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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 12 aprile 2007, n. 6
Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione, in considerazione della grave situazione di degrado urbanistico ambientale ed igienico sanitario nel proprio territorio dovuta alla presenza di numerosi nuclei edilizi abusivi, concorre al finanziamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati negli ambiti territoriali interessati dalla presenza dei nuclei stessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale ogni anno con propria deliberazione, sentite le competenti commissioni consiliari e avvalendosi del supporto dell’Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio di cui alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche, provvede all’individuazione degli ambiti territoriali d’intervento da ammettere a finanziamento e definisce il termine entro il quale i comuni, ricadenti negli ambiti stessi, provvedono alla presentazione alla Regione del relativo programma di interventi.

ARTICOLO 2
(Programma di interventi)

1. La Regione concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e degli interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati, definiti dai comuni ai sensi dell’articolo 31 quinquies, comma 2bis, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, mediante la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione delle opere e degli interventi stessi, sulla base di un programma di interventi approvato dai comuni ricadenti nell’ambito territoriale d’intervento individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
2. I comuni, anche in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti, acquisiti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi pubblici in una conferenza dei servizi appositamente indetta, approvano il programma di interventi, di durata triennale, relativamente a nuclei edilizi abusivi, comprendenti costruzioni condonate o condonabili secondo la normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi, perimetrati ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche e per i quali venga adottata la variante speciale ai sensi della medesima legge regionale. Il programma d’interventi è predisposto d’intesa con il rappresentante degli ambiti territoriali ottimali (ATO) competenti e, ove esistenti, con coloro che si sono legalmente costituiti in forme consortili di autorecupero secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
3. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, l’approvazione del relativo programma da parte del comune, ai sensi del comma 2, costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
4. Il programma di interventi prevede, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione, in ordine di priorità, di:
a) fognature;
b) sistemi di depurazione;
c) rete idrica;
d) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas.
5. Il programma di interventi prevede altresì la realizzazione di interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati, definiti dai comuni ai sensi dell’articolo 31 quinquies, comma 2bis, della l.r. 24/1998 e successive modifiche.
6. Il programma di interventi contiene:
a) una dettagliata relazione delle opere e degli interventi da realizzare, eventualmente comprensiva di progetto preliminare, con l’indicazione dei relativi costi;
b) l’indicazione delle aree nelle quali localizzare le opere e gli interventi;
c) l’indicazione, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 4, di quelle già in corso di realizzazione da parte del comune o dell’ATO o, ove esistenti, dei consorzi di autorecupero;
d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento.
7. Il programma di interventi è trasmesso dai comuni alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, sentite le competenti commissioni consiliari, ne verifica la compatibilità con la presente legge indicando:
a) le opere e gli interventi alla cui realizzazione concorre con propri finanziamenti;
b) la percentuale di finanziamento da concedere in relazione al tipo di intervento e gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento;
c) le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, per la verifica dello stato di attuazione delle opere e degli interventi nonché per l’eventuale revoca dei finanziamenti, rinviando alle specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore;
d) forme di gestione unitaria della fase di progettazione idonee ad assicurare coordinamento e omogeneità alla stessa.
8. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 7:
a) gli interventi concernenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 4 già in corso di realizzazione da parte del comune o dell’ATO o, ove esistenti, dei consorzi di autorecupero;
b) gli interventi che adottano misure per favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili;
c) gli interventi che adottano misure per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e, per gli usi compatibili, di quelle derivate dai sistemi di trattamento delle acque di scarico.
9. Resta ferma, in quanto compatibile, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge.
10. Resta fermo l’esercizio, da parte della Regione, dei poteri sostitutivi di cui alla l.r. 28/1980 e successive modifiche.

ARTICOLO 3
(Progettazione ed esecuzione)

1. I comuni, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, procedono all’affidamento della progettazione e della direzione dei lavori relativi alle opere contenute nel programma di interventi ammesse al finanziamento regionale nonché alla relativa esecuzione attraverso procedura ad evidenza pubblica.
2. Il Comitato regionale per i lavori pubblici esprime, ai sensi della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5, parere sui progetti redatti a seguito dell’affidamento di cui al comma 1.
3. Nel caso si siano costituite forme consortili di autorecupero ai sensi dell’articolo 39, comma 9 della l. 724/1994, le opere contenute nel programma di interventi ammesse a finanziamento sono realizzate:
a) dai comuni, per quanto attiene ai depuratori, ai collettori primari o principali e alla rete idrica;
b) dagli stessi consorzi di autorecupero, anche avvalendosi di un soggetto di coordinamento, per quanto attiene alla realizzazione delle opere di completamento, di importo non superiore alla soglia comunitaria, riferite al collegamento delle fognature e delle reti idriche ai collettori primari o principali.
4. Nei confronti di coloro che si sono legalmente costituiti in forme consortili di autorecupero ai fini di cui al comma 3, lettera b), la relativa adesione interrompe il decorso degli interessi dovuti sugli oneri concessori per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

ARTICOLO 4
(Comitato regionale di coordinamento)

1. Al fine di coordinare e monitorare la progettazione e la realizzazione delle opere e degli interventi contenuti nel programma di interventi e ammessi al finanziamento regionale ai sensi della presente legge, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale un Comitato regionale di coordinamento di cui fanno parte:
a) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Regione, che lo presiede;
b) un rappresentante per ciascuno degli assessorati regionali competenti, designati dal Presidente della Regione;
c) un rappresentante per ciascuno degli ATO, designato dagli stessi, che interviene alle sedute qualora il programma di interventi riguardi il territorio di relativa competenza.
2. In relazione all’ambito territoriale interessato dal programma di interventi, il Comitato è di volta in volta integrato:
a) da un rappresentante per ciascuno dei comuni territorialmente interessati, designato dagli stessi;
b) da un rappresentante di coloro che si sono legalmente costituiti in forme consortili di autorecupero, ove esistenti, designato dagli stessi tra i propri rappresentanti legali.
3. Il funzionamento del Comitato è definito con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.
4. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso.

ARTICOLO 5
(Opere di urbanizzazione a scomputo)

1. I comuni che usufruiscono dei finanziamenti previsti dalla presente legge provvedono ad istituire il fondo di garanzia ai sensi dell’articolo 2, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per sostenere la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, come previsto dall’articolo 39,comma 9
della l. 724/1994.

ARTICOLO 6
(Disposizione transitoria)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, l’ambito territoriale interessato dall’intervento regionale è costituito dai Comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia in considerazione del grave ed elevato stato di degrado e di disagio abitativo che caratterizza i nuclei edilizi abusivi realizzati sul territorio medesimo.
2. I comuni di cui al comma 1, in conformità alla presente legge, approvano e trasmettono alla Giunta regionale il programma
di interventi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 7
(Disposizioni finanziarie)

1. È istituito il Fondo regionale per la riqualificazione ed il risanamento urbanistico, ambientale, paesaggistico ed igienico sanitario delle aree della Regione caratterizzate da gravi fenomeni di abusivismo edilizio.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede attraverso lalegge di bilancio regionale.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 12 aprile 2007
Marrazzo


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