Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
ARTICOLO 1
(Saldo finanziario)
l. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e successive modifiche e integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008 è accertato in euro 154.803.174,66. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
ARTICOLO 2
(Copertura finanziaria)
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge regionale di bilancio 5 marzo 2009, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all’importo complessivo di euro 154.803.174,66, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2009 e con onere massimo di ammortamento di euro 100.000,00 per l’anno 2009 e di euro 16.900.000,00 dal 2010 in poi.
2. All’onere conseguente del comma l si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2009 e successivi, del bilancio pluriennale 2009-2011.
3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma l è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
(Fondi da reiscrivere)
l. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2009, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2008, a norma dell’articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000, è accertato in euro 958.936.852,34, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 4
(Fondi perenti)
l. Per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 3 della l.r. 13/2000, è approvata la tabella D), allegata alla presente legge, contenente l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2008 e precedenti, escluse quelle assegnate alla competenza dell’esercizio 2009 e di cui all’articolo 3.
ARTICOLO 5
(Istituzione UPB)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è istituita, ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 13/2000, la unità previsionale di base 12.1.008 denominata “Contributi ed indennità per attività sanitarie ed iniziative collegate”.
ARTICOLO 6
(Variazioni di bilancio)
l. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 e al bilancio pluriennale 2009/2011 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
TITOLO II
PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
ARTICOLO 7
(Modifica norme finanziarie)
l. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), la locuzione: “09.1.001, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo”” è sostituita dalla seguente: “10.1.004, denominata “Interventi a sostegno delle attività culturali””.
2. Al comma l dell’articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8), la locuzione: “07.1.016 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, di nuova istituzione che assume la denominazione «Attività agrituristica» (cap. 3862)” è sostituita dalla seguente: “07.1.019 del bilancio regionale di previsione, parte spesa (cap. 3862)”.
3. All’articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. l (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria - Sviluppumbria S.p.A.), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, dall’articolo 4 e dall’articolo 6, comma 2, si provvede con le risorse allocate nella unità previsionale di base 08.2.009 che assume la nuova denominazione “Contributi della Regione per la Società regionale di sviluppo economico dell’Umbria - Sviluppumbria S.p.A.” (capp. 9500/3100 e 9500/3110).”;
b) al comma 4 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.
ARTICOLO 8
(Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 17)
l. Alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell’articolo 3 le parole: “alla zootecnia,” sono soppresse;
b) dopo il comma 5 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
“5 bis. Ciascuna provincia indennizza con i fondi assegnati con la presente legge, relativamente al territorio di propria competenza, i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla zootecnica, di cui all’articolo 6.”;
c) alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 6 le parole: “dagli ATC” e la parola: “attuati” sono soppresse;
d) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 le parole: “e alla zootecnia” sono soppresse.
ARTICOLO 9
(Modifica alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)
l. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le parole: “e alla zootecnia” sono soppresse.
ARTICOLO 10
(Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30)
1. Al comma 7 dell’articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), la frase: “Tali organi durano in carica per il periodo di tempo che intercorre tra la data di costituzione di tali organi e la data delle prime elezioni politiche, regionali, amministrative o europee ai sensi dell’articolo 17-bis.” è soppressa.
ARTICOLO 11
(Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 3)
1. Alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.
Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 6 le parole: “la somma di euro 1.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “la somma di euro 1.400.000,00”;
b) al comma 1 dell’articolo 8 le parole: “la spesa di euro 92.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “la spesa di euro 163.084,00”;
c) al comma 1 dell’articolo 9 le parole: “la spesa di euro 7.500.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “la spesa di euro 8.605.906,07”;
d) al comma 1 dell’articolo 11 i numeri: “14.1.002” sono sostituiti con i seguenti: “14.1.005”.
ARTICOLO 12
(Integrazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)
1. Dopo l’articolo 48 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), è inserito il seguente:
“Art. 48 bis (Norme di prima applicazione)
1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 42, comma 1, le agevolazioni tariffarie di cui allo stesso articolo 42 e le agevolazioni sociali previste all’articolo 43 sono concesse sulla base dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) nei limiti fissati dalle disposizioni
comunali.”.
ARTICOLO 13
(Modifiche alle tabelle e agli elenchi allegati alle leggi regionali 5 marzo 2009, n. 3 e n. 5)
l. Alla tabella C) della l.r. 3/2009, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla tabella G) allegata alla presente legge.
2. Alla tabella D) della l.r. 3/2009, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla tabella H) allegata alla presente legge.
3. La tabella C) della l.r. 5/2009, relativa alla verifica della prescrizione di cui all’articolo 36, comma 2 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla tabella N) allegata alla presente legge.
4. La tabella D) della l.r. 5/2009, relativa all’equilibrio del bilancio di cassa, è sostituita dalla tabella O) allegata alla presente legge.
5. La tabella E) della l.r. 5/2009, relativa alla destinazione del mutuo di euro 53.700.500,00, è sostituita dalla tabella E) allegata alla presente legge.
6. La tabella H) della l.r. 5/2009, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2008, è sostituita dalla tabella F) allegata alla presente legge.
7. La tabella L) della l.r. 5/2009, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla tabella I) allegata alla presente legge.
8. La tabella M) della l.r. 5/2009, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2009, è sostituita dalla tabella L) allegata alla presente legge.
9. La tabella O) della l.r. 5/2009, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l’anno 2009, è sostituita dalla tabella M) allegata alla presente legge.
10. La tabella V) della l.r. 5/2009, relativa alla suddivisione delle unità previsionali di base per capitoli per l’anno 2009, è sostituita dalla tabella P) allegata alla presente legge.
11. L’elenco n. 3) della l.r. 5/2009, relativo alle unità previsionali di base collegate ai fini delle variazioni compensative, è sostituito dall’elenco n. l) allegato alla presente legge.
ARTICOLO 14
(Acquisizione partecipazioni azionarie della Società Quadrilatero S.p.A. - Articolo 2, comma 3, legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria - Sviluppumbria S.p.A.), è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l’acquisto, da parte di Sviluppumbria S.p.A., delle partecipazioni della Società Quadrilatero S.p.A.,
con imputazione della spesa alla unità previsionale di base 08.2.009 (cap. 9500/3110) del bilancio di previsione 2009.
ARTICOLO 15
(Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal segno: “;”;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b bis) venti per cento per interventi di autocostruzione.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 23/2003 la parola: “edilizie” è sostituita dalle seguenti: “di abitazione e di autocostruzione”.
3. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 23/2003 dopo le parole: “le cooperative di abitazione o loro consorzi,” sono aggiunte le seguenti: “le cooperative di autocostruzione,”.
ARTICOLO 16
(Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11)
l. All’articolo 4 della legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Istituzione delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (A.T.E.R.)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente:
“f bis) alla realizzazione, acquisto e recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone calmierato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonchè di unità immobiliari ad uso non residenziale, destinate alla locazione per finalità pubbliche;”;
b) la lettera i) del comma l è sostituita dalla seguente:
“i) alla realizzazione degli interventi, all’espletamento dei compiti e delle funzioni loro affidati dalla Regione e dagli enti locali territoriali, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere ed incentivare la locazione, nonché le eventuali specifiche attività inerenti il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica.”.
ARTICOLO 17
(Modifica alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 14)
1. Il terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 14 (Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali), è sostituito dal seguente:
“3. Al predetto personale, qualora acceda al ruolo regionale per pubblico concorso dopo il 31 dicembre 1982, è riconosciuto dalla data di nomina in ruolo con le modalità e i criteri di cui agli articoli 34, 44 e 45 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell’accordo
relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1982/1984. Modificazioni e integrazioni della L.R. n. 33/1983, della L.R. n. 26/1979 e della L.R. n. 10/1981) il trattamento economico di anzianità, nonché, a domanda dell’interessato e con effetto dalla data della stessa, il trattamento giuridico corrispondente al servizio non di ruolo reso negli uffici regionali con carattere di continuità e con orario definito ai sensi del terzo comma dell’articolo 9.”.
ARTICOLO 18
(Disposizioni relative alla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2009-2010)
l. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29 (Disciplina della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.)), gli studenti iscritti per l’anno accademico 2009-2010 alle Università e agli Istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria e residenti nei comuni abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, come individuati con decreti del Commissario straordinario n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.
2. L’Agenzia per il diritto allo studio universitario rimborsa, previa richiesta, la tassa regionale, agli studenti esonerati ai sensi del comma 1 che abbiano già corrisposto il relativo importo per l’anno accademico 2009-2010.
3. Alla copertura della riduzione di entrata relativa all’applicazione del comma 1 si provvede per l’anno 2010 con riduzione di pari importo degli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 16.1.002 parte spesa del bilancio di previsione denominata “Fondi di riserva”.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38,
comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 11 novembre 2009
LORENZETTI