Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive)
1. La Regione Puglia promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale e delle sistemazioni idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.
2. La Regione Puglia istituisce l’albo delle imprese per l’esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico forestali.
3. All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agroforestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e per L’aggiornamento dell’albo medesimo.
5. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati, dall’ente pubblico competente, alle imprese iscritte all’albo di cui al comma 2.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì, 11 marzo 2009
VENDOLA