ARTICOLO 1
(Costituzione e Composizione)
1. istituita, ai sensi dell’articolo 32 e 115 del Regolamento interno del Consiglio regionale, una Commissione speciale conoscitiva sullo stato della Sanità in Calabria.
2. La Commissione è composta da cinque consiglieri regionali di cui tre appartenenti a gruppi di maggioranza e due appartenenti a gruppi di minoranza.
3. La Commissione elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei membri.
4. La Commissione elegge, al proprio interno, un Vice Presidente.
5. Le funzioni di Segretario vengono affidate ad un funzionario del Consiglio regionale.
ARTICOLO 2
(Organizzazione e Funzionamento)
1. La Commissione, per l’espletamento del proprio mandato, si avvale della collaborazione di tre esperti di comprovata esperienza e professionalità in materia sanitaria designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Gli Uffici della Regione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere devono fornire, a richiesta dei Commissari, tutte le informazioni nonché copia degli atti e documenti utili all’espletamento del mandato.
ARTICOLO 3
(Durata)
1. La Commissione deve ultimare i propri lavori entro 45 giorni dal suo insediamento da parte del Presidente del Consiglio regionale.
2. Al termine dei propri lavori deve presentare al Consiglio regionale una relazione sui risultati dell’indagine conoscitiva.
ARTICOLO 4
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 12 febbraio 2008 - Loiero