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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 11 maggio 2009 n. 16
Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Articolo 1 (Proroga graduatorie delle procedure selettive per la progressione verticale) 1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le graduatorie delle procedure selettive per la progressione verticale del personale indette dalla Regione Liguria, già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 2 (Sostituzione dell’articolo 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)) 1. L’articolo 30 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 30(Controllo sugli atti) 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi di cui al comma 2 degli Enti di gestione delle aree protette è esercitato dalla Giunta regionale in ordine alla verifica di conformità degli stessi alle leggi statali e regionali. E’ esclusa ogni valutazione di merito. 2. Sono sottoposti al controllo di cui al comma 1 i seguenti atti: a) statuti e relative modifiche ed integrazioni; b) bilanci, assestamento e conti consuntivi. 3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione. Per gli atti di cui al comma 2, lettera b), il termine è a pena di decadenza. 4. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se entro quaranta giorni dalla trasmissione la Giunta regionale non invia all’ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Tale termine è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.”. ARTICOLO 3 (Modifica alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)) 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: “5 bis. I finanziamenti a favore dei Sistemi turistici locali, qualora si configurino quali aiuti alle imprese, sono concessi nei limiti e con le modalità della disciplina del regime “de minimis”, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).”. ARTICOLO 4 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)) 1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Tali strutture” sono sostituite dalle seguenti: “Le nuove strutture” e dopo la parola: “immobiliare” è inserita la seguente: “catastale”. 2. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 2/2008, le parole: “Per le strutture di nuova realizzazione” sono soppresse. 3. Al comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 2/2008, dopo la parola: “Regione,” è inserita la seguente: “anche”. 4. Al comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 2/2008, le parole: “sino al 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il termine massimo del 31 dicembre”. 5. Al comma 4 dell’articolo 71 della l.r. 2/2008, le parole: “sino al 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il termine massimo del 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, secondo quanto disposto e con le modalità previste dal medesimo”. 6. Al comma 7 dell’articolo 71 della l.r. 2/2008, le parole: “sino alla data del 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il termine massimo del 31 dicembre”. 7. Al comma 1 dell’articolo 72 della l.r. 2/2008, le parole: “sino al 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il termine massimo del 31 dicembre”. ARTICOLO 5 (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all’attuazione delle politiche comunitarie)) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 44/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: “1 bis. Le modifiche di carattere non sostanziale ai programmi già approvati con Decisione della Commissione europea sono approvate dalla Giunta regionale qualora la disciplina comunitaria di settore non richieda l’adozione di una nuova Decisione della Commissione europea o la modifica della Decisione di approvazione del programma.”. ARTICOLO 6 (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio)) 1. Dopo il comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 9/2000, sono inseriti i seguenti: “7 bis. La Giunta regionale approva le modalità per l’elezione dei referenti e per la loro partecipazione alle attività di raccordo di cui al comma 7, sentita la Commissione consiliare competente. 7 ter. Ai referenti di cui al comma 7 e ai loro sostituti la Regione riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio delle proprie funzioni di referenti del volontariato.”. ARTICOLO 7 (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 37 (Interventi regionali per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze))) 1. L’articolo 3, della l.r. 37/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 3(Modalità e criteri per la concessione dei contributi) 1. La Giunta regionale definisce con apposito bando a cadenza triennale modalità e criteri per la concessione dei contributi ai Comuni tenendo conto nella definizione della graduatoria in particolare dei seguenti criteri: a) maggiore utilizzazione pubblica; b) interesse storico-culturale dell’intervento; c) urgenza ed entità qualitativa e quantitativa dell’intervento; d) immediata cantierabilità dell’opera; e) uso di materiali tradizionali. 2. Il bando di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Regione Liguria. 3. I Comuni, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, inviano alla Regione le richieste di contributo rispondenti alle caratteristiche di cui all’articolo 1, relativamente a non più di un intervento per Comune e a non più di tre interventi per i Comuni capoluogo. 4. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata dalla Giunta regionale ed ha validità triennale.”. 2. L’articolo 5 della l.r. 37/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 5(Norma transitoria) 1. La graduatoria di cui al bando relativo agli anni 2007-2008, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 877 del 27 luglio 2007, mantiene validità fino all’esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili nel capitolo 1151 “Contributi per la valorizzazione dei percorsi comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze)”, U.P.B. 3.203 “Interventi per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio ligure”, a valere sul bilancio 2009.”. ARTICOLO 8 (Commissione regionale per la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici) 1. Ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici)) e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita la Commissione regionale per la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all’articolo 136 del Codice. 2. La Commissione è composta da: a) il Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e paesistica, o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) il Dirigente della Struttura regionale Tutela del Paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente; c) il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici o suo delegato; d) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, o suo delegato; e) il Soprintendente per i Beni Archeologici della Liguria, o suo delegato; f) un esperto in materia di tutela del paesaggio, designato dalla Facoltà di Architettura dell’Università di Genova; g) un esperto in materia di tutela del paesaggio, designato dalla Federazione degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Liguria; h) un rappresentante delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, nominato dal Presidente della Regione su terne presentate dalle medesime associazioni; i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali. 3. La Commissione, che dura in carica cinque anni, è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e paesistica, entro quarantacinque giorni dalla scadenza. 4. Il componente della Commissione di cui al comma 2, lettera i), è convocato e partecipa alle sedute della Commissione medesima, oltreché nei casi ivi previsti, anche qualora il Presidente lo ritenga necessario in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno e, in entrambi i casi, ha diritto di voto. 5. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le determinazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le astensioni equivalgono a voto negativo. 6. Il Presidente può invitare alle relative sedute, senza diritto di voto, coloro che abbiano partecipato all’istruttoria della pratica nonché altri esperti, la cui presenza sia ritenuta opportuna per la natura dei beni e delle località da tutelare. La Commissione procede all’audizione dei Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati. 7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente regionale. 8. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della Commissione regionale. 9. In prima applicazione, la Commissione regionale è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e paesistica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 9 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)) 1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “la Regione” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale ”. 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente: “1bis. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può provvedere direttamente ovvero nominare un commissario ad acta.”. 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti: “2 bis. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, anche gli hobbysti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento. 2 ter. I soggetti di cui al comma 2 bis devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 e devono, altresì, dichiarare preventivamente, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditori non professionali. 2 quater. Si considerano venditori non professionali coloro che partecipano, fino ad un massimo di dodici volte all’anno, alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie. 2 quinquies. Il Comune, nella programmazione e nel regolamento comunale di cui all’articolo 36, stabilisce le relative disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater. 2 sexies. Ai soggetti di cui al comma 2 bis, per i quali sia stata accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 2 ter, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta, dal momento dell’accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale.”. 4. Dopo il comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente: “2 bis. In caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 2 da parte dei Comuni, la Giunta regionale può sostituirsi, ai sensi dell’articolo 8, anche mediante l’adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i Comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all’adozione da parte dei Comuni del Piano di cui al comma 2.”. 5. Dopo il comma 5 dell’articolo 71 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente: “5 bis. Qualora i Comuni non adottino il Piano di localizzazione di cui al comma 1 trovano applicazione i criteri stabiliti dalla programmazione regionale di cui all’articolo 70. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all’adozione del Piano da parte dei Comuni.”. ARTICOLO 10 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2009)) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 43/2008, è inserito il seguente: “1 bis. Non è considerata spesa di consulenza ai sensi del presente articolo il conferimento di incarichi di assistenza tecnica collegati all’attuazione di programmi comunitari.”. 2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 43/2008, sono aggiunte le parole: “ovvero per attività di stima degli immobili di cui all’articolo 18, comma 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale).”. ARTICOLO 11 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 (Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese))) 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2000 le parole: “che non usufruiscono di benefici previsti dai programmi di intervento comunitari. Tali aree sono individuate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 6” sono abrogate. 2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 21/2000, dopo le parole: “e le imprese artigiane di produzione”, sono inserite le seguenti: “e di servizi”. 3. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 21/2000 è abrogato. 4. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 21/2000 è sostituito dal seguente: “3. Gli incentivi sono cumulabili con analoghe agevolazioni pubbliche nei limiti fissati dalla normativa comunitaria vigente.”. 5. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2000 le parole: “per l’intero senza oneri,” sono soppresse. 6. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 21/2000 è soppresso. 7. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 21/2000 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “presente articolo” e le parole: “(Decisione della Commissione Europea 96/C 68/06 del 6 marzo 1996)” sono sostituite dalla seguente: “vigente”. 8. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2000 le lettere a) e b) sono abrogate. 9. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2000 le parole: “alla produzione” sono soppresse. 10. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 21/2000 è abrogato. ARTICOLO 12 (Cessione dei crediti) 1. La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione e degli enti costituenti il settore regionale allargato, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. 2. La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ARTICOLO 13 (Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente: "1 bis. La Regione, al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici, provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale, anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino. La Giunta regionale definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico.". ARTICOLO 14 (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)) 1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “non inferiore al trenta per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”non inferiore al cinquanta per cento”. ARTICOLO 15 (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale))) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della alla l.r. 39/2008, è inserito il seguente: “3 bis. L’Osservatorio, istituito presso il dipartimento competente in materia di ambiente, si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) per il monitoraggio nonché per la gestione e la raccolta dei dati. I costi dell’Osservatorio sono posti a carico della tariffa dell’Autorità d’ambito.”. 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 39/2008 è inserito il seguente: “4 bis. Dopo il comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente: “4 bis. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell’ambiente marino e costiero ARPAL può avvalersi dell’Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l’ambiente (OLPA).”. ARTICOLO 16 (Interventi a favore della conservazione della memoria storica degli eventi di terrorismo) 1. La Regione riconosce il valore e l’utilità delle attività di conservazione della memoria storica degli eventi di terrorismo, quale strumento di stimolo della coscienza civile e sociale, nonché di prevenzione di simili tragici eventi. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene l’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell’Eversione Contro l’Ordinamento Costituzionale dello Stato (AIVITER), favorendo l’istituzione di una sede sul territorio ligure e l’avvio e lo svolgimento delle attività previste dallo statuto, con particolare riguardo alle attività sociali, di divulgazione e custodia della memoria storica degli eventi di terrorismo. 3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati secondo la normativa e le procedure di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari). ARTICOLO 17 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))) 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti: “5 bis. Il prezzo di vendita determinato con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può essere inferiore al 50 per cento del valore minimo definito dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) gestito dall’Agenzia del Territorio ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). 5 ter. La Giunta regionale nell’ambito dei criteri previsti dall’articolo 22, comma 1, può individuare specifiche modalità applicative con riferimento ai valori fissati nel comma 5 bis.”. 2. Al comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “il valore di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “il valore di cui al comma 5 bis”. 3. Dopo l’articolo 28 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente: “Articolo 28 bis(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9) 1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 9/1998 è sostituito dal seguente: “3. Il rapporto di lavoro dell’Amministratore unico è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile alla sua scadenza.”. ARTICOLO 18 (Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale)) 1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 21/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente: “Articolo 17 bis(Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare) 1. Al fine di favorire il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di fondi di investimento immobiliare ai quali possono essere conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà della Regione. 2. Ai fondi di cui al comma 1 possono essere conferiti o trasferiti beni immobili anche di proprietà di altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale qualora ne facciano richiesta. 3. Alla costituzione dei fondi di cui al comma 1, alla definizione delle procedure per la gestione e il funzionamento dei fondi medesimi, all’individuazione dei beni da conferire o trasferire ai fondi, siano essi di proprietà regionale o di altri enti pubblici, provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento. 4. Al conferimento o al trasferimento di beni immobili ai fondi di cui al comma 1, nonché alla gestione dei fondi medesimi e ad ogni altra operazione ad essa conseguente si applica la vigente normativa tributaria in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.”. ARTICOLO 19 (Intervento straordinario per la mobilità) 1. A seguito dell’evento franoso avvenuto nel marzo 2009 sulla tratta stradale costiera di collegamento tra i Comuni di Noli e di Finale Ligure, la Giunta regionale è autorizzata, nel limite di spesa di euro 30.000,00, a stipulare appositi accordi con i gestori autostradali, al fine di consentire soluzioni alternative per la mobilità. ARTICOLO 20 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione: - dell’articolo 6, si provvede, ai sensi della l.r. 9/2000, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, alle Unità Previsionali di Base 8.102 “Attività di Protezione civile di previsione e di prevenzione” e 8.105 “Spese per l’estinzione degli incendi boschivi”; - dell’articolo 16, comma 2, si provvede, ai sensi della l.r. 12/2006, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio, all’U.P.B. 10.101 “Fondo per le politiche sociali”; - dell’articolo 19, si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 2009, all’U.P.B. 5.103 “Spese connesse ad interventi infrastrutturali diversi”. ARTICOLO 21 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 11 maggio 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


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