Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. L’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) è sostituito dal seguente: «Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi.
2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge: a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1; b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche; c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W e gli impianti per cui sia stata accordata la concessione prevista dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, recante: ’Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori’.
3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.
4. Per gli impianti di cui al comma 2 rimane l’obbligo della comunicazione all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise per le finalità di cui all’articolo 7.
5. Fatti salvi i casi previsti al comma 2, gli impianti di telecomunicazione e radio televisione di cui al comma 1 sono soggetti all’autorizzazione prevista dall’articolo 5.».
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 11 marzo 2009