congrui e socialmente sostenibili rispetto alle potenzialità, culturali ed economiche del territorio in cui si inseriscono. A tal fine l’amministrazione regionale valuta i progetti che le vengono sottoposti sotto il profilo della loro fattibilità, sostenibilità ed effettiva costruzione di una forte ed estesa rete sociale di interesse e di condivisione delle finalità dell’intervento. È data priorità ai progetti che valorizzino le produzioni artigianali, le competenze e le tradizioni locali, ovvero che prevedano forme di commercio equo e solidale, di turismo responsabile e programmi di economia solidale e cooperativa. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento interventi che non siano frutto di una progettazione complessiva ed integrata che preveda la gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di forme di protezione sussidiaria o umanitaria quale parte integrante di programmi mirati di sviluppo delle comunità locali interessate.
5. Il finanziamento concesso dall’amministrazione regionale è finalizzato a sostenere:
a) la gestione di interventi di accoglienza e di orientamento legale e sociale degli stranieri accolti presso le comunità locali nelle quali si realizzino gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo;
b) l’avvio di programmi, anche innovativi, di supporto all’inserimento lavorativo, anche tramite la creazione di nuove attività economiche imprenditoriali che coinvolgano direttamente sia i beneficiari dei programmi di accoglienza che la popolazione autoctona;
c) la gestione di interventi di assistenza specifica per i richiedenti asilo, i rifugiati, ed i titolari di protezione sussidiaria ed umanitaria portatori di esigenze particolari ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
d) la realizzazione di interventi volti a sostenere il proseguimento degli studi, il riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli formativi acquisiti nei paesi di origine verso gli stranieri accolti;
e) la ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture abitative destinate all’ospitalità;
f) la riqualificazione, l’adeguamento e l’allestimento di strutture destinate a fungere da centri di aggregazione sociale e culturale per gli stranieri accolti e per la comunità locale;
g) la realizzazione di programmi e produzioni culturali, anche plurilingue, ed interventi di formazione e sensibilizzazione.
6. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 5 lettere e) ed f) sono ammessi fino alla misura massima del 40% del contributo concesso. Gli immobili oggetto del finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.
7. Il finanziamento concesso dall’amministrazione regionale per gli interventi di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, non può superare l’80% dell’importo complessivo dell’intervento. Nel caso di programmi di accoglienza di cui all’articolo 4, comma 1, ammessi al sostegno per la seconda triennalità il finanziamento non può superare il 50%. Il co-finanziamento può consistere in fondi messi a disposizione o in servizi erogati da parte degli enti responsabili dei progetti finanziati , ovvero in fondi erogati dai diversi enti partecipanti.
ARTICOLO 5
(Comitato dei garanti)
1. È istituito il Comitato dei garanti per l’attuazione della presente
legge con i seguenti compiti:
a) formulare proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale di cui all’articolo 2 della presente legge e ai suoi aggiornamenti;
b) esprimere una propria valutazione sui progetti e sulle iniziative che gli vengono sottoposte da parte dell’amministrazione regionale. Sono in particolare oggetto di valutazione del Comitato le proposte per la realizzazione dei programmi di cui all’articolo 4 commi 1 e 2, sotto il profilo della coerenza rispetto alle finalità della presente legge e della loro sostenibilità sociale, culturale ed economica;
c) operare un monitoraggio sull’andamento dei progetti finanziati, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici regionali competenti;
d) formulare all’amministrazione regionale proposte per lo svolgimento di studi e ricerche sui temi oggetto della presente legge ovvero proposte relative all’adozione di possibili nuovi interventi.
2. Il Comitato, avvalendosi del supporto organizzativo dell’amministrazione regionale e con l’eventuale coinvolgimento delle Università calabresi e di enti ed istituti di ricerca regionali o nazionali, opera una propria valutazione sull’attuazione degli interventi e redige un proprio rapporto che trasmette alla competente Commissione consiliare, contenente anche proposte per la predisposizione del Piano regionale di cui all’articolo 2 della presente legge.
3. Il Comitato esprime le proprie valutazioni e le proprie proposte in piena autonomia, senza alcun vincolo gerarchico o funzionale con l’amministrazione regionale o verso altre amministrazioni.
4. Il Comitato è composto da tre componenti, di cui due designati dal Consiglio regionale, individuati tra gli enti e le associazioni maggiormente significative sul piano regionale nelle materie attinenti la tutela del diritto d’asilo, la tutela dei diritti umani, il dialogo interculturale, lo sviluppo di modelli di economia solidale nelle comunità locali e nelle relazioni internazionali oltre ad un rappresentante dell’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) che è componente di diritto del Comitato.
5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per quattro anni ed è rinnovabile per un solo mandato. In caso di decadenza o di dimissioni anticipate di uno o più componenti, il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto ad una nuova nomina. Il Comitato, che nomina al suo interno un presidente in occasione della sua prima seduta, si riunisce almeno tre volte all’anno ovvero tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario. La convocazione può altresì essere richiesta da almeno due componenti. La partecipazione alle attività del Comitato non dà diritto ad alcun compenso. È comunque previsto per i componenti la copertura delle spese per le missioni connesse alle attività del Comitato. Gli uffici della Presidenza della Giunta regionale garantiscono il funzionamento della segreteria organizzativa del Comitato.
ARTICOLO 6
(Attuazione)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, in attuazione del Piano regionale di cui all’articolo 2 della presente legge, gli uffici regionali competenti stabiliscono, con apposite linee guida, le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti, nonché i criteri e le modalità di approvazione degli stessi e di erogazione dei contributi.
ARTICOLO 7
(Risorse finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 della presente legge si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse regionali, statali e comunitarie allocate alle UPB 2.2.02.02, 2.9.03.01, 2.9.05.01, 4.9.02.01, 4.9.05.01, 6.2.01.06 e 6.4.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 della presente legge, determinati per l’esercizio in corso in euro 50.000,00 si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente ai «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di cui al precedente comma è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 1.2.04.05. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
4. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi è assicurata con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.
Formula Finale:
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 12 giugno 2009 - Loiero