NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia
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Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 34
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Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) e 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)
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Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26)
1. All’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole “sono dichiarati”, la parola “vincitori” è sostituita dalle seguenti: “assegnatari di sede farmaceutica”; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le domande degli aventi diritto devono pervenire entro il 28 febbraio 2007 e i titoli a esse allegati sono valutati, secondo i criteri di cui al comma 1, dal dirigente del Servizio farmaceutico della Regione Puglia, che propone la relativa graduatoria da approvarsi da parte del dirigente del Settore sanità entro trenta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande. Previa pubblicazione sul BURP della determina di approvazione della graduatoria, si procede alle relative assegnazioni a seguito di interpello simultaneo.”.
ARTICOLO 2 (Modifica all’articolo 21 della l.r. 26/2006)
1. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 26/2006 è sostituito dal seguente: “3. E’ istituito l’Ufficio di coordinamento aziendale delle cure primarie, che fa parte della Direzione generale dell’AUSL. L’Ufficio ha il compito di coordinare e monitorare le attività svolte dagli Uffici per la programmazione e il monitoraggio delle attività in medicina generale e assistenza pediatrica di base della Direzione del distretto. L’Ufficio è diretto da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta indicato, di concerto, dal Comitato permanente aziendale per la medicina generale e dal Comitato permanente aziendale per la pediatria di libera scelta, nominato dal Direttore generale e facente parte del Collegio di direzione. Per le modalità di partecipazione si applicano le norme previste dagli Accordi regionali.”
ARTICOLO 3 (Articolo aggiuntivo 41 bis alla l.r. 26/2006)
1. Dopo l’articolo 41 della l.r. 26/2006 è aggiunto il seguente : “Art. 41 bis (Incremento del numero dei posti dei corsi di laurea) 1. La Giunta regionale è autorizzata a incrementare dell’80 per cento il numero di posti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie di Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, definendo apposite intese con le università pugliesi. 2. Gli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono previsti annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione del riparto del Fondo sanitario regionale.”
ARTICOLO 4 (Articolo aggiuntivo 41 ter alla l.r. 26/2006 )
1. Dopo l’articolo 41 della l.r. 26/2006 è aggiunto il seguente : “Art. 41 ter (Copertura dei posti del personale sanitario ) 1. Alle procedure concorsuali per la copertura degli ulteriori posti del personale del comparto si applica, con le stesse modalità, quanto previsto dall’articolo 12, comma 9, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), così come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 14 e dall’articolo 30 della l.r. 26/2006.”.
ARTICOLO 5 (Modifica all’articolo 33 della l.r. 26/2006)
1. L’articolo 33 della l.r. 26/2006 è sostituito dal seguente: “Art. 33 (Estensione disposizioni di cui all’articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14)
1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 11 (Medicina dei servizi) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), sono estese al personale che risulta laureato alla data del 30 novembre 2006 e che opera nei servizi delle tossicodipendenze o dell’integrazione scolastica o addetto ai servizi di ricerca e analisi di laboratorio, nonché al personale di altri profili appartenenti all’area di comparto per la cui copertura è richiesto attualmente il possesso del diploma universitario (laurea breve o titolo equipollente) che, alla data del 31 dicembre 2006, ha prestato la propria attività per almeno trentasei ore settimanali e, continuativamente, per un periodo non inferiore a diciotto mesi”.
ARTICOLO 6 (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12)
1. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2006, è sostituito dal seguente: “Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia nei maschi”.
Formula Finale: La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 12 dicembre 2006 VENDOLA
Note: Testo riformulato dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 Art. 5 (Profilassi) 1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all’art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta: a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali; b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo - animale; c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all’attuazione della presente legge. 2. La Regione e le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d’affezione. A tal fine le USL possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia nei maschi. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposto a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni. 3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati
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