Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. All’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010 al termine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali».
2. All’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010, laddove introduce l’articolo 4 alla legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, al comma 1, lettera b), dopo le parole «assegna al medesimo gruppo di liste» la parola «cinque» è sostituita dalla parola «quattro».
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 12 febbraio 2010 - Loiero