Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazione all’articolo 14 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è sostituita dalla seguente:
“b) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro il termine previsto dalla concessione edilizia o, in presenza di altro titolo abilitativo, entro tre anni;”.
ARTICOLO 2
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), della l.r. 6/2003, come modificato dall’articolo 1, trovano applicazione anche con riferimento ai rapporti derivanti dagli interventi già concessi ai sensi della l.r. 6/2003 e non ancora in fase di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 11 ottobre 2007.
Per il Presidente
CERISE