Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Differimento dell’applicazione delle disposizioni in materia di diritto allo studio di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2007)
1. Le disposizioni in materia di diritto allo studio di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), recanti modifiche, rispettivamente, all’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio) e all’articolo 16, commi 47 e 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, (legge finanziaria 1998), si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, con effetto a valere sugli assegni di studio per l’anno scolastico 2007-2008.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 12 aprile 2007