Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 18/2003)
1. L’articolo 13 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endregionale), è sostituito dal seguente: “Art. 13 (Presidente della Comunità montana)
1. Il Presidente della Comunità montana è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio della Comunità montana tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti alla Comunità stessa.”.
ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 18/2003)
1. L’articolo 14 della l.r. 18/2003, è sostituito dal seguente:“Art. 14 (Giunta della Comunità montana)
1. La Giunta della Comunità montana è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a tre, scelti tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti.
2. La Giunta è eletta dal Consiglio della Comunità montana su proposta del Presidente con le modalità previste dallo Statuto.”.
ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 18/2003)
1. L’articolo 16 della l.r. 18/2003, è sostituito dal seguente: “Art. 16 (Indennità)
1. Il Presidente della Comunità montana, eletto tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti alla Comunità montana stessa, ai sensi dell’articolo 13, ha diritto a percepire esclusivamente l’indennità di funzione spettantegli in quanto Sindaco o Assessore. Allo stesso può essere riconosciuta una indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l’indennità spettante in quanto Sindaco o Assessore e quella spettante per la carica di Presidente della Comunità montana, calcolata ai sensi dell’articolo 82, comma 8, lettera c) del d.lgs. 267/2000, così come sostituito dall’articolo 2, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Gli Assessori della Giunta della Comunità montana eletti con le modalità di cui all’articolo 14, hanno diritto a percepire esclusivamente l’indennità spettante loro in quanto Sindaci o Assessori dei rispettivi Comuni.
3. I componenti degli organi della Comunità montana hanno diritto a fruire di permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela in base alla vigente normativa statale in materia di ‘status di amministratori’.”.
ARTICOLO 4
(Modificazione all’articolo 17-bis della l.r. 24/2007)
1. Il comma 6 dell’articolo 17-bis della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)), così come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5, è sostituito dal seguente:
“6. Il compenso spettante al Commissario straordinario grava sul bilancio della Comunità montana commissariata ed è pari alla misura massima del cinquanta per cento dell’indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione montana della Comunità montana, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, lettera c) del d.lgs. 267/2000, così come sostituito dall’articolo 2, comma 25 della l. 244/2007.”.
ARTICOLO 5
(Modificazione all’articolo 1 della l.r. 5/2008)
1. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e spese), è abrogato.
ARTICOLO 6
(Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane)
1. La Regione con la presente legge e con l’attuazione delle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, concorre agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in modo da ridurre, a regime, la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità montane.
2. La Regione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 17 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le norme di cui al comma 1, dispone:
a) la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
b) la riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle Comunità montane;
c) la riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle Comunità montane.
ARTICOLO 7
(Norme transitorie)
1. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 modificata ed integrata dalle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, al Presidente della Comunità montana, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta una indennità di funzione nella misura massima del cinquanta per cento dell’indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione montana della Comunità montana, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall’articolo 2, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 modificata ed integrata dalle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, ai componenti della Giunta della Comunità montana, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento all’indennità di funzione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1 della l.r. 18/2003 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 12 giugno 2008
LORENZETTI