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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 11 marzo 2008, n. 2
Norme per il contenimento dei prezzi al consumo
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione, nel quadro delle iniziative volte al mantenimento del potere di acquisto, in particolare da parte delle fasce deboli della popolazione, attua una politica di incentivi in favore del commercio al minuto dei generi facenti parte di un paniere definito sulla base dei consumi prevalenti delle fasce di reddito fino a milleduecento euro.
2. La politica di cui al comma 1 è attuata attraverso i provvedimenti di cui alla presente legge.

ARTICOLO 2
(Incentivi agli esercizi di vendita al dettaglio)

1. Alle grandi, medie e piccole strutture di vendita al dettaglio che, in forma singola o associata, aderiscono, attraverso convenzioni stipulate con i comuni, a forme di blocco o di riduzione dei prezzi di vendita dei prodotti inseriti nel paniere di cui all’articolo 3 è concesso, nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio, un contributo, fino al cinque per cento della spesa sostenuta, per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte ad informare i consumatori delle opportunità di risparmio offerte.
2. I comuni, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, valutano la possibilità di prevedere agevolazioni tributarie nei confronti delle imprese di cui al comma 1.

ARTICOLO 3
(Definizione del paniere)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, definisce i prodotti da inserire nel paniere nel rispetto dei seguenti criteri:
a) prodotti di largo e generale consumo da parte dei cittadini a basso reddito;
b) prodotti, anche non di prima necessità, che concorrano alla crescita socio-culturale dei cittadini;
c) individuazione, a difesa dei consumatori, di standard di qualità dei prodotti inseriti nel paniere.
2. Per la definizione dei prodotti da inserire nel paniere, la Giunta regionale fa riferimento, oltre che ai dati ufficiali dell’ISTAT sull’aumento del costo della vita, anche a studi e ricerche svolte da istituti specializzati di comprovata esperienza e serietà, o da strutture regionali, che prendano in esame l’incidenza dell’inflazione per fasce di reddito.

ARTICOLO 4
(Compiti dell’osservatorio regionale per il commercio e per i pubblici esercizi)

1. Ai fini della presente legge, l’osservatorio regionale per il commercio e per i pubblici esercizi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche, nell’ambito della sua attività di consulenza nei confronti della Giunta regionale ed in relazione ai prodotti inseriti nel paniere previsto dall’articolo 3, provvede a:
a) analizzare il rapporto qualità - prezzo;
b) esprimere valutazioni circa la compatibilità delle richieste di aggiornamento dei prezzi di vendita;
c) esprimere valutazioni circa gli aggiornamenti periodici della composizione del paniere.

ARTICOLO 5
(Regolamento di attuazione. Programma annuale degli interventi)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di attuazione della legge medesima, con il quale, in particolare, sono disciplinati gli elementi essenziali delle convenzioni di cui all’articolo 2, le modalità per la loro stipulazione nonché le procedure per l’assegnazione dei finanziamenti ai comuni.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione competente in materia, sulla base delle richieste trasmesse dai comuni, adotta annualmente un programma di intervento mediante il quale sono definite le modalità di ripartizione del finanziamento regionale tra i comuni che ne abbiano fatto richiesta.

ARTICOLO 6
(Priorità per il rilascio di autorizzazioni per la vendita nei mercati)

1. I comuni rilasciano le autorizzazioni all’esercizio al commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 39 della l.r. 33/1999, prioritariamente ai produttori dei generi agro-alimentari inseriti nel paniere di cui all’articolo 3, che realizzino, singolarmente o in forma associata, iniziative di filiera corta attraverso la vendita di propri prodotti direttamente al consumatore.

ARTICOLO 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri relativi alla prima attuazione della presente legge sono valutati in 50 mila euro. Alla copertura di tali oneri si provvede con la contestuale riduzione di pari importo del capitolo R31525.
2. Nell’ambito dell’UPB R31 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: “Trasferimenti ai comuni per incentivi alla grande, media e piccola distribuzione e spese per il funzionamento dell’osservatorio regionale
per il commercio e per i pubblici esercizi.”.
3. Gli oneri relativi agli esercizi successivi sono determinati con rispettive leggi di bilancio.

ARTICOLO 8
(Limiti e forme di finanziamento)

1. I finanziamenti regionali sono concessi nei limiti della categoria “de minimis” come definita dall’Unione Europea.

ARTICOLO 9
(Entrata in vigore)

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 11 marzo 2008
Marrazzo


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